Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12714/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Brescia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], in cui chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 ottobre 2025, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali e, in subordine, di detenzione domiciliare, ex art. 47-ter comma 1-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 presentata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di anni quattro di reclusione.

A fondamento del rigetto, la circostanza che l'istante aveva prospettato quale domicilio per l'esecuzione della pena alternativa l'abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA] 65 a Ferrara, indirizzo non riscontrato e comunque risultato inesistente, e che la persona non aveva comunicato alcuna variazione di domicilio ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen. 2.

L'istante ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore, lamentando, con l'unico motivo, manifesta illogicità della motivazione.

Deduceva che il Tribunale, nel disporre il rigetto fosse incorso in errore, in quanto aveva chiesto informazioni in ordine ad un domicilio errato, quello di [OSCURATO:PERSONA] 65 a Ferrara, effettivamente inesistente, anziché al medesimo indirizzo di Cento (FE), corrispondente allo studio del difensore, ove l'istante aveva eletto domicilio.

13. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], depositava requisitoria scritta con la quale chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, pur correttamente rilevando che l'elezione di domicilio era stata allegata, e che il Tribunale avesse errato nello svolgere le ricerche, non può essere tuttavia accolto.

1.1. Dall'esame degli atti, cui questa Corte è abilitata in ragione del vizio del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), emerge che in sede di istanza di misura alternativa, ai sensi dell'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., il condannato aveva eletto domicilio presso il difensore, nel suo studio di [OSCURATO:PERSONA] n. 65 a Cento (FE).

Nell'istanza non risulta, invece, indicato alcun altro domicilio presso il quale eseguire la misura alternativa, né un numero di telefono cui fare riferimento, né altro elemento atto ad attestarne la reperibilità.

L'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato via PEC al difensore, anche quale domiciliatario del suo assistito, e dagli atti risultava che la PEC fosse stata ricevuta.

Risultava anche che fosse stata tentata una notifica "a mani" nell'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] a Ferrara, luogo dove il condannato era stato cercato anche dall'UEPE, ma senza risultato.

All'udienza il difensore si presentava, tramite un sostituto, che chiedeva termine per reperire l'interessato, non concesso dal Tribunale.

Emerge dunque che il contraddittorio si fosse regolarmente stabilito, attraverso la notifica al difensore dell'avviso di udienza via PEC.

A riguardo, è opportuno ricordare che, «In tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata (c.d. pec), l'invio dell'atto da notificare in un'unica copia al difensore, sia in tale qualità sia in quanto domiciliatario dell'imputato non dà luogo a nullità. (Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, Sabattini, Rv. 276528 -01)».

2. Benché in modo sintetico, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza motiva il rigetto sulla irreperibilità di fatto del condannato, e dalla mancata indicazione di un domicilio alternativo.

2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 18775 del 17/12/2009, Rv. 246720- 01, nell'affermare la tassatività dell'adempimento di cui all'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., hanno individuato la finalità di questa prescrizione, tanto nell'esigenza di rendere più spedito il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza, disponendo di un domicilio certo presso il quale procedere alle notifiche, quanto «di evitare, conseguentemente, la possibilità di improprie sottrazioni del condannato alla corretta esecuzione, nelle forme e modalità di legge, delle sentenze di condanna a pena detentiva.» Se la prima finalità può essere soddisfatta anche dalla elezione di domicilio presso il difensore, come per [OSCURATO:PERSONA], è necessario che ad essa segua - anche con indicazione successiva, in udienza, l'indicazione di un domicilio effettivo ove eseguire la misura, che in questo caso manca. 2Inoltre, dal verbale di udienza, risulta che neppure il difensore intervenuto avesse possibilità di reperire il condannato o indicare un diverso domicilio.

2.2. L'irreperibilità di fatto costituisce un legittimo motivo di rigetto della misura alternativa.

E' consolidato il principio secondo cui "L'affidamento in prova al servizio sociale, postulando un contatto diretto fra il Servizio sociale e la persona fisica dell'interessato, presuppone infatti, indefettibilmente, che sia assicurata la continua reperibilità del medesimo, sia prima dell'applicazione del beneficio che nel corso della sua esecuzione, atteso che soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il di lui comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere" (Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina, Rv. 205695 - 01).

L'irreperibilità del condannato al momento della decisione sulla sua richiesta di misura alternativa alla detenzione può, dunque, essere considerata circostanza atta a precludere l'accoglimento dell'istanza, nella misura in cui si riveli, in concreto, sintomatica di disinteresse per la procedura e impedisca in modo assoluto la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio invocato (Sez. 1, n. 12411 del 20/12/2000, dep. 28/3/2001, Sow, Rv. 218455 - 01 e, più di recente, Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276191-01).

La mancanza di una stabile e conosciuta residenza inibisce il necessario supporto ed il costante controllo, ad opera del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali attinenti al condannato, e dunque la sua mancanza legittima il rigetto, anche in presenza di regolare elezione di domicilio (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198).

2.3. Pertanto, indipendentemente dalla circostanza che la notifica non sia stata eseguita, la mancanza di una indicazione di domicilio effettivo che pregiudica la possibilità di concedere ed eseguire il beneficio invocato, realizza una condizione fattuale d'irreperibilità (Sez. 1, n. 18225 del 25/3/2014, Valtriani nr. 261994; Sez 1, n. 22442 del 17/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], rv. 276191) che non consente l'accoglimento dell'istanza di misura alternativa.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M3 _

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Brescia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], in cui chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 ottobre 2025, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali e, in subordine, di detenzione domiciliare, ex art. 47-ter comma 1-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 presentata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di anni quattro di reclusione. A fondamento del rigetto, la circostanza che l'istante aveva prospettato quale domicilio per l'esecuzione della pena alternativa l'abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA] 65 a Ferrara, indirizzo non riscontrato e comunque risultato inesistente, e che la persona non aveva comunicato alcuna variazione di domicilio ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen. 2. L'istante ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore, lamentando, con l'unico motivo, manifesta illogicità della motivazione. Deduceva che il Tribunale, nel disporre il rigetto fosse incorso in errore, in quanto aveva chiesto informazioni in ordine ad un domicilio errato, quello di [OSCURATO:PERSONA] 65 a Ferrara, effettivamente inesistente, anziché al medesimo indirizzo di Cento (FE), corrispondente allo studio del difensore, ove l'istante aveva eletto domicilio. 13. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], depositava requisitoria scritta con la quale chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, pur correttamente rilevando che l'elezione di domicilio era stata allegata, e che il Tribunale avesse errato nello svolgere le ricerche, non può essere tuttavia accolto. 1.1. Dall'esame degli atti, cui questa Corte è abilitata in ragione del vizio del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), emerge che in sede di istanza di misura alternativa, ai sensi dell'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., il condannato aveva eletto domicilio presso il difensore, nel suo studio di [OSCURATO:PERSONA] n. 65 a Cento (FE). Nell'istanza non risulta, invece, indicato alcun altro domicilio presso il quale eseguire la misura alternativa, né un numero di telefono cui fare riferimento, né altro elemento atto ad attestarne la reperibilità. L'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato via PEC al difensore, anche quale domiciliatario del suo assistito, e dagli atti risultava che la PEC fosse stata ricevuta. Risultava anche che fosse stata tentata una notifica "a mani" nell'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] a Ferrara, luogo dove il condannato era stato cercato anche dall'UEPE, ma senza risultato. All'udienza il difensore si presentava, tramite un sostituto, che chiedeva termine per reperire l'interessato, non concesso dal Tribunale. Emerge dunque che il contraddittorio si fosse regolarmente stabilito, attraverso la notifica al difensore dell'avviso di udienza via PEC. A riguardo, è opportuno ricordare che, «In tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata (c.d. pec), l'invio dell'atto da notificare in un'unica copia al difensore, sia in tale qualità sia in quanto domiciliatario dell'imputato non dà luogo a nullità. (Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, Sabattini, Rv. 276528 -01)». 2. Benché in modo sintetico, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza motiva il rigetto sulla irreperibilità di fatto del condannato, e dalla mancata indicazione di un domicilio alternativo. 2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 18775 del 17/12/2009, Rv. 246720- 01, nell'affermare la tassatività dell'adempimento di cui all'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., hanno individuato la finalità di questa prescrizione, tanto nell'esigenza di rendere più spedito il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza, disponendo di un domicilio certo presso il quale procedere alle notifiche, quanto «di evitare, conseguentemente, la possibilità di improprie sottrazioni del condannato alla corretta esecuzione, nelle forme e modalità di legge, delle sentenze di condanna a pena detentiva.» Se la prima finalità può essere soddisfatta anche dalla elezione di domicilio presso il difensore, come per [OSCURATO:PERSONA], è necessario che ad essa segua - anche con indicazione successiva, in udienza, l'indicazione di un domicilio effettivo ove eseguire la misura, che in questo caso manca. 2Inoltre, dal verbale di udienza, risulta che neppure il difensore intervenuto avesse possibilità di reperire il condannato o indicare un diverso domicilio. 2.2. L'irreperibilità di fatto costituisce un legittimo motivo di rigetto della misura alternativa. E' consolidato il principio secondo cui "L'affidamento in prova al servizio sociale, postulando un contatto diretto fra il Servizio sociale e la persona fisica dell'interessato, presuppone infatti, indefettibilmente, che sia assicurata la continua reperibilità del medesimo, sia prima dell'applicazione del beneficio che nel corso della sua esecuzione, atteso che soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il di lui comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere" (Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina, Rv. 205695 - 01). L'irreperibilità del condannato al momento della decisione sulla sua richiesta di misura alternativa alla detenzione può, dunque, essere considerata circostanza atta a precludere l'accoglimento dell'istanza, nella misura in cui si riveli, in concreto, sintomatica di disinteresse per la procedura e impedisca in modo assoluto la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio invocato (Sez. 1, n. 12411 del 20/12/2000, dep. 28/3/2001, Sow, Rv. 218455 - 01 e, più di recente, Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276191-01). La mancanza di una stabile e conosciuta residenza inibisce il necessario supporto ed il costante controllo, ad opera del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali attinenti al condannato, e dunque la sua mancanza legittima il rigetto, anche in presenza di regolare elezione di domicilio (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198). 2.3. Pertanto, indipendentemente dalla circostanza che la notifica non sia stata eseguita, la mancanza di una indicazione di domicilio effettivo che pregiudica la possibilità di concedere ed eseguire il beneficio invocato, realizza una condizione fattuale d'irreperibilità (Sez. 1, n. 18225 del 25/3/2014, Valtriani nr. 261994; Sez 1, n. 22442 del 17/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], rv. 276191) che non consente l'accoglimento dell'istanza di misura alternativa. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. P.Q.M3 _
Sentenza Cassazione n. 12714/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris