CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 06468/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ..% Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia grave; Letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha ribadito le ragioni dell'impugnazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa, non è consentito dalla legge giacché, nel giudizio di legittimità, non può essere invocata una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); in particolare, il ricorrente insiste nel segnalare la personalità della vittima ed il contesto di pregressa conflittualità, senza confrontarsi con il vaglio specificamente svolto nella sentenza impugnata, nè con il principio per cui ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] e all'assenza di idoneità intimidatoria della condotta posta in essere dallo stesso imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche e che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa motivazione sulla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuar e i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, sono proposti fuori dei casi consentiti, a fonte della valorizzazione della gravità della condotta, rispetto alla quale sono stati ritenuti recessivi gli argomenti reiteratamente prospettati dalla difesa sia in relazione alle circostanze (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999 - 02), che alla dosimetria sanzionatoria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026 Il cons