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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 46177/2021

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la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: RUSOLO Paola, nata ad Avellino il 29 giugno 1970; NITTOLO Claudio, nato ad Avellino il 23 dicembre 1960; avverso la sentenza n. 7081 della Corte di appello di Napoli del 15 ottobre 2019; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha, con sentenza emessa in data 15 ottobre 2019, confermato la precedente sentenza, del 11 giugno 2014, con la quale il Tribunale di Avellino aveva dichiarato il proscioglimento, per quanto ora interessa, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a talune ipotesi di frode tributaria da loro, secondo l'ipotesi accusatoria, commesse sia indicando nelle dichiarazioni dei redditi da loro presentate quali amministratori di società commerciali elementi passivi rivenienti da fatture relative ad operazioni inesistenti sia emettendo, nelle medesima qualità, fatture relative ad operazioni a loro volta, inesistenti che altri avrebbe utilizzato per l'evasione delle imposte.

Le conformi decisioni assunte dai giudici del merito erano dovute al fatto che i reati contestati ai predetti imputati erano, già al momento della sentenza di primo grado estinti per prescrizione.

Hanno interposto ricorso per cassazione i due predetti imputati, lamentando il fatto che la Corte territoriale avrebbe "liquidato" le loro ragioni irnpugnatorie, affidate in particolare al contenuto di una perizia di parte ed ampiamente richiamate nel presente atto di impugnazione, come mere suggestioni inidonee a scalfire il quadro investigative esistente a loro carico, laddove le stesse erano, nella loro articolata complessità, invece atte a scardinare le ragioni che avevano fatto escludere la innocenza dei due prevenuti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti sono inammissibili.

E' il caso di ribadire che sia in primo grado, con la sentenza del Tribunale di Avellino del 11 giugno 2014, che in sede di gravame (da loro sollecitato), con la sentenza ora impugnata della Corte di appello di Napoli del 15 ottobre 2019, la posizione processuale dei due prevenuti è stata definita nel senso nel non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati loro ascritti, aventi ad oggetto sia per il Nittolo che per la Rusolo una pluralità di violazioni della normativa penale in ambito tributario, stante la intervenuta prescrizione dei reati che erano stati loro contestati.

A tale conclusione la Corte territoriale è giunta ripercorrendo criticamente i passi che avevano condotto già il giudice di primo grado ad escludere la possibilità di adottare nei confronti degli odierni imputati una formula assolutoria di merito che ne escludesse in radice ogni forma di responsabilità penale; ciò, in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto, avendo osservato che anche le pur suggestive considerazioni contenute nella perizia di parte offerta all'esame dell'organo giudicante dalla difesa dei prevenuti non erano tali da elidere gli analitici accertamenti effettuati dalla GdF ed a superare la valenza dimostrativa della mole degli elementi indiziari raccolti in danno degli imputati, tali da far ritenere che gli stessi avessero posto in essere un collaudato sistema volto a realizzare di sistema frodatorio in danno dell'Erario finalizzato alla evasione fiscale.

Tanto rilevato, si ritiene che con la presente impugnazione la ricorrente difesa abbia inteso contestare la motivazione della sentenza emessa dalla Corte territoriale nella quale non sarebbero state tenute nel debito conto le risultanze della perizia di parte versata in atti dalla citata difesa.

Tale impostazione, tuttavia, non ha pregio, atteso che, per quanto emerge dalla sentenza ora in scrutinio, la Corte partenopea ha considerato le risultanze rivenienti da tale atto ma non le ha considerate idonee a scardinare il ragionamento di carattere indiziario che, invece, aveva condotto già il Tribunale di Avellino a non assolvere nel merito gli odierni ricorrenti, ma a preferire il loro proscioglimento per l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati loro contestati.

In merito alla correttezza di tale scelta si osserva, d'altra parte, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, in esito ad un giudizio di appello proposto dall'imputato avverso sentenza di primo grado con la quale si era dichiarato il non doversi procedere nei suoi confronti stante l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, il proscioglimento nel merito del ricorrente prevarrà solo in caso di evidente esistenza di elementi dimostrativi della innocenza del prevenuto ma non anche laddove la stessa prova della responsabilità dello stesso sia contraddittoria o semplicemente perplessa (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 dicembre 29018, n. 55519).

Nel caso ora in esame la Corte napoletana, pur segnalando la suggestività dei rilievi contenuti nella perizia di parte redatta nell'interesse dei due prevenuti ora ricorrenti, ha, comunque, osservato che gli stessi non scalzavano in modo evidente la forza dei numerosi indizi gravanti sui medesimi, in tal modo evidenziando la inadeguatezza degli elementi posti in luce dall'atto di parte a pienamente ed autonomamente dimostrare in termini di evidenza probatoria la innocenza degli attuali ricorrenti.Ritiene, pertanto, questo Collegio che la motivazione della sentenza impugnata sia perfettamente in linea coi principi giurisprudenziali che questa Corte ha, per casi analoghi, applicato, non avendo parte ricorrente dedotto specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 25 febbraio 2019, n. 8135).

Né, infine, può ritenersi, si precisa per mero scrupolo argomentativo, che una tale impostazione comporti un rilevante pregiudizio a carico del prevenuto in relazione alla possibilità per lo stesso di esercitare appieno il diritto di difesa, in quanto questi sarebbe, in sostanza, privato dell'opportunità di usufruire della formula assolutoria di cui al comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen.

Deve, infatti, rilevarsi che, essendo costantemente in facoltà dell'imputato la possibilità di rinunziare alla prescrizione, laddove egli abbia inteso esercitare tale sua insindacabile facoltà, riprenderanno pieno vigore gli ordinari criteri di giudizio (solo occasionalmente sospesi per evidenti ragioni di economia processuale in caso intervenuta prescrizione del reato contestato) in base ai quali non potrà addivenirsi a sentenza di condanna se non laddove la responsabilità del prevenuto non risulti essere stata dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Non ricorrendo, però, nella presente occasione tale situazione, non avendo, in altre parole, i due ricorrenti rinunziato alla prescrizione, cosa che avrebbero potuto fare anche all'atto di presentare la impugnazione di fronte a questa Corte di legittimità (per una tale evenienza cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 maggio 2020, n. 15758, nella quale si evidenzia che la rinunzia alla prescrizione può essere fatta nel conferire procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza che la abbia pronunziata; nel senso, invece, della non rinunziabilità di una prescrizione già maturata: Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 aprile 2020, n. 11928), i ricorsi da costoro presentati devono, comunque, essere dichiarati inammissibili con la derivante condanna dei medesimi, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: RUSOLO Paola, nata ad Avellino il 29 giugno 1970; NITTOLO Claudio, nato ad Avellino il 23 dicembre 1960; avverso la sentenza n. 7081 della Corte di appello di Napoli del 15 ottobre 2019; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha, con sentenza emessa in data 15 ottobre 2019, confermato la precedente sentenza, del 11 giugno 2014, con la quale il Tribunale di Avellino aveva dichiarato il proscioglimento, per quanto ora interessa, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a talune ipotesi di frode tributaria da loro, secondo l'ipotesi accusatoria, commesse sia indicando nelle dichiarazioni dei redditi da loro presentate quali amministratori di società commerciali elementi passivi rivenienti da fatture relative ad operazioni inesistenti sia emettendo, nelle medesima qualità, fatture relative ad operazioni a loro volta, inesistenti che altri avrebbe utilizzato per l'evasione delle imposte. Le conformi decisioni assunte dai giudici del merito erano dovute al fatto che i reati contestati ai predetti imputati erano, già al momento della sentenza di primo grado estinti per prescrizione. Hanno interposto ricorso per cassazione i due predetti imputati, lamentando il fatto che la Corte territoriale avrebbe "liquidato" le loro ragioni irnpugnatorie, affidate in particolare al contenuto di una perizia di parte ed ampiamente richiamate nel presente atto di impugnazione, come mere suggestioni inidonee a scalfire il quadro investigative esistente a loro carico, laddove le stesse erano, nella loro articolata complessità, invece atte a scardinare le ragioni che avevano fatto escludere la innocenza dei due prevenuti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti sono inammissibili. E' il caso di ribadire che sia in primo grado, con la sentenza del Tribunale di Avellino del 11 giugno 2014, che in sede di gravame (da loro sollecitato), con la sentenza ora impugnata della Corte di appello di Napoli del 15 ottobre 2019, la posizione processuale dei due prevenuti è stata definita nel senso nel non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati loro ascritti, aventi ad oggetto sia per il Nittolo che per la Rusolo una pluralità di violazioni della normativa penale in ambito tributario, stante la intervenuta prescrizione dei reati che erano stati loro contestati. A tale conclusione la Corte territoriale è giunta ripercorrendo criticamente i passi che avevano condotto già il giudice di primo grado ad escludere la possibilità di adottare nei confronti degli odierni imputati una formula assolutoria di merito che ne escludesse in radice ogni forma di responsabilità penale; ciò, in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto, avendo osservato che anche le pur suggestive considerazioni contenute nella perizia di parte offerta all'esame dell'organo giudicante dalla difesa dei prevenuti non erano tali da elidere gli analitici accertamenti effettuati dalla GdF ed a superare la valenza dimostrativa della mole degli elementi indiziari raccolti in danno degli imputati, tali da far ritenere che gli stessi avessero posto in essere un collaudato sistema volto a realizzare di sistema frodatorio in danno dell'Erario finalizzato alla evasione fiscale. Tanto rilevato, si ritiene che con la presente impugnazione la ricorrente difesa abbia inteso contestare la motivazione della sentenza emessa dalla Corte territoriale nella quale non sarebbero state tenute nel debito conto le risultanze della perizia di parte versata in atti dalla citata difesa. Tale impostazione, tuttavia, non ha pregio, atteso che, per quanto emerge dalla sentenza ora in scrutinio, la Corte partenopea ha considerato le risultanze rivenienti da tale atto ma non le ha considerate idonee a scardinare il ragionamento di carattere indiziario che, invece, aveva condotto già il Tribunale di Avellino a non assolvere nel merito gli odierni ricorrenti, ma a preferire il loro proscioglimento per l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati loro contestati. In merito alla correttezza di tale scelta si osserva, d'altra parte, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, in esito ad un giudizio di appello proposto dall'imputato avverso sentenza di primo grado con la quale si era dichiarato il non doversi procedere nei suoi confronti stante l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, il proscioglimento nel merito del ricorrente prevarrà solo in caso di evidente esistenza di elementi dimostrativi della innocenza del prevenuto ma non anche laddove la stessa prova della responsabilità dello stesso sia contraddittoria o semplicemente perplessa (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 dicembre 29018, n. 55519). Nel caso ora in esame la Corte napoletana, pur segnalando la suggestività dei rilievi contenuti nella perizia di parte redatta nell'interesse dei due prevenuti ora ricorrenti, ha, comunque, osservato che gli stessi non scalzavano in modo evidente la forza dei numerosi indizi gravanti sui medesimi, in tal modo evidenziando la inadeguatezza degli elementi posti in luce dall'atto di parte a pienamente ed autonomamente dimostrare in termini di evidenza probatoria la innocenza degli attuali ricorrenti.Ritiene, pertanto, questo Collegio che la motivazione della sentenza impugnata sia perfettamente in linea coi principi giurisprudenziali che questa Corte ha, per casi analoghi, applicato, non avendo parte ricorrente dedotto specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 25 febbraio 2019, n. 8135). Né, infine, può ritenersi, si precisa per mero scrupolo argomentativo, che una tale impostazione comporti un rilevante pregiudizio a carico del prevenuto in relazione alla possibilità per lo stesso di esercitare appieno il diritto di difesa, in quanto questi sarebbe, in sostanza, privato dell'opportunità di usufruire della formula assolutoria di cui al comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen. Deve, infatti, rilevarsi che, essendo costantemente in facoltà dell'imputato la possibilità di rinunziare alla prescrizione, laddove egli abbia inteso esercitare tale sua insindacabile facoltà, riprenderanno pieno vigore gli ordinari criteri di giudizio (solo occasionalmente sospesi per evidenti ragioni di economia processuale in caso intervenuta prescrizione del reato contestato) in base ai quali non potrà addivenirsi a sentenza di condanna se non laddove la responsabilità del prevenuto non risulti essere stata dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio. Non ricorrendo, però, nella presente occasione tale situazione, non avendo, in altre parole, i due ricorrenti rinunziato alla prescrizione, cosa che avrebbero potuto fare anche all'atto di presentare la impugnazione di fronte a questa Corte di legittimità (per una tale evenienza cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 maggio 2020, n. 15758, nella quale si evidenzia che la rinunzia alla prescrizione può essere fatta nel conferire procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza che la abbia pronunziata; nel senso, invece, della non rinunziabilità di una prescrizione già maturata: Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 aprile 2020, n. 11928), i ricorsi da costoro presentati devono, comunque, essere dichiarati inammissibili con la derivante condanna dei medesimi, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
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