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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 luglio 2025

Cassazione n. 20211/2025

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PDFBox: AULA 'B' 2853 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11552-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 34/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/01/2021 R.G.N. 2878/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di Appello di Roma con riguardo esclusivo al capo sulla compensazione delle spese tra le parti che la Corte territoriale ha disposto nel rigettare l’impugnazione del MIUR avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] pubblico Ricostruzione carriera personale scolastico Compensazione spese R.G.N. 11552/2021 Ud. 04/06/2025 CC Numero registro generale 11552/2021 Numero sezionale 2853/2025 Numero di raccolta generale 20211/2025 Data pubblicazione 19/07/2025 Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della Cosmi all’integrale ricostruzione della carriera.

2. Il MIUR ha ricevuto rituale notifica del ricorso ed è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.

Ragioni della decisione:

1. Il ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 24 e 111 Cost. e sostiene la censurabilità della sentenza perché non sussisteva ragione alcuna per disporre la contestata compensazione delle spese in quanto sul principio di parità di trattamento nelle condizioni di impiego la Corte di giustizia e la Corte di cassazione si erano da tempo pronunciate.

1.1. Va premesso che il potere di compensazione delle spese, all’esito dell’intervento additivo operato dalla Corte Costituzionale circa l’art. 92, secondo comma c.p.c., può essere esercitato in presenza di condizioni che «siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità.

Le quali ultime quindi - l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale» (Cass. 18/02/2020, n. 3977; Cass. 18/02/2019, n. 4696).

1.2. Orbene, rileva il Collegio come il tema della ricostruzione della carriera (da non confondere con quella dell’adeguamento stipendiale in pendenza del rapporto a termine) aveva dato luogo a pronunce di merito contrastanti e sulla questione questa Corte aveva definito il suo orientamento solo con la sentenza citata a fondamento della impugnata decisione della Corte di Numero registro generale 11552/2021 Numero sezionale 2853/2025 Numero di raccolta generale 20211/2025 Data pubblicazione 19/07/2025 Appello (Cass. 31150/2019).

La compensazione delle spese delle spese era giustificata, per questa via, dal definirsi dell’orientamento su questione dirimente solo durante il giudizio.

1.3. Il ricorso è, allora, infondato e deve essere rigettato.

2. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità in difetto di costituzione del MIUR.

P.Q.M rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 4 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 11552/2021 Numero sezionale 2853/2025 Numero di raccolta generale 20211/2025 Data pubblicazione 19/07/2025 Numero registro generale 11552/2021 Numero sezionale 2853/2025 Numero di raccolta generale 20211/2025 Data pubblicazione 19/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'B' 2853 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11552-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 34/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/01/2021 R.G.N. 2878/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di Appello di Roma con riguardo esclusivo al capo sulla compensazione delle spese tra le parti che la Corte territoriale ha disposto nel rigettare l’impugnazione del MIUR avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] pubblico Ricostruzione carriera personale scolastico Compensazione spese R.G.N. 11552/2021 Ud. 04/06/2025 CC Numero registro generale 11552/2021 Numero sezionale 2853/2025 Numero di raccolta generale 20211/2025 Data pubblicazione 19/07/2025 Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della Cosmi all’integrale ricostruzione della carriera. 2. Il MIUR ha ricevuto rituale notifica del ricorso ed è rimasto intimato. 3. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 4 giugno 2025. Ragioni della decisione: 1. Il ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 24 e 111 Cost. e sostiene la censurabilità della sentenza perché non sussisteva ragione alcuna per disporre la contestata compensazione delle spese in quanto sul principio di parità di trattamento nelle condizioni di impiego la Corte di giustizia e la Corte di cassazione si erano da tempo pronunciate. 1.1. Va premesso che il potere di compensazione delle spese, all’esito dell’intervento additivo operato dalla Corte Costituzionale circa l’art. 92, secondo comma c.p.c., può essere esercitato in presenza di condizioni che «siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale» (Cass. 18/02/2020, n. 3977; Cass. 18/02/2019, n. 4696). 1.2. Orbene, rileva il Collegio come il tema della ricostruzione della carriera (da non confondere con quella dell’adeguamento stipendiale in pendenza del rapporto a termine) aveva dato luogo a pronunce di merito contrastanti e sulla questione questa Corte aveva definito il suo orientamento solo con la sentenza citata a fondamento della impugnata decisione della Corte di Numero registro generale 11552/2021 Numero sezionale 2853/2025 Numero di raccolta generale 20211/2025 Data pubblicazione 19/07/2025 Appello (Cass. 31150/2019). La compensazione delle spese delle spese era giustificata, per questa via, dal definirsi dell’orientamento su questione dirimente solo durante il giudizio. 1.3. Il ricorso è, allora, infondato e deve essere rigettato. 2. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità in difetto di costituzione del MIUR. P.Q.M rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 4 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 11552/2021 Numero sezionale 2853/2025 Numero di raccolta generale 20211/2025 Data pubblicazione 19/07/2025 Numero registro generale 11552/2021 Numero sezionale 2853/2025 Numero di raccolta generale 20211/2025 Data pubblicazione 19/07/2025
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