CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 44620/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 11600/20 del 14 gennaio 2022, la Terza Sezione penale di questa Corte di legittimità ha annullato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, la sentenza pronunciata il 24 febbraio 2021 dal Tribunale di Lecco, con la quale [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante della «Magic s.r.I.») era stato assolto dal reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. 10 marzo 2000 n.74 per non essere stata superata la soglia di punibilità prevista da questa norma. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito, nell'ambito di un'indagine relativa alla società «Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA].», attiva nel settore dell'edilizia, gli ufficiali di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza di Varese, accertarono l'esistenza di un contratto di cessione di un credito IVA dalla Leonardo da Vinci alla Magic s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA]. l credito ceduto, pari a 200.000 euro, era stato utilizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 sulle somme dovute all'Erario ed era in realtà inesistente. Che si trattasse di credito inesistenl:e non è controverso. Le sentenze di primo e secondo grado riferiscono infatti (e sul punto il ricorrente non formula osservazioni) che quel credito derivava da acquisiti di ingenti quantità di materiali edili venduti alla [OSCURATO:PERSONA] da due imprese collegate (la Italiana Cantieri e la [OSCURATO:PERSONA]), ma tali acquisti non potevano essere avvenuti, atteso che le due società collegate gestivano rispettivamente un bar e un negozio di articoli usati. Tanto premesso in punto di fatto, il Tribunale di Lecco ha ritenuto non configurabile la fattispecie di cui all'art. 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000 osservando che, dal prospetto dell'Agenzia delle entrate prodotto dal P.M., risulta che gli importi da recuperare, inerenti VIVA 2015 e rispetto ai quali era stato portato in compensazione il credito IVA inesistente, complessivamenl:e considerati, erano inferiori alla soglia di punibilità di euro 50.000 prevista dalla norma incriminatrice, sicché VIVA non versata per effetto dell'indebita compensazione era inferiore a cinquantamila euro. La sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Il giudice di rinvio è stato invitato ad attenersi al principio di diritto «secondo cui la soglia di rilevanza penale di cui all'art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000, pari a cinquantamila euro annui, va riferita all'ammontare dei crediti inesistenti o non spettanti indebitamente utilizzati in compensazione, che producono l'effetto del mancato versamento delle somme dovute, con la conseguenza che, per accertare il superamento della soglia, occorre procedere alla somma algebrica degli importi dei predetti crediti portati in compensazione».Giudicando in sede di rinvio, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 febbraio 2023, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecco, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, escludendo l'aumento per la contestata recidiva, ma non ritenendo di applicare circostanze attenuanti generiche. 2. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello articolandolo in tre motivi. 2.1. Col primo motivo la difesa deduce violazione di legge e sostiene che la Corte territoriale non avrebbe applicato correttamente il principio di diritto indicato dalla sentenza rescindente. Osserva che, secondo quel principio di diritto, per accertare il superamento della soglia di rilevanza penale di cui all'art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000, pari a cinquantamila euro annuì, occorre fare la somma algebrica degli importi dei crediti inesistenti o non spettanti indebitamente utilizzati in compensazione e sostiene che, nel caso di specie - come risulta dal prospetto dell'Agenzia delle entrate prodotto dal Pubblico ministero (e inserito in copia nell'atto di ricorso) - tale importo fu superato nell'anno di 2016, ma non nell'anno 2015; anno di imposta al quale l'imputazione fa riferimento. 2.2. Col secondo motivo - il cui contenuto è stato sviluppato in una «memoria con motivi aggiunti» depositata il 27 settembre 2023 - la difesa deduce carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. La difesa osserva che la Corte di appello ha escluso la buona fede di Colombo in ragione della modestia della somma versata per acquistare il credito IVA utilizzato in compensazione e del fatto che egli non aveva compiuto nessun accertamento sulle condizioni della società cedente. Sostiene che, così argomentando, la Corte territoriale ha ignorato la tesi difensiva, secondo la quale, prima di procedere all'acquisto, Colombo aveva acquisito, per il tramite del proprio commercialista, documentazione attestante l'effettiva esistenza del credito. A sostegno di tali argomentazioni, nella memoria integrativa del 27 settembre 2023 la difesa ha chiarito di aver prodotto in udienza i documenti che seguono (inseriti in copia nella memoria stessa): un certificato dei carichi pendenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria (negativo alla data del 1 agosto 2016); un'attestazione dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2016, secondo la quale il credito IVA maturato dalla società Leonardo da Vinci nell'anno 2015 «per un importo totale di euro 109.866.581,00» era «utilizzabile in compensazione e cedibile a terzi»; documentazione attestante il contenuto del cassetto fiscale- rimborsi IVA della Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA]. per l'anno 2015 (datata 4 luglio 2016). La difesa sostiene che, oltre a questi documenti, Colombo acquisì anche: la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale relativa all'anno 2015; i dati della dichiarazione IVA 2016; il verbale del [OSCURATO:PERSONA] della società sulla genesi del credito IVA; una attestazione di regolarità contabile della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. redatta dal [OSCURATO:PERSONA] a seguito di controllo del 27 luglio 2016. Per quanto riguarda la somma versata per acquisire il credito (che la sentenza impugnata indica in C 13.000 e definisce «irrisoria»), la difesa osserva che il prezzo pattuito fu di 50.000 euro e il pagamento avvenne, in parte, compensando un credito che la [OSCURATO:SOCIETA]. vantava nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la creazione di un sito web. A sostegno di tale argomentazione, la difesa riferisce di aver prodotto in giudizio una fattura, che è stata inserita in copia nella memoria del 27 settembre. La fattura (dell'importo di C 37.000,00) reca la data del 22 novembre 2016 e si riferisce allo «stato di avanzamento» dei lavori relativi alla realizzazione di un sito web. 2.3. Col terzo motivo, la difesa deduce carenza di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche che sarebbe stata giustificata solo in ragione della asserita mancanza di comportamenti positivamente valutabili. 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Come già esposto, la difesa ha replicato con la memoria del 27 settembre 2023, integrativa del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non sono fondati e non meritano accoglimento. 2. Con riferimento al primo motivo, basta osservare che a [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato di non aver versato le somme dovute per l'anno di imposta 2015 utilizzando in compensazione un credito IVA inesistente. Poiché ci si riferisce all'anno di imposta 2015, l'utilizzo rilevante è quello avvenuto nel 2016 e, come risulta anche dal prospetto inserito in copia nel ricorso, la somma algebrica degli importi dei crediti inesistenti o non spettanti indebitamente utilizzati in compensazione in quell'anno è ben superiore alla soglia di punibilità. Dalla sentenza della Corte di appello emerge (pag. 4 della motivazione) che, secondo quanto riferito in udienza dagli operanti, il credito di cui si tratta «fu utilizzato il 16 marzo 2016 per compensare debiti erariali per cartelle esattoriali dell'importo di euro 193.000» e questa affermazione - che, secondo la difesa, non sarebbe corretta - trova conferma proprio nel prospetto indicato, dal quale risulta che la Direzione provinciale di Milano dell'Agenzia delle Entrate, nel chiedere alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento delle somme dovute per crediti indebitamente utilizzati «in compensazione di tributi» ha indicato un indebito utilizzo del 16 marzo 2016 per un importo da recuperare di C 173.077,14 relativo al tributo codice 6099 che identifica VIVA. 3. Col secondo motivo, la difesa sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente e contraddittoria nella parte in cui ha escluso che Colombo possa aver portato in compensazione il credito che aveva acquistato, nella convinzione che si trattasse di un credito realmente esistente. La Corte territoriale ha ritenuto che il dolo generico, necessario per ritenere integrato il reato contestato, potesse essere dedotto: in primo luogo, dalle modalità di acquisizione del credito e, in particolare, dall'irrisoria cifra versata per acquistarlo (C 13.000); in secondo luogo, dall'assenza di qualsiasi accertamento circa le condizioni della cedente Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA]., che - come la sentenza impugnata sottolinea - è risultata «coinvolta in un vertiginoso traffico di crediti inesistenti». A fronte di ciò, il ricorrente obietta: che il prezzo pagato non fu di 13.000 euro, ma di 50.000 euro, perché da quel prezzo fu dedotto in compensazione l'importo di una fattura di :37.000 euro che la [OSCURATO:SOCIETA]. emise nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per aver realizzato un sito web; che la verifica delle condizioni del cedente fu compiuta, per quanto possibile, acquisendo documenti, che sono stati prodotti in giudizio e inseriti nella memoria integrativa del 27 settembre 2023. Si obietta in proposito: che, come risulta dalle sentenze di primo e secondo grado, la cessione del credito avvenne con atto notarile del 30 dicembre 2015; che fu ceduto un credito di 200.000 euro dietro corrispettivo di 50.000 euro; che il prezzo pattuito (pari ad appena un quarto del credito ceduto) fu pagato a marzo e a giugno del 2016 con due bonifici per complessivi C 13.000; che la fattura relativa al credito di 37.000 euro (credito che - in tesi difensiva - fu dedotto in compensazione rispetto al debito che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contratto per effetto della cessione) reca la data del 22 novembre 2016 e si riferisce allo «stato avanzamento lavori» di una attività la cui effettiva realizzazione non è documentata. Poiché questi sono i dati accertati nel corso del giudizio, nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato nella motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale il prezzo concordato per la cessione di un credito di importo così elevato e le modalità del pagamento del prezzo (che comportarono il versamento di appena 13.000 euro in contanti), sono indici significativi della piena consapevolezza da parte dell'imputato che il credito acquistato era in realtà inesistente.3.1. Quanto all'asserita previa verifica delle condizioni del cedente, la documentazione che la difesa ha prodotto non è decisiva: sia perché tutti i documenti prodotti hanno data successiva alla cessione del 30 dicembre 2015 (il cui scopo non poteva essere che quello di utilizzare il credito acquistato); sia perché si tratta di documenti successivi anche alla data in cui il credito fu utilizzato (ciò che avvenne, come detto, il 16 marzo 2016); sia alla luce della circostanza - riferita nella sentenza impugnata - che il consulente finanziario cui l'imputato ha sostenuto di essersi rivolto per assumere informazioni sulla società cedente acquistò «in proprio un credito della Leonardo, del valore di 350.000 euro, senza pagarlo in quanto aveva così compensato le spese legali». Se è vero, quindi, che la sentenza impugnata non prende espressamente in considerazione il contenuto dei documenti prodotti dalla difesa, non per questo la motivazione può essere considerata carente. Ed infatti, come la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato, nella motivazione della sentenza, il giudice d'appello non è tenuto a compiere un'esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti né a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorché non apertamente confutate ( tra le tante: Sez.2, n.9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv.254988; Sez.6, n.49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.254107; Sez.4, n.34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv.253512; Sez.4, n.45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv.241907). 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto di non poter applicare all'imputato le attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso, ma non si è fermata a tale considerazione: come emerge dalla lettura della sentenza, il fatto è stato valutato grave «in ragione dell'entità del danno cagionato all'Erario» e si è ritenuto, per questo, di dover determinare la pena in misura prossima al minimo edittale, ma non coincidente con esso. È sufficiente ricordare, allora, che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899).5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.