Risultati per «Diritto civile»
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2017/2026

ECLI:EU:C:2026:164
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. [OSCURATO:PERSONA]-BORDONA

presentate il 5 marzo 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 507/24 P YS contro Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea « Impugnazione — Diritto delle istituzioni — Cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea — Regolamento (UE) 2017/1939 — Nomina dei procuratori europei della Procura europea — Nomina di uno dei candidati designati dalla Repubblica ellenica — Asserita violazione delle norme applicabili alla nomina dei procuratori europei — Ricorso di annullamento — Controllo di legittimità della proposta di nomina »

1. Con la decisione (UE) 2023/1335 ( 2 ) il Consiglio ha designato cinque «procuratori europei della Procura europea» (in prosieguo: i «procuratori europei»), tra cui il candidato proposto dalla Grecia.

2. Un magistrato greco che non era stato proclamato candidato nella fase nazionale della procedura ha presentato dinanzi al Tribunale ( 3 ) un ricorso volto all’annullamento della decisione 2023/1335 ( 4 ).

3. Nell’ordinanza dell’8 maggio 2024 (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), il Tribunale si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sulla validità della decisione 2023/1335, nella misura in cui la sua presunta illegittimità risulterebbe dall’illiceità di un atto nazionale, ovvero la proposta di candidati al posto di procuratore europeo, che può essere valutata esclusivamente dai giudici nazionali.

4. YS ha impugnato l’ordinanza del Tribunale, offrendo con il suo ricorso alla Corte l’occasione di analizzare la distribuzione delle competenze di sindacato giurisdizionale sugli atti, quello nazionale e quello dell’Unione, integrati nella procedura di nomina dei procuratori europei, istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 ( 5 ).

I. Fatti

5. I fatti, come illustrati ai punti da 2 a 12 dell’ordinanza impugnata, possono essere sintetizzati nel modo seguente: – il 27 settembre 2022, le autorità elleniche hanno indetto un concorso per procuratori al fine di designare tre candidati alla funzione di procuratore europeo a decorrere dal 29 luglio 2023; – il 17 ottobre 2022, YS ha depositato la propria candidatura presso le autorità greche; – con decisione del 20 dicembre 2022, lo [OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] (Consiglio superiore della magistratura per la giustizia civile e penale, Grecia; in prosieguo: il «CSM») ha respinto la candidatura di YS in quanto non conforme al requisito previsto dalla legge nazionale n. 4786/2021, poiché YS non aveva la qualifica di procuratore, bensì quella di magistrato; – nella stessa decisione il CSM ha designato, in nome della Repubblica ellenica, tre candidati per il posto di procuratore europeo; – il 22 marzo 2023, YS ha impugnato la decisione del CSM dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) ( 6 ); – considerando le candidature presentate dalle autorità nazionali, il Comitato di selezione ( 7 ) istituito all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939 ha elaborato i pareri motivati e la graduatoria per ciascuno dei candidati designati dalle autorità nazionali e li ha trasmessi al Consiglio; – dopo aver ricevuto la proposta del Comitato di selezione, il Consiglio ha approvato la decisione 2023/1335.

II. Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

6. Nel suo ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, YS ha chiesto che quest’ultimo volesse – annullare la decisione 2023/1335, in tutto o almeno nella parte relativa alla nomina del candidato greco al posto di procuratore europeo; – constatare e «annullare» l’inerzia della Commissione, nella misura in cui essa si sarebbe astenuta illegalmente dal controllare la proposta di designazione dei candidati alla Procura europea formulata dalle autorità greche; – condannare il Consiglio e la Commissione alle spese.

7. Sia il Consiglio che la Commissione hanno sollevato un’eccezione di irricevibilità nei confronti del ricorso di YS.

8. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sulla legittimità della proposta di candidati presentata dalle autorità nazionali al Consiglio ( 8 ).

9. Il Tribunale ha fondato la sua pronuncia nei punti seguenti dell’ordinanza impugnata: – nel punto 37 ha ripreso i punti 45 e 46 della sentenza Berlusconi e Fininvest ( 9 ); – nel punto 38 ha dichiarato che l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939 stabilisce la facoltà di valutazione del Consiglio in merito alle candidature alla Procura europea presentate dagli Stati membri, limitata alla sola verifica delle candidature proposte alla luce dei requisiti per esercitare le funzioni di procuratore europeo.

Per contro, il Consiglio non dispone di alcuna facoltà di esaminare la motivazione del rigetto delle candidature escluse durante la fase del procedimento nazionale; – nel punto 39 ha affermato che, dalla ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali e le istituzioni dell’Unione, stabilita nell’ambito cui si riferiscono le disposizioni del regolamento 2017/1939, risulta che l’atto con cui si designano i candidati ai fini della nomina alla Procura europea, adottato dall’autorità nazionale, vincola il Consiglio e definisce i termini della sua decisione, nella misura in cui quest’ultima non può fare riferimento a candidature diverse da quelle presentate dagli Stati membri interessati; – nel punto 40 ne ha dedotto che non compete al Tribunale esaminare l’argomento riguardante la presunta illegittimità della decisione del CSM con cui è stata respinta la candidatura di YS, il cui controllo spetta agli organi giurisdizionali nazionali nelle condizioni richiamate al punto 37 dell’ordinanza impugnata; – nel punto 41 ha affermato che YS non aveva addotto altri argomenti volti a dimostrare l’illegittimità della decisione 2023/1335 e che, di conseguenza, le sue conclusioni intese all’annullamento dovevano essere dichiarate irricevibili.

10. In subordine, il Tribunale ha ritenuto che YS non fosse riuscito a dimostrare l’esistenza di un interesse attuale o certo a impugnare la decisione 2023/1335.

La sua legittimazione a impugnare tale decisione sarebbe stata subordinata a una circostanza futura e incerta quale il previo annullamento della decisione nazionale che aveva respinto la sua candidatura ( 10 ).

III. Impugnazione e procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

11. Il ricorso d’impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] è pervenuto alla cancelleria della Corte il 18 luglio 2024.

12. Con la sua impugnazione, YS chiede che la Corte di voglia: – annullare l’ordinanza impugnata; – annullare la decisione 2023/1335, in tutto o almeno nella parte relativa alla nomina del candidato greco e al rigetto della candidatura di YS al posto di procuratore europeo; – condannare il Consiglio e la Commissione alle spese.

13. L’impugnazione si articola in due motivi: – errore di diritto relativo all’incompetenza del Tribunale; – errore di diritto relativo al difetto di legittimazione a impugnare la decisione 2023/1335.

14. Il Consiglio e la Commissione chiedono alla Corte di respingere il ricorso d’impugnazione e di condannare YS alle spese.

IV. Valutazione A. Ricevibilità del ricorso d’impugnazione

1. Argomenti

15. Pur non richiedendo formalmente che venga dichiarata irricevibile, il Consiglio sostiene che l’impugnazione di YS si limita a ripetere o a riformulare gli argomenti presentati in primo grado.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte, detta impugnazione sarebbe dunque irricevibile.

16. YS ha addotto nella sua replica che l’eccezione del Consiglio è manifestamente infondata, in quanto dalla lettura attenta del ricorso si deduce che i suoi argomenti sono finalizzati a rettificare l’errore di diritto commesso dal Tribunale.

2. Analisi

17. Un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della decisione di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto a specifico sostegno di tale domanda ( 11 ).

18. Gli elementi di un’impugnazione che non contengono alcuna argomentazione volta specificamente a identificare l’errore di diritto di cui sarebbe viziata la decisione impugnata e si limitano a riprodurre gli argomenti già formulati dinanzi al Tribunale non soddisfano tale requisito e devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili ( 12 ).

19. Ove invece un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione.

Se un ricorrente non potesse basare in tal modo la sua impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe parzialmente privato di significato ( 13 ).

20. Nel presente ricorso, YS mette in dubbio apertamente e dettagliatamente gli argomenti che hanno indotto il Tribunale ad adottare l’ordinanza impugnata, censurandoli con osservazioni che riguardano, da un lato, l’incompetenza a pronunciarsi sulla legittimità della proposta di candidati presentata dalle autorità nazionali al Consiglio e, dall’altro, il difetto di legittimazione di YS a impugnare la decisione 2023/1335.

21. Pertanto l’impugnazione è, a mio avviso, ricevibile.

B. Nel merito

1. Sul primo motivo di impugnazione

22. YS contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto quando si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sulla legittimità della proposta di candidati presentata dalle autorità nazionali al Consiglio. a) Argomenti delle parti

23. YS sostiene che il Tribunale ha applicato erroneamente la giurisprudenza derivante dalla sentenza Berlusconi e Fininvest.

24. Da tale giurisprudenza risulterebbe che la determinazione dell’organo giurisdizionale competente a controllare la legittimità della designazione, da parte di uno Stato membro, di candidati al posto di procuratore europeo dipenda dalla disponibilità, per le istituzioni dell’Unione, di un margine di discrezionalità sufficiente per valutare l’atto nazionale di cui trattasi.

25. Così, se l’atto nazionale è vincolante per le istituzioni dell’Unione, la competenza spetta ai giudici nazionali.

In caso contrario, l’atto nazionale è ritenuto preparatorio e il suo controllo incidentale compete al giudice dell’Unione nel quadro della verifica della legittimità dell’atto definitivo del Consiglio ( 14 ).

26. A parere di YS, il Tribunale è incorso in errore nel concludere che il Consiglio era vincolato dalla proposta nazionale: da un lato, perché è impensabile che il Consiglio non possa respingere una proposta manifestamente illegittima e richiedere la presentazione di nuove candidature; dall’altro, perché sarebbe assurdo impedire al Consiglio di controllare la legittimità della proposta quando, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, esso dispone di un ampio margine di discrezionalità in sede di valutazione e comparazione dei meriti dei candidati ( 15 ).

27. Tale circostanza, unita alle ampie competenze del Comitato di selezione, presuppone, per YS, che le istituzioni dell’UE siano coinvolte tanto attivamente nel procedimento da non poter restare insensibili dinanzi a una violazione palese del diritto dell’Unione, come nel caso della presentazione di candidati selezionati secondo un procedimento nazionale non conforme al principio di legalità.

28. Il Consiglio e la Commissione sostengono che il Tribunale non ha commesso l’errore di diritto denunciato e si è limitato ad applicare correttamente la dottrina elaborata nella sentenza Berlusconi e Fininvest. b) Analisi 1) Procedura di nomina dei procuratori europei

29. In virtù dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, la procedura di nomina dei procuratori europei inizia con la designazione, da parte di ciascuno Stato membro, di tre candidati che: – sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato; – offrono tutte le garanzie di indipendenza; e – possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

30. Il soddisfacimento di tali requisiti deve essere verificato, a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939, tramite un parere motivato del Comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del medesimo regolamento ( 16 ).

31. Il Consiglio, ricevuto il parere motivato del Comitato di selezione, seleziona e nomina uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro corrispondente, come previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939.

32. Se il Comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio.

33. Dalla lettura di tali disposizioni risulta che la procedura di nomina dei procuratori europei è costituita da tre fasi: – nella prima, rigorosamente nazionale, ciascuno degli Stati membri propone tre candidati; – nella seconda, il Comitato di selezione istituito dal regolamento 2017/1939 emette un parere motivato sull’adeguatezza dei candidati proposti; – nella terza e ultima fase, il Consiglio nomina uno dei candidati ritenuti idonei dal Comitato di selezione.

34. Si tratta, pertanto, di un procedimento composto in cui l’esercizio di un potere decisionale attribuito esclusivamente a un’istituzione dell’UE (la nomina dei procuratori europei) richiede che gli Stati membri abbiano precedentemente esercitato la facoltà di presentare proposte che il diritto dell’Unione conferisce altrettanto esclusivamente a loro (la presentazione di candidati al posto di procuratore europeo). 2) Distribuzione delle competenze di sindacato giurisdizionale sugli atti integrati in un procedimento composto

35. Nella sentenza Berlusconi e Fininvest, la Corte ha elaborato la dottrina seguente: – «[U]n atto emanato da un’autorità nazionale che si inserisca nell’ambito di un processo decisionale dell’Unione non rientra nella competenza esclusiva del giudice dell’Unione se dalla ripartizione delle competenze, nella materia considerata, fra le autorità nazionali e le istituzioni dell’Unione emerge che l’atto emanato dall’autorità nazionale è tappa necessaria di un procedimento di adozione di un atto dell’Unione in cui le istituzioni dell’Unione dispongono solo di un margine discrezionale limitato, se non nullo, tale che l’atto nazionale vincoli l’istituzione dell’Unione» ( 17 ). – «È allora compito degli organi giurisdizionali nazionali conoscere delle irregolarità da cui un tale atto nazionale sia eventualmente viziato, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte, secondo le medesime modalità di controllo applicabili a qualsiasi atto definitivo che, emanato dalla stessa autorità nazionale, possa arrecare pregiudizio a terzi, e considerare del resto ricevibile, in nome del principio di tutela giurisdizionale effettiva, il ricorso proposto a tal fine anche quando le norme di procedura nazionali non lo prevedano» ( 18 ).

36. Nei procedimenti composti ai quali partecipano autorità nazionali e dell’Unione può accadere che l’autorità nazionale disponga di un potere decisionale proprio, specifico ed esclusivo; in tal caso solo i giudici nazionali sono competenti a controllare la legittimità dei suoi atti ( 19 ).

37. A differenza dei procedimenti composti previsti nell’ambito dell’unione bancaria (in cui la fase nazionale è meramente preparatoria di quella europea, nella quale il potere decisionale è concentrato nell’istituzione o organismo dell’Unione) ( 20 ), la fase nazionale della procedura di nomina dei procuratori europei ha un’essenza propria, in quanto le autorità nazionali adottano decisioni che producono effetti vincolanti, nel senso che analizzerò di seguito.

Tali decisioni sono soggette esclusivamente al controllo degli organi giurisdizionali nazionali. 3) Competenza giurisdizionale nel caso di cui trattasi

38. Il Tribunale parte dal presupposto che l’atto con cui un’autorità nazionale designa i candidati ai fini della nomina dei procuratori europei sia vincolante per il Consiglio e definisca i termini della sua decisione, nella misura in cui quest’ultima non può fare riferimento a candidature diverse da quelle presentate dagli Stati membri ( 21 ).

39. YS ritiene, al contrario, che la proposta nazionale lasci un ampio margine di discrezionalità al Consiglio per verificare l’ammissibilità dei candidati proposti e, pertanto, necessariamente, per controllare la legittimità del procedimento nazionale di selezione ( 22 ).

40. A mio avviso, ha ragione la Commissione nel sostenere che il ricorrente ha interpretato erroneamente il punto 39 dell’ordinanza impugnata.

41. Difatti, l’atto nazionale con cui si propongono tre candidati per la nomina a procuratore europeo non è vincolante per l’Unione nel senso che quest’ultima debba necessariamente nominare uno dei candidati proposti, bensì nel senso che il Consiglio non può nominare un candidato non incluso nella proposta.

42. Ne è prova il fatto che, se il Consiglio respinge tutte le candidature, spetta (esclusivamente) allo Stato membro effettuare una nuova proposta ( 23 ).

43. Le istituzioni dell’Unione hanno piena libertà di valutare i meriti dei candidati e, in tal senso, non sono vincolate dalla proposta nazionale; le vincola invece, e senza alcuna possibilità contraria, la decisione dello Stato membro di circoscrivere ai tre candidati proposti la cerchia di coloro che possono essere nominati dal Consiglio.

Tale atto di proposta nazionale, delimitando il contesto nel quale il Consiglio è tenuto a decidere, non lascia alcun margine di discrezionalità a detta istituzione dell’UE (ossia la vincola).

44. In altri termini, il Consiglio è libero di respingere la proposta nazionale, ma non di sostituirla o modificarla.

Non gli è riconosciuta la competenza di proporre candidati, bensì strettamente la competenza di nominare uno di quelli proposti dallo Stato membro.

45. L’atto di proposta dei candidati (vincolante per il Consiglio, come sopra illustrato) può costituire oggetto di controllo giurisdizionale solo da parte dei giudici nazionali.

Competerà, per contro, al giudice dell’Unione verificare la validità della nomina, effettuata dal Consiglio, di uno dei candidati proposti dallo Stato membro.

46. Il Tribunale non è incorso, pertanto, in un errore di diritto dichiarandosi incompetente a giudicare in merito alla legittimità della proposta dei candidati presentata dalle autorità elleniche al Consiglio, poiché la competenza a tale proposito spetta ai giudici greci.

47. YS ha ribadito che non è possibile che il Consiglio sia vincolato da una proposta elaborata in base a un procedimento palesemente illecito, avvalendosi nella sua argomentazione di esempi che egli stesso riconosce come estremi ( 24 ).

48. Tale argomentazione di YS presenta alcuni scenari ipotetici che non corrispondono al caso di specie ( 25 ) e che, pertanto, non possono influire sull’esito dell’impugnazione, che è circoscritta ai fatti di cui ha tenuto conto il Tribunale.

49. Se la Corte ritenesse necessario pronunciarsi in merito a tale argomento di YS, nonostante il suo carattere ipotetico, penso che dovrebbe rigettarlo.

50. Difatti, se uno Stato membro organizza una procedura di selezione aperta, cui non è obbligato dal regolamento 2017/1939, deve delinearla in modo tale che sia conforme al diritto dell’Unione: – in primo luogo, tale procedura deve attenersi al regolamento 2017/1939, ossia deve essere progettata in maniera da rendere possibile la selezione di candidati che possiedano le qualifiche richieste dall’articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento; – in secondo luogo, e in generale, la procedura deve rispettare i principi e le norme del diritto dell’Unione, in particolare il divieto di discriminazione.

51. Orbene, ciò che occorre risolvere nella presente impugnazione è una questione distinta, circoscritta alla validità della decisione 2023/1335 in quanto tale.

Detta questione non può essere identificata con quella di precisare a chi competa garantire il rispetto del diritto dell’UE in relazione alla proposta nazionale di candidati al posto di procuratore europeo.

52. Naturalmente, il controllo di legittimità di tale proposta non spetta al Consiglio, come auspica YS, né al giudice dell’Unione, poiché la giurisprudenza compendiata nella sentenza Berlusconi e Fininvest attribuisce il controllo di legittimità degli atti nazionali, nei termini sopra esposti per casi del genere, agli organi giurisdizionali nazionali.

53. Conferma quanto finora affermato la pronuncia della Corte in un caso che risulta simile a quello di specie: il controllo degli atti integrati nel procedimento di nomina dei giudici del Tribunale.

Si tratta della sentenza del 29 luglio 2024, Valančius ( 26 ).

54. Il procedimento di nomina dei giudici del Tribunale comprende tre fasi di cui rilevano, per quanto attiene alla presente impugnazione, la prima e la seconda: – nella prima fase, il governo dello Stato membro interessato propone un candidato alla carica e trasmette la proposta al segretariato generale del Consiglio; – nella seconda fase, il comitato previsto dall’articolo 255 TFUE emette un parere sull’adeguatezza di tale candidato all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale, alla luce dei requisiti previsti dall’articolo 254, secondo comma, TFUE.

55. La Corte, lungi dal contestare la competenza di un giudice nazionale di verificare la legittimità di una proposta di candidatura per il Tribunale (adottata dalle autorità nazionali nella prima fase del procedimento) ( 27 ), ha agevolato al giudice del rinvio l’interpretazione delle disposizioni dell’UE su cui verteva la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

56. Per la Corte, il controllo di legittimità della proposta di un candidato al posto di giudice del Tribunale, effettuata dalle autorità nazionali nella prima fase del procedimento, compete al giudice nazionale, che è tenuto a verificarla «alla luce dei requisiti previsti da[lle] (...) disposizioni» del diritto dell’Unione che disciplinano il processo di nomina ( 28 ).

57. In ultima analisi, il Consiglio non sarebbe tenuto inesorabilmente ad accettare la proposta sorta da un procedimento che non rispetti il diritto dell’Unione.

Al contrario, potrà contare sulla garanzia di un controllo di legittimità di tale proposta, che sarà stato esercitato, se del caso, dai giudici nazionali.

58. È vero che il Consiglio può imbattersi in proposte la cui elaborazione non sia stata valutata da un giudice nazionale, sia perché non si è svolto un procedimento di selezione pubblico impugnabile, sia perché nessuno ha contestato tali proposte.

Nel primo caso, non sussisterebbe alcun oggetto di controllo (neppure per il Consiglio); nel secondo, varrà la presunzione di legittimità inerente agli atti dei pubblici poteri che, pur essendo giurisdizionalmente impugnabili, non sono stati contestati ( 29 ).

59. Nella presente causa, come già è stato evidenziato, è in corso un procedimento dinanzi al giudice nazionale sulla legittimità della proposta formulata dal CSM, nel quale si potrà decidere se la procedura greca di selezione dei candidati al posto di procuratore europeo avrebbe dovuto consentire le candidature di magistrati, e non soltanto quelle dei membri delle procure.

2. Sul secondo motivo di impugnazione

60. Con il secondo motivo di impugnazione, si contesta al Tribunale di avere commesso un errore di diritto rilevando la carenza di interesse, attuale e certo, da parte di YS a impugnare la decisione 2023/1335.

61. Nella misura in cui, a mio parere, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto, non vi sarebbe necessità di esaminare il secondo.

62. Difatti, se la Corte confermasse l’incompetenza del Tribunale ad accogliere le domande del ricorrente, tale dichiarazione impedirebbe l’analisi di qualsiasi altro motivo di impugnazione.

63. Affronterò, tuttavia, tale secondo motivo per l’ipotesi in cui la Corte accogliesse il primo. a) Argomenti delle parti

64. A parere di YS: – l’accoglimento del primo motivo di impugnazione comporterebbe che il Tribunale sia competente a «riesaminare» la decisione 2023/1335, ivi compreso «l’atto preparatorio/la decisione del CSM».

L’eventuale constatazione, da parte del Tribunale, dell’illegittimità della decisione del CSM implicherebbe una dichiarazione di decadenza del rigetto della candidatura di YS ( 30 ); – subordinare la legittimazione a impugnare la decisione 2023/1335 al previo annullamento, da parte di un giudice nazionale, del rigetto della sua candidatura, equivale a privare YS del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, poiché il termine per presentare ricorso dinanzi al Tribunale avverso la suddetta decisione sarebbe già scaduto alla fine del procedimento giudiziario nazionale; – sussiste il rischio che il giudice nazionale investito del ricorso presentato avverso la decisione del CSM non sottoponga una questione pregiudiziale alla Corte; – non si potrebbe rimediare, tramite un’azione di risarcimento, alla violazione del diritto di YS a una tutela giurisdizionale effettiva.

65. Il Consiglio e la Commissione sostengono, essenzialmente, che il Tribunale ha applicato in modo corretto la giurisprudenza della Corte in materia di legittimazione a presentare un ricorso di annullamento. b) Analisi

66. Il Tribunale, come ho già indicato, ha ritenuto, in subordine, che YS non fosse riuscito a dimostrare l’esistenza di un interesse attuale o certo a impugnare la decisione 2023/1335.

67. Il Tribunale, basandosi sulla sua stessa giurisprudenza pregressa ( 31 ), ha ricordato che un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica è ricevibile solo ove la medesima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato.

Un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa, pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto.

68. Ciò premesso, il Tribunale ha sostenuto che la legittimazione di YS a impugnare la decisione 2023/1335 sarebbe stata subordinata a una circostanza futura e incerta, quale il previo annullamento della decisione nazionale che aveva respinto la sua candidatura per partecipare alla fase nazionale della procedura di selezione.

Tale risoluzione era impugnata dinanzi a un giudice nazionale che non si era ancora pronunciato.

69. Credo che tale approccio non sia corretto.

A mio parere, avendo inteso partecipare alla procedura culminata con la decisione 2023/1335, YS era legittimato a impugnarla una volta che nutrisse interesse a farla dichiarare nulla.

70. La dichiarazione di nullità della decisione 2023/1335 avrebbe potuto procurare un beneficio a YS (la partecipazione a una nuova procedura di selezione) nella misura cui il Tribunale avesse accolto i suoi argomenti in merito all’obbligo del Consiglio di verificare la decisione del CSM.

71. In altri termini, se si accettasse ( quod non ) che il Tribunale è competente a pronunciarsi sulla legittimità della fase nazionale della procedura di selezione e, di conseguenza, a valutare (in via incidentale) la decisione del CSM, YS sarebbe legittimato a impugnare la decisione 2023/1335, il che mi sembra difficilmente contestabile.

72. Difatti, qualora il Tribunale dichiarasse che la decisione del CSM non aveva rispettato l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 (in virtù del quale i candidati al posto di procuratore europeo devono essere membri attivi delle procure o della magistratura), ciò comporterebbe la riapertura della procedura nazionale in termini che, quanto meno, permetterebbero a YS di presentare la sua candidatura.

In tale scenario, il candidato respinto nella fase nazionale della procedura sarebbe legittimato a impugnare la decisione definitiva della procedura nel suo complesso (ossia la decisione 2023/1335).

C. Sulle spese

73. Ai sensi dell’articolo 184 del regolamento di procedura della Corte e avendolo chiesto il Consiglio e la Commissione, YS deve essere condannato alle spese del presente giudizio.

V. Conclusione

74. Sulla base di quanto precede, propongo alla Corte di: – respingere l’impugnazione; – condannare YS alle spese. 1 Lingua originale: lo spagnolo. 2 Decisione (UE) 2023/1335 del Consiglio, del 27 giugno 2023, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (GU 2023, L 166, pag. 116). 3 Causa YS/Consiglio e Commissione (T‑411/23, EU:T:2024:310). 4 Il ricorso di annullamento è stato parimenti presentato avverso la constatazione dell’inerzia della Commissione, che si sarebbe astenuta illegalmente dall’avviare un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica ellenica.

L’impugnazione si limita esclusivamente alla parte dell’ordinanza che riguarda le conclusioni di annullamento della decisione 2023/1335.

Non è diretta, pertanto, contro l’irricevibilità delle conclusioni di carenza presentate a norma dell’articolo 265 TFUE. 5 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU 2017, L 283, pag. 1). 6 L’esito di tale impugnazione era sconosciuto l’8 maggio 2024, quando il Tribunale ha adottato l’ordinanza impugnata (punto 44 dell’ordinanza impugnata). 7 Regolamentato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939 (GU 2018, L 282, pag. 8). 8 Inoltre, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il capo di conclusioni diretto a far constatare l’indebita inerzia della Commissione, che non aveva promosso un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica ellenica (punti da 25 a 32 dell’ordinanza impugnata).

YS non ha contestato tale parte dell’ordinanza impugnata nella sua impugnazione. 9 Sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023; in prosieguo: la «sentenza Berlusconi e Fininvest»). 10 Punti da 42 a 46 dell’ordinanza impugnata. 11 Sentenza del 23 gennaio 2019, Deza/ECHA (C‑419/17 P, EU:C:2019:52), punto

93. Il fondamento normativo di tale giurisprudenza è costituito dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), nonché dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. 12 Sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione (C‑352/98 P, EU:C:2000:361), punto 35, e ordinanza del 19 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione e Italia (C‑325/19 P, EU:C:2019:768), punto

20. 13 Sentenza del 7 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (C‑208/03 P, EU:C:2005:429), punto 40 e giurisprudenza citata. 14 Punto 21 dell’impugnazione. 15 Punto 28 dell’impugnazione, con citazione della sentenza del Tribunale del 12 gennaio 2022, Verelst/Consiglio (T‑647/20, EU:T:2022:5), punto

122. 16 Il funzionamento di tale comitato è regolamentato nell’allegato alla decisione di esecuzione 2018/1696.

In base al punto VI.2 di detto allegato, il Comitato di selezione esamina le candidature dei candidati designati alla luce dei requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939.

Sulla scorta delle conclusioni tratte in base agli esami delle candidature e delle audizioni dei candidati, il Comitato emette un parere motivato sulle loro qualifiche in relazione all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo e indica esplicitamente se un candidato soddisfa o meno i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 (punto VII.2, primo comma).

Qualora i candidati designati non soddisfino tali requisiti, il Comitato chiede allo Stato membro interessato di designare un numero corrispondente di nuovi candidati (punto VII.2, secondo comma).

Infine, il Comitato stabilisce la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza, rispecchiando un ordine di preferenza non vincolante (punto VII.2, terzo comma). 17 Sentenza Berlusconi e Fininvest, punto

45. 18 Sentenza Berlusconi e Fininvest, punto

46. 19 Sentenza del 29 gennaio 2020, GAEC Jeanningros (C‑785/18, EU:C:2020:46), punto 25: «in considerazione del potere decisionale attribuito all’amministrazione nazionale nell’ambito di tale sistema di ripartizione delle competenze [nel quadro della procedura di registrazione di una denominazione di origine protetta], spetta unicamente ai giudici nazionali conoscere della legittimità degli atti compiuti dall’amministrazione medesima, quali gli atti relativi a domande di registrazione di una denominazione, costituenti un passo necessario nella procedura d’adozione di un atto dell’Unione, considerato che le istituzioni dell’Unione dispongono rispetto a tali atti unicamente di un margine di discrezionalità limitato o inesistente». 20 Questo era l’ambito in cui è stata pronunciata la sentenza Berlusconi e Fininvest. 21 Punto 39 dell’ordinanza impugnata. 22 Punto 6 della memoria di replica. 23 Punto VII.2, secondo comma, dell’allegato alla decisione di esecuzione 2018/1696. 24 Come avverrebbe se uno Stato membro limitasse la sua proposta a «persone che, oltre a possedere le conoscenze richieste, svolgessero, per esempio, il mestiere di giardiniere» (punto 24 dell’impugnazione), se proponesse «semplici giuristi o avvocati che non siano membri della procure o della magistratura» (punto 25 dell’impugnazione), se organizzasse «un’asta per scegliere il candidato o la candidata (...)» (punto 4 della memoria di replica) o, infine, se effettuasse un invito a presentare candidature tale da operare discriminazioni in base al sesso ( ibidem ). 25 L’illegittimità da cui sarebbe (asseritamente) viziata la procedura greca di selezione dei procuratori europei non ha nulla a che vedere con le circostanze esemplificate nell’impugnazione da YS; non sono state privilegiate le candidature di giardinieri, né sono state consentite quelle di avvocati, le cariche non sono state messe all’asta, né risulta che sia stato discriminato chicchessia in base al sesso. 26 Causa C‑119/23 (EU:C:2024:653); in prosieguo: la «sentenza Valančius». 27 Sentenza Valančius, punto

29. 28 Sentenza Valančius, punto

38. 29 Tali ipotesi si addentrano, ancora una volta, in un ambito estraneo alla presente impugnazione. 30 Punto 41 dell’impugnazione. 31 Il punto 42 dell’ordinanza impugnata cita i punti 30 e 31 dell’ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2020, IM/BEI e FEI (T‑80/20, EU:T:2020:636), che, a loro volta, rimandano ai punti 134 e 135 della sentenza del Tribunale del 13 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Nul/EMSA (T‑8/09, EU:T:2011:461).

Nel punto 134 di quest’ultima sentenza si legge quanto segue: «quando l’offerta di un partecipante alla gara d’appalto viene respinta prima della fase antecedente alla decisione di aggiudicazione dell’appalto e non è pertanto oggetto di raffronto con le altre offerte, la sussistenza di un interesse dell’offerente di cui trattasi ad agire avverso la decisione di aggiudicazione è subordinata all’annullamento della decisione di rigetto della sua offerta.

Infatti, solo qualora quest’ultima decisione sia annullata l’annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto è atto, eventualmente, ad avere conseguenze giuridiche per l’offerente, la cui offerta sia stata respinta prima della fase antecedente alla decisione di aggiudicazione dell’appalto, e a procurargli un beneficio, sopprimendo una decisione adottata in esito ad un confronto che non abbia incluso, a torto, la sua offerta».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE M. [OSCURATO:PERSONA]-BORDONA presentate il 5 marzo 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 507/24 P YS contro Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea « Impugnazione — Diritto delle istituzioni — Cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea — Regolamento (UE) 2017/1939 — Nomina dei procuratori europei della Procura europea — Nomina di uno dei candidati designati dalla Repubblica ellenica — Asserita violazione delle norme applicabili alla nomina dei procuratori europei — Ricorso di annullamento — Controllo di legittimità della proposta di nomina » 1. Con la decisione (UE) 2023/1335 ( 2 ) il Consiglio ha designato cinque «procuratori europei della Procura europea» (in prosieguo: i «procuratori europei»), tra cui il candidato proposto dalla Grecia. 2. Un magistrato greco che non era stato proclamato candidato nella fase nazionale della procedura ha presentato dinanzi al Tribunale ( 3 ) un ricorso volto all’annullamento della decisione 2023/1335 ( 4 ). 3. Nell’ordinanza dell’8 maggio 2024 (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), il Tribunale si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sulla validità della decisione 2023/1335, nella misura in cui la sua presunta illegittimità risulterebbe dall’illiceità di un atto nazionale, ovvero la proposta di candidati al posto di procuratore europeo, che può essere valutata esclusivamente dai giudici nazionali. 4. YS ha impugnato l’ordinanza del Tribunale, offrendo con il suo ricorso alla Corte l’occasione di analizzare la distribuzione delle competenze di sindacato giurisdizionale sugli atti, quello nazionale e quello dell’Unione, integrati nella procedura di nomina dei procuratori europei, istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 ( 5 ). I. Fatti 5. I fatti, come illustrati ai punti da 2 a 12 dell’ordinanza impugnata, possono essere sintetizzati nel modo seguente: –        il 27 settembre 2022, le autorità elleniche hanno indetto un concorso per procuratori al fine di designare tre candidati alla funzione di procuratore europeo a decorrere dal 29 luglio 2023; –        il 17 ottobre 2022, YS ha depositato la propria candidatura presso le autorità greche; –        con decisione del 20 dicembre 2022, lo [OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] (Consiglio superiore della magistratura per la giustizia civile e penale, Grecia; in prosieguo: il «CSM») ha respinto la candidatura di YS in quanto non conforme al requisito previsto dalla legge nazionale n. 4786/2021, poiché YS non aveva la qualifica di procuratore, bensì quella di magistrato; –        nella stessa decisione il CSM ha designato, in nome della Repubblica ellenica, tre candidati per il posto di procuratore europeo; –        il 22 marzo 2023, YS ha impugnato la decisione del CSM dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) ( 6 ); –        considerando le candidature presentate dalle autorità nazionali, il Comitato di selezione ( 7 ) istituito all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939 ha elaborato i pareri motivati e la graduatoria per ciascuno dei candidati designati dalle autorità nazionali e li ha trasmessi al Consiglio; –        dopo aver ricevuto la proposta del Comitato di selezione, il Consiglio ha approvato la decisione 2023/1335. II. Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata 6. Nel suo ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, YS ha chiesto che quest’ultimo volesse –        annullare la decisione 2023/1335, in tutto o almeno nella parte relativa alla nomina del candidato greco al posto di procuratore europeo; –        constatare e «annullare» l’inerzia della Commissione, nella misura in cui essa si sarebbe astenuta illegalmente dal controllare la proposta di designazione dei candidati alla Procura europea formulata dalle autorità greche; –        condannare il Consiglio e la Commissione alle spese. 7. Sia il Consiglio che la Commissione hanno sollevato un’eccezione di irricevibilità nei confronti del ricorso di YS. 8. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sulla legittimità della proposta di candidati presentata dalle autorità nazionali al Consiglio ( 8 ). 9. Il Tribunale ha fondato la sua pronuncia nei punti seguenti dell’ordinanza impugnata: –        nel punto 37 ha ripreso i punti 45 e 46 della sentenza Berlusconi e Fininvest ( 9 ); –        nel punto 38 ha dichiarato che l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939 stabilisce la facoltà di valutazione del Consiglio in merito alle candidature alla Procura europea presentate dagli Stati membri, limitata alla sola verifica delle candidature proposte alla luce dei requisiti per esercitare le funzioni di procuratore europeo. Per contro, il Consiglio non dispone di alcuna facoltà di esaminare la motivazione del rigetto delle candidature escluse durante la fase del procedimento nazionale; –        nel punto 39 ha affermato che, dalla ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali e le istituzioni dell’Unione, stabilita nell’ambito cui si riferiscono le disposizioni del regolamento 2017/1939, risulta che l’atto con cui si designano i candidati ai fini della nomina alla Procura europea, adottato dall’autorità nazionale, vincola il Consiglio e definisce i termini della sua decisione, nella misura in cui quest’ultima non può fare riferimento a candidature diverse da quelle presentate dagli Stati membri interessati; –        nel punto 40 ne ha dedotto che non compete al Tribunale esaminare l’argomento riguardante la presunta illegittimità della decisione del CSM con cui è stata respinta la candidatura di YS, il cui controllo spetta agli organi giurisdizionali nazionali nelle condizioni richiamate al punto 37 dell’ordinanza impugnata; –        nel punto 41 ha affermato che YS non aveva addotto altri argomenti volti a dimostrare l’illegittimità della decisione 2023/1335 e che, di conseguenza, le sue conclusioni intese all’annullamento dovevano essere dichiarate irricevibili. 10. In subordine, il Tribunale ha ritenuto che YS non fosse riuscito a dimostrare l’esistenza di un interesse attuale o certo a impugnare la decisione 2023/1335. La sua legittimazione a impugnare tale decisione sarebbe stata subordinata a una circostanza futura e incerta quale il previo annullamento della decisione nazionale che aveva respinto la sua candidatura ( 10 ). III. Impugnazione e procedimento dinanzi alla Corte di giustizia 11. Il ricorso d’impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] è pervenuto alla cancelleria della Corte il 18 luglio 2024. 12. Con la sua impugnazione, YS chiede che la Corte di voglia: –        annullare l’ordinanza impugnata; –        annullare la decisione 2023/1335, in tutto o almeno nella parte relativa alla nomina del candidato greco e al rigetto della candidatura di YS al posto di procuratore europeo; –        condannare il Consiglio e la Commissione alle spese. 13. L’impugnazione si articola in due motivi: –        errore di diritto relativo all’incompetenza del Tribunale; –        errore di diritto relativo al difetto di legittimazione a impugnare la decisione 2023/1335. 14. Il Consiglio e la Commissione chiedono alla Corte di respingere il ricorso d’impugnazione e di condannare YS alle spese. IV. Valutazione A. Ricevibilità del ricorso d’impugnazione 1. Argomenti 15. Pur non richiedendo formalmente che venga dichiarata irricevibile, il Consiglio sostiene che l’impugnazione di YS si limita a ripetere o a riformulare gli argomenti presentati in primo grado. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, detta impugnazione sarebbe dunque irricevibile. 16. YS ha addotto nella sua replica che l’eccezione del Consiglio è manifestamente infondata, in quanto dalla lettura attenta del ricorso si deduce che i suoi argomenti sono finalizzati a rettificare l’errore di diritto commesso dal Tribunale. 2. Analisi 17. Un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della decisione di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto a specifico sostegno di tale domanda ( 11 ). 18. Gli elementi di un’impugnazione che non contengono alcuna argomentazione volta specificamente a identificare l’errore di diritto di cui sarebbe viziata la decisione impugnata e si limitano a riprodurre gli argomenti già formulati dinanzi al Tribunale non soddisfano tale requisito e devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili ( 12 ). 19. Ove invece un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Se un ricorrente non potesse basare in tal modo la sua impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe parzialmente privato di significato ( 13 ). 20. Nel presente ricorso, YS mette in dubbio apertamente e dettagliatamente gli argomenti che hanno indotto il Tribunale ad adottare l’ordinanza impugnata, censurandoli con osservazioni che riguardano, da un lato, l’incompetenza a pronunciarsi sulla legittimità della proposta di candidati presentata dalle autorità nazionali al Consiglio e, dall’altro, il difetto di legittimazione di YS a impugnare la decisione 2023/1335. 21. Pertanto l’impugnazione è, a mio avviso, ricevibile. B. Nel merito 1. Sul primo motivo di impugnazione 22. YS contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto quando si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sulla legittimità della proposta di candidati presentata dalle autorità nazionali al Consiglio. a) Argomenti delle parti 23. YS sostiene che il Tribunale ha applicato erroneamente la giurisprudenza derivante dalla sentenza Berlusconi e Fininvest. 24. Da tale giurisprudenza risulterebbe che la determinazione dell’organo giurisdizionale competente a controllare la legittimità della designazione, da parte di uno Stato membro, di candidati al posto di procuratore europeo dipenda dalla disponibilità, per le istituzioni dell’Unione, di un margine di discrezionalità sufficiente per valutare l’atto nazionale di cui trattasi. 25. Così, se l’atto nazionale è vincolante per le istituzioni dell’Unione, la competenza spetta ai giudici nazionali. In caso contrario, l’atto nazionale è ritenuto preparatorio e il suo controllo incidentale compete al giudice dell’Unione nel quadro della verifica della legittimità dell’atto definitivo del Consiglio ( 14 ). 26. A parere di YS, il Tribunale è incorso in errore nel concludere che il Consiglio era vincolato dalla proposta nazionale: da un lato, perché è impensabile che il Consiglio non possa respingere una proposta manifestamente illegittima e richiedere la presentazione di nuove candidature; dall’altro, perché sarebbe assurdo impedire al Consiglio di controllare la legittimità della proposta quando, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, esso dispone di un ampio margine di discrezionalità in sede di valutazione e comparazione dei meriti dei candidati ( 15 ). 27. Tale circostanza, unita alle ampie competenze del Comitato di selezione, presuppone, per YS, che le istituzioni dell’UE siano coinvolte tanto attivamente nel procedimento da non poter restare insensibili dinanzi a una violazione palese del diritto dell’Unione, come nel caso della presentazione di candidati selezionati secondo un procedimento nazionale non conforme al principio di legalità. 28. Il Consiglio e la Commissione sostengono che il Tribunale non ha commesso l’errore di diritto denunciato e si è limitato ad applicare correttamente la dottrina elaborata nella sentenza Berlusconi e Fininvest. b) Analisi 1) Procedura di nomina dei procuratori europei 29. In virtù dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, la procedura di nomina dei procuratori europei inizia con la designazione, da parte di ciascuno Stato membro, di tre candidati che: –        sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato; –        offrono tutte le garanzie di indipendenza; e –        possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale. 30. Il soddisfacimento di tali requisiti deve essere verificato, a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939, tramite un parere motivato del Comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del medesimo regolamento ( 16 ). 31. Il Consiglio, ricevuto il parere motivato del Comitato di selezione, seleziona e nomina uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro corrispondente, come previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939. 32. Se il Comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio. 33. Dalla lettura di tali disposizioni risulta che la procedura di nomina dei procuratori europei è costituita da tre fasi: –        nella prima, rigorosamente nazionale, ciascuno degli Stati membri propone tre candidati; –        nella seconda, il Comitato di selezione istituito dal regolamento 2017/1939 emette un parere motivato sull’adeguatezza dei candidati proposti; –        nella terza e ultima fase, il Consiglio nomina uno dei candidati ritenuti idonei dal Comitato di selezione. 34. Si tratta, pertanto, di un procedimento composto in cui l’esercizio di un potere decisionale attribuito esclusivamente a un’istituzione dell’UE (la nomina dei procuratori europei) richiede che gli Stati membri abbiano precedentemente esercitato la facoltà di presentare proposte che il diritto dell’Unione conferisce altrettanto esclusivamente a loro (la presentazione di candidati al posto di procuratore europeo). 2) Distribuzione delle competenze di sindacato giurisdizionale sugli atti integrati in un procedimento composto 35. Nella sentenza Berlusconi e Fininvest, la Corte ha elaborato la dottrina seguente: –        «[U]n atto emanato da un’autorità nazionale che si inserisca nell’ambito di un processo decisionale dell’Unione non rientra nella competenza esclusiva del giudice dell’Unione se dalla ripartizione delle competenze, nella materia considerata, fra le autorità nazionali e le istituzioni dell’Unione emerge che l’atto emanato dall’autorità nazionale è tappa necessaria di un procedimento di adozione di un atto dell’Unione in cui le istituzioni dell’Unione dispongono solo di un margine discrezionale limitato, se non nullo, tale che l’atto nazionale vincoli l’istituzione dell’Unione» ( 17 ). –        «È allora compito degli organi giurisdizionali nazionali conoscere delle irregolarità da cui un tale atto nazionale sia eventualmente viziato, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte, secondo le medesime modalità di controllo applicabili a qualsiasi atto definitivo che, emanato dalla stessa autorità nazionale, possa arrecare pregiudizio a terzi, e considerare del resto ricevibile, in nome del principio di tutela giurisdizionale effettiva, il ricorso proposto a tal fine anche quando le norme di procedura nazionali non lo prevedano» ( 18 ). 36. Nei procedimenti composti ai quali partecipano autorità nazionali e dell’Unione può accadere che l’autorità nazionale disponga di un potere decisionale proprio, specifico ed esclusivo; in tal caso solo i giudici nazionali sono competenti a controllare la legittimità dei suoi atti ( 19 ). 37. A differenza dei procedimenti composti previsti nell’ambito dell’unione bancaria (in cui la fase nazionale è meramente preparatoria di quella europea, nella quale il potere decisionale è concentrato nell’istituzione o organismo dell’Unione) ( 20 ), la fase nazionale della procedura di nomina dei procuratori europei ha un’essenza propria, in quanto le autorità nazionali adottano decisioni che producono effetti vincolanti, nel senso che analizzerò di seguito. Tali decisioni sono soggette esclusivamente al controllo degli organi giurisdizionali nazionali. 3) Competenza giurisdizionale nel caso di cui trattasi 38. Il Tribunale parte dal presupposto che l’atto con cui un’autorità nazionale designa i candidati ai fini della nomina dei procuratori europei sia vincolante per il Consiglio e definisca i termini della sua decisione, nella misura in cui quest’ultima non può fare riferimento a candidature diverse da quelle presentate dagli Stati membri ( 21 ). 39. YS ritiene, al contrario, che la proposta nazionale lasci un ampio margine di discrezionalità al Consiglio per verificare l’ammissibilità dei candidati proposti e, pertanto, necessariamente, per controllare la legittimità del procedimento nazionale di selezione ( 22 ). 40. A mio avviso, ha ragione la Commissione nel sostenere che il ricorrente ha interpretato erroneamente il punto 39 dell’ordinanza impugnata. 41. Difatti, l’atto nazionale con cui si propongono tre candidati per la nomina a procuratore europeo non è vincolante per l’Unione nel senso che quest’ultima debba necessariamente nominare uno dei candidati proposti, bensì nel senso che il Consiglio non può nominare un candidato non incluso nella proposta. 42. Ne è prova il fatto che, se il Consiglio respinge tutte le candidature, spetta (esclusivamente) allo Stato membro effettuare una nuova proposta ( 23 ). 43. Le istituzioni dell’Unione hanno piena libertà di valutare i meriti dei candidati e, in tal senso, non sono vincolate dalla proposta nazionale; le vincola invece, e senza alcuna possibilità contraria, la decisione dello Stato membro di circoscrivere ai tre candidati proposti la cerchia di coloro che possono essere nominati dal Consiglio. Tale atto di proposta nazionale, delimitando il contesto nel quale il Consiglio è tenuto a decidere, non lascia alcun margine di discrezionalità a detta istituzione dell’UE (ossia la vincola). 44. In altri termini, il Consiglio è libero di respingere la proposta nazionale, ma non di sostituirla o modificarla. Non gli è riconosciuta la competenza di proporre candidati, bensì strettamente la competenza di nominare uno di quelli proposti dallo Stato membro. 45. L’atto di proposta dei candidati (vincolante per il Consiglio, come sopra illustrato) può costituire oggetto di controllo giurisdizionale solo da parte dei giudici nazionali. Competerà, per contro, al giudice dell’Unione verificare la validità della nomina, effettuata dal Consiglio, di uno dei candidati proposti dallo Stato membro. 46. Il Tribunale non è incorso, pertanto, in un errore di diritto dichiarandosi incompetente a giudicare in merito alla legittimità della proposta dei candidati presentata dalle autorità elleniche al Consiglio, poiché la competenza a tale proposito spetta ai giudici greci. 47. YS ha ribadito che non è possibile che il Consiglio sia vincolato da una proposta elaborata in base a un procedimento palesemente illecito, avvalendosi nella sua argomentazione di esempi che egli stesso riconosce come estremi ( 24 ). 48. Tale argomentazione di YS presenta alcuni scenari ipotetici che non corrispondono al caso di specie ( 25 ) e che, pertanto, non possono influire sull’esito dell’impugnazione, che è circoscritta ai fatti di cui ha tenuto conto il Tribunale. 49. Se la Corte ritenesse necessario pronunciarsi in merito a tale argomento di YS, nonostante il suo carattere ipotetico, penso che dovrebbe rigettarlo. 50. Difatti, se uno Stato membro organizza una procedura di selezione aperta, cui non è obbligato dal regolamento 2017/1939, deve delinearla in modo tale che sia conforme al diritto dell’Unione: –        in primo luogo, tale procedura deve attenersi al regolamento 2017/1939, ossia deve essere progettata in maniera da rendere possibile la selezione di candidati che possiedano le qualifiche richieste dall’articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento; –        in secondo luogo, e in generale, la procedura deve rispettare i principi e le norme del diritto dell’Unione, in particolare il divieto di discriminazione. 51. Orbene, ciò che occorre risolvere nella presente impugnazione è una questione distinta, circoscritta alla validità della decisione 2023/1335 in quanto tale. Detta questione non può essere identificata con quella di precisare a chi competa garantire il rispetto del diritto dell’UE in relazione alla proposta nazionale di candidati al posto di procuratore europeo. 52. Naturalmente, il controllo di legittimità di tale proposta non spetta al Consiglio, come auspica YS, né al giudice dell’Unione, poiché la giurisprudenza compendiata nella sentenza Berlusconi e Fininvest attribuisce il controllo di legittimità degli atti nazionali, nei termini sopra esposti per casi del genere, agli organi giurisdizionali nazionali. 53. Conferma quanto finora affermato la pronuncia della Corte in un caso che risulta simile a quello di specie: il controllo degli atti integrati nel procedimento di nomina dei giudici del Tribunale. Si tratta della sentenza del 29 luglio 2024, Valančius ( 26 ). 54. Il procedimento di nomina dei giudici del Tribunale comprende tre fasi di cui rilevano, per quanto attiene alla presente impugnazione, la prima e la seconda: –        nella prima fase, il governo dello Stato membro interessato propone un candidato alla carica e trasmette la proposta al segretariato generale del Consiglio; –        nella seconda fase, il comitato previsto dall’articolo 255 TFUE emette un parere sull’adeguatezza di tale candidato all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale, alla luce dei requisiti previsti dall’articolo 254, secondo comma, TFUE. 55. La Corte, lungi dal contestare la competenza di un giudice nazionale di verificare la legittimità di una proposta di candidatura per il Tribunale (adottata dalle autorità nazionali nella prima fase del procedimento) ( 27 ), ha agevolato al giudice del rinvio l’interpretazione delle disposizioni dell’UE su cui verteva la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. 56. Per la Corte, il controllo di legittimità della proposta di un candidato al posto di giudice del Tribunale, effettuata dalle autorità nazionali nella prima fase del procedimento, compete al giudice nazionale, che è tenuto a verificarla «alla luce dei requisiti previsti da[lle] (...) disposizioni» del diritto dell’Unione che disciplinano il processo di nomina ( 28 ). 57. In ultima analisi, il Consiglio non sarebbe tenuto inesorabilmente ad accettare la proposta sorta da un procedimento che non rispetti il diritto dell’Unione. Al contrario, potrà contare sulla garanzia di un controllo di legittimità di tale proposta, che sarà stato esercitato, se del caso, dai giudici nazionali. 58. È vero che il Consiglio può imbattersi in proposte la cui elaborazione non sia stata valutata da un giudice nazionale, sia perché non si è svolto un procedimento di selezione pubblico impugnabile, sia perché nessuno ha contestato tali proposte. Nel primo caso, non sussisterebbe alcun oggetto di controllo (neppure per il Consiglio); nel secondo, varrà la presunzione di legittimità inerente agli atti dei pubblici poteri che, pur essendo giurisdizionalmente impugnabili, non sono stati contestati ( 29 ). 59. Nella presente causa, come già è stato evidenziato, è in corso un procedimento dinanzi al giudice nazionale sulla legittimità della proposta formulata dal CSM, nel quale si potrà decidere se la procedura greca di selezione dei candidati al posto di procuratore europeo avrebbe dovuto consentire le candidature di magistrati, e non soltanto quelle dei membri delle procure. 2. Sul secondo motivo di impugnazione 60. Con il secondo motivo di impugnazione, si contesta al Tribunale di avere commesso un errore di diritto rilevando la carenza di interesse, attuale e certo, da parte di YS a impugnare la decisione 2023/1335. 61. Nella misura in cui, a mio parere, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto, non vi sarebbe necessità di esaminare il secondo. 62. Difatti, se la Corte confermasse l’incompetenza del Tribunale ad accogliere le domande del ricorrente, tale dichiarazione impedirebbe l’analisi di qualsiasi altro motivo di impugnazione. 63. Affronterò, tuttavia, tale secondo motivo per l’ipotesi in cui la Corte accogliesse il primo. a) Argomenti delle parti 64. A parere di YS: –        l’accoglimento del primo motivo di impugnazione comporterebbe che il Tribunale sia competente a «riesaminare» la decisione 2023/1335, ivi compreso «l’atto preparatorio/la decisione del CSM». L’eventuale constatazione, da parte del Tribunale, dell’illegittimità della decisione del CSM implicherebbe una dichiarazione di decadenza del rigetto della candidatura di YS ( 30 ); –        subordinare la legittimazione a impugnare la decisione 2023/1335 al previo annullamento, da parte di un giudice nazionale, del rigetto della sua candidatura, equivale a privare YS del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, poiché il termine per presentare ricorso dinanzi al Tribunale avverso la suddetta decisione sarebbe già scaduto alla fine del procedimento giudiziario nazionale; –        sussiste il rischio che il giudice nazionale investito del ricorso presentato avverso la decisione del CSM non sottoponga una questione pregiudiziale alla Corte; –        non si potrebbe rimediare, tramite un’azione di risarcimento, alla violazione del diritto di YS a una tutela giurisdizionale effettiva. 65. Il Consiglio e la Commissione sostengono, essenzialmente, che il Tribunale ha applicato in modo corretto la giurisprudenza della Corte in materia di legittimazione a presentare un ricorso di annullamento. b) Analisi 66. Il Tribunale, come ho già indicato, ha ritenuto, in subordine, che YS non fosse riuscito a dimostrare l’esistenza di un interesse attuale o certo a impugnare la decisione 2023/1335. 67. Il Tribunale, basandosi sulla sua stessa giurisprudenza pregressa ( 31 ), ha ricordato che un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica è ricevibile solo ove la medesima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa, pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto. 68. Ciò premesso, il Tribunale ha sostenuto che la legittimazione di YS a impugnare la decisione 2023/1335 sarebbe stata subordinata a una circostanza futura e incerta, quale il previo annullamento della decisione nazionale che aveva respinto la sua candidatura per partecipare alla fase nazionale della procedura di selezione. Tale risoluzione era impugnata dinanzi a un giudice nazionale che non si era ancora pronunciato. 69. Credo che tale approccio non sia corretto. A mio parere, avendo inteso partecipare alla procedura culminata con la decisione 2023/1335, YS era legittimato a impugnarla una volta che nutrisse interesse a farla dichiarare nulla. 70. La dichiarazione di nullità della decisione 2023/1335 avrebbe potuto procurare un beneficio a YS (la partecipazione a una nuova procedura di selezione) nella misura cui il Tribunale avesse accolto i suoi argomenti in merito all’obbligo del Consiglio di verificare la decisione del CSM. 71. In altri termini, se si accettasse ( quod non ) che il Tribunale è competente a pronunciarsi sulla legittimità della fase nazionale della procedura di selezione e, di conseguenza, a valutare (in via incidentale) la decisione del CSM, YS sarebbe legittimato a impugnare la decisione 2023/1335, il che mi sembra difficilmente contestabile. 72. Difatti, qualora il Tribunale dichiarasse che la decisione del CSM non aveva rispettato l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 (in virtù del quale i candidati al posto di procuratore europeo devono essere membri attivi delle procure o della magistratura), ciò comporterebbe la riapertura della procedura nazionale in termini che, quanto meno, permetterebbero a YS di presentare la sua candidatura. In tale scenario, il candidato respinto nella fase nazionale della procedura sarebbe legittimato a impugnare la decisione definitiva della procedura nel suo complesso (ossia la decisione 2023/1335). C. Sulle spese 73. Ai sensi dell’articolo 184 del regolamento di procedura della Corte e avendolo chiesto il Consiglio e la Commissione, YS deve essere condannato alle spese del presente giudizio. V. Conclusione 74. Sulla base di quanto precede, propongo alla Corte di: –        respingere l’impugnazione; –        condannare YS alle spese. 1 Lingua originale: lo spagnolo. 2 Decisione (UE) 2023/1335 del Consiglio, del 27 giugno 2023, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (GU 2023, L 166, pag. 116). 3 Causa YS/Consiglio e Commissione (T‑411/23, EU:T:2024:310). 4 Il ricorso di annullamento è stato parimenti presentato avverso la constatazione dell’inerzia della Commissione, che si sarebbe astenuta illegalmente dall’avviare un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica ellenica. L’impugnazione si limita esclusivamente alla parte dell’ordinanza che riguarda le conclusioni di annullamento della decisione 2023/1335. Non è diretta, pertanto, contro l’irricevibilità delle conclusioni di carenza presentate a norma dell’articolo 265 TFUE. 5 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU 2017, L 283, pag. 1). 6 L’esito di tale impugnazione era sconosciuto l’8 maggio 2024, quando il Tribunale ha adottato l’ordinanza impugnata (punto 44 dell’ordinanza impugnata). 7 Regolamentato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939 (GU 2018, L 282, pag. 8). 8 Inoltre, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il capo di conclusioni diretto a far constatare l’indebita inerzia della Commissione, che non aveva promosso un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica ellenica (punti da 25 a 32 dell’ordinanza impugnata). YS non ha contestato tale parte dell’ordinanza impugnata nella sua impugnazione. 9 Sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023; in prosieguo: la «sentenza Berlusconi e Fininvest»). 10 Punti da 42 a 46 dell’ordinanza impugnata. 11 Sentenza del 23 gennaio 2019, Deza/ECHA (C‑419/17 P, EU:C:2019:52), punto 93. Il fondamento normativo di tale giurisprudenza è costituito dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), nonché dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. 12 Sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione (C‑352/98 P, EU:C:2000:361), punto 35, e ordinanza del 19 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione e Italia (C‑325/19 P, EU:C:2019:768), punto 20. 13 Sentenza del 7 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (C‑208/03 P, EU:C:2005:429), punto 40 e giurisprudenza citata. 14 Punto 21 dell’impugnazione. 15 Punto 28 dell’impugnazione, con citazione della sentenza del Tribunale del 12 gennaio 2022, Verelst/Consiglio (T‑647/20, EU:T:2022:5), punto 122. 16 Il funzionamento di tale comitato è regolamentato nell’allegato alla decisione di esecuzione 2018/1696. In base al punto VI.2 di detto allegato, il Comitato di selezione esamina le candidature dei candidati designati alla luce dei requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939. Sulla scorta delle conclusioni tratte in base agli esami delle candidature e delle audizioni dei candidati, il Comitato emette un parere motivato sulle loro qualifiche in relazione all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo e indica esplicitamente se un candidato soddisfa o meno i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 (punto VII.2, primo comma). Qualora i candidati designati non soddisfino tali requisiti, il Comitato chiede allo Stato membro interessato di designare un numero corrispondente di nuovi candidati (punto VII.2, secondo comma). Infine, il Comitato stabilisce la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza, rispecchiando un ordine di preferenza non vincolante (punto VII.2, terzo comma). 17 Sentenza Berlusconi e Fininvest, punto 45. 18 Sentenza Berlusconi e Fininvest, punto 46. 19 Sentenza del 29 gennaio 2020, GAEC Jeanningros (C‑785/18, EU:C:2020:46), punto 25: «in considerazione del potere decisionale attribuito all’amministrazione nazionale nell’ambito di tale sistema di ripartizione delle competenze [nel quadro della procedura di registrazione di una denominazione di origine protetta], spetta unicamente ai giudici nazionali conoscere della legittimità degli atti compiuti dall’amministrazione medesima, quali gli atti relativi a domande di registrazione di una denominazione, costituenti un passo necessario nella procedura d’adozione di un atto dell’Unione, considerato che le istituzioni dell’Unione dispongono rispetto a tali atti unicamente di un margine di discrezionalità limitato o inesistente». 20 Questo era l’ambito in cui è stata pronunciata la sentenza Berlusconi e Fininvest. 21 Punto 39 dell’ordinanza impugnata. 22 Punto 6 della memoria di replica. 23 Punto VII.2, secondo comma, dell’allegato alla decisione di esecuzione 2018/1696. 24 Come avverrebbe se uno Stato membro limitasse la sua proposta a «persone che, oltre a possedere le conoscenze richieste, svolgessero, per esempio, il mestiere di giardiniere» (punto 24 dell’impugnazione), se proponesse «semplici giuristi o avvocati che non siano membri della procure o della magistratura» (punto 25 dell’impugnazione), se organizzasse «un’asta per scegliere il candidato o la candidata (...)» (punto 4 della memoria di replica) o, infine, se effettuasse un invito a presentare candidature tale da operare discriminazioni in base al sesso ( ibidem ). 25 L’illegittimità da cui sarebbe (asseritamente) viziata la procedura greca di selezione dei procuratori europei non ha nulla a che vedere con le circostanze esemplificate nell’impugnazione da YS; non sono state privilegiate le candidature di giardinieri, né sono state consentite quelle di avvocati, le cariche non sono state messe all’asta, né risulta che sia stato discriminato chicchessia in base al sesso. 26 Causa C‑119/23 (EU:C:2024:653); in prosieguo: la «sentenza Valančius». 27 Sentenza Valančius, punto 29. 28 Sentenza Valančius, punto 38. 29 Tali ipotesi si addentrano, ancora una volta, in un ambito estraneo alla presente impugnazione. 30 Punto 41 dell’impugnazione. 31 Il punto 42 dell’ordinanza impugnata cita i punti 30 e 31 dell’ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2020, IM/BEI e FEI (T‑80/20, EU:T:2020:636), che, a loro volta, rimandano ai punti 134 e 135 della sentenza del Tribunale del 13 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Nul/EMSA (T‑8/09, EU:T:2011:461). Nel punto 134 di quest’ultima sentenza si legge quanto segue: «quando l’offerta di un partecipante alla gara d’appalto viene respinta prima della fase antecedente alla decisione di aggiudicazione dell’appalto e non è pertanto oggetto di raffronto con le altre offerte, la sussistenza di un interesse dell’offerente di cui trattasi ad agire avverso la decisione di aggiudicazione è subordinata all’annullamento della decisione di rigetto della sua offerta. Infatti, solo qualora quest’ultima decisione sia annullata l’annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto è atto, eventualmente, ad avere conseguenze giuridiche per l’offerente, la cui offerta sia stata respinta prima della fase antecedente alla decisione di aggiudicazione dell’appalto, e a procurargli un beneficio, sopprimendo una decisione adottata in esito ad un confronto che non abbia incluso, a torto, la sua offerta».