CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07218/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 32745-2019 r.g. proposto da: C.E.S.I.M. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc. 03204740728), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 19, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Molfetta, [OSCURATO:PERSONA] n. 62. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (cod. fisc. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata in data 4.4.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione notificata in data 21.5.2010 la C.E.S.I.M. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. propose querela di falso relativa a 28 avvisi di cartelle esattoriali inviati da Equitalia (oggi AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE), recanti firme di ricezione illeggibili e comunque alla stessa società non riconducibili. Con la sentenza n. 5668/2016 del 4.11.2016 il Tribunale di Bari rigettò la querela. 2. Proposto tempestivo appello da parte della C.E.S.I.M. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la predetta sentenza, la Corte di appello di Bari, con la sentenza qui di nuovo impugnata, ha respinto l'impugnazione, confermando pertanto la sentenza resa in primo grado. La corte del merito ha ritenuto che: a) era "irrilevante" la querela di falso relativa a 19 avvisi di ricevimento (indicati con i numeri da 21 a 39 della citazione in primo grado) in quanto relativa a notifiche di cartelle effettuate nella sede diversa da quella legale della s.a.s. e comunque non nelle mani del legale rappresentante, notifiche che, pertanto, erano invalide e non potevano pregiudicare gli interessi della società appellante, e ciò a prescindere dell'eventuale dichiarazione di falsità degli avvisi di ricezione, con la necessità di confermare pertanto il giudizio di irrilevanza ex art. 222 c.p.c. già formulato dal giudice di primo grado; b) per il documento n. 40 la C.E.S.I.M. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. aveva già rinunziato alla presentazione della querela in primo grado e per il documento n. 41 la sentenza impugnata aveva ritenuto infondata la querela di falso in quanto risultava la sottoscrizione impugnata riferibile "ictu oculi" a [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata tale valutazione oggetto di specifica contestazione in appello; c) il Tribunale aveva inoltre ritenuto irrilevante la querela di falso relativa a sette avvisi di ricevimento (quelli indicati con i nr. da 45 a 51 nella citazione in primo grado), in quanto relativi a notifiche di cartelle esattoriali effettuate in luogo diverso dalla sede legale della s.a.s. e peraltro anche dall'abitazione del legale rappresentante e neanche tale 2 ,e diversità era stata contestata dall'appellante, con conferma anche in tal caso del giudizio di irrilevanza ex art. 222 c.p.c. 2. La sentenza, pubblicata il 4.4.2019, è stata impugnata da C.E.S.I.M. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, intimata, non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 222 c.p.c., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nell'applicare il giudizio di irrilevanza del documento impugnato, previsto dal predetto art. 222 per il giudizio incidentale di querela di falso, anche al giudizio di querela di falso presentato in via principale. Si evidenzia ancora che - diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale - il giudizio di irrilevanza ex art.222 c.p.c. riguarda in realtà il documento impugnato con la querela e non già la querela stessa e comunque non potrebbe riguardare un documento per il quale la querela costituiva oggetto di un giudizio azionato in via principale. 1.1 Il primo motivo è in realtà fondato ed il suo accoglimento determina l'assorbimento dell'esame anche del terzo motivo. Sul punto giova ricordare che, anche secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. Sez. L, Sentenza n. 12130 del 03/06/2011), il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica. Ove, peraltro, la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 cod. proc. civ., per il caso di querela incidentale, dopo avere prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione ("res dubia"), che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non ha rilievo l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta (cfr. anche: Cass. n. 9013 del 1992; Cass. n. 24725-2008). E' stato altresì precisato che la questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 cod. proc. civ., è devoluta, ai fini della decisione di merito, al giudice della causa principale e non a quello della querela, il cui unico compito consiste nell'affermare o negare la falsità dell'atto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5102 del 13/03/2015). Ciò posto risulta pertanto evidente l'errore giuridico in cui è incorsa la Corte territoriale laddove, in presenza di una querela di falso presentata in via principale, ha svolto il giudizio di rilevanza previsto invece dall'art. 222 cod. proc. civ. solo in relazione al giudizio di querela di falso incardinato in via incidentale e per il quale tale giudizio di rilevanza del documento - attinto dalla querela - è rimesso comunque al solo giudice della causa di merito e giammai al giudice della querela. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 221 c.p.c., in relazione al giudizio di infondatezza della querela di falso proposta in via principale, relativamente al doc. n. 40 del fascicolo di primo grado. Contesta la ricorrente l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata laddove, in relazione al doc. n. 41, la Corte di appello aveva evidenziato che la "sottoscrizione appare ictu oculi riferíbile a [OSCURATO:PERSONA]", con conseguente infondatezza della querela. Si evidenzia che con la querela di falso si era contestata la veridicità di quanto attestato nell'avviso di ricevimento, con la conseguenza che, impugnando di falso l'avviso di ricevimento sub doc. n. 41, aveva inteso contestare che la consegna del plico fosse avvenuta a mani di un soggetto legittimato a ricevere l'atto, non essendo il firmatario il suo legale rappresentante e non essendo stata neanche precisata la qualità di quest'ultimo, con palese violazione della normativa applicabile in materia di notificazione a mezzo del servizio postale e dettato dalla I. n. 890/1982.2.1 n secondo motivo è inammissibile perché le censure si concentrano in realtà sul diverso profilo della validità delle notificazioni degli avvisi delle cartelle esattoriali, profilo del tutto estraneo alla ratio decidendi del provvedimento impugnato che, in riferimento al doc. 41, evidenzia che la sottoscrizione risultava "ictu oculi" riferibile a [OSCURATO:PERSONA] con un accertamento già eseguito dal Tribunale e che non era stato oggetto neanche di specifica contestazione con i motivi di gravame, ratio decidendi quest'ultima invece non impugnata in questo giudizio di legittimità. 3. L'accoglimento del primo motivo determina invece l'assorbimento dell'esame del terzo motivo che viene declinato come nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art.112 c.p.c. in relazione alla denunciata omessa pronuncia su una domanda formulata con il petitum articolato già nel giudizio di primo grado e reiterata in grado di appello, ovverosia la pronuncia sulla non idoneità degli avvisi di ricevimento a provare la consegna del plico e dunque sulla mancata ricezione della notifica delle cartelle esattoriali in contestazione da parte del legale rappresentante della C.E.S.I.M. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. che comunque non ne era mai venuto a conoscenza né mai aveva apposto la propria firma sui relativi avvisi di ricevimento. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Bari che, in diversa composizione,