CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 25620/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 aprile 2021, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 2 ottobre 2017, con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di cui all'art. 43, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 504 del 1995, perché, in qualità di titolare della ditta "Martino" esercente attività di trasformazione di prodotti alcolici, sottraeva al pagamento delle accise 419 litri di grappa a 77.80 (pari a litri anidri 325,98), detenendoli in condizioni diverse da quelle prescritte dall'art. 29, comma 4, del predetto decreto, in quanto non contabilizzati e privi di documento di accompagnamento che ne giustificasse la provenienza. 2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di impugnazione, si deducono l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lettera c), 179, 185 e 161 cod. proc. pen., nonché il difetto motivazionale, sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe violato le norme processuali che regolano la citazione in giudizio e reso, conseguentemente, una motivazione affetta da illogicità e contraddittorietà. Ad avviso della difesa, la ricorrente non avrebbe ricevuto la notifica del decreto di citazione per la celebrazione del grado di appello presso il suo nuovo domicilio, nonostante l'avesse eletto e comunicato con atto allegato al verbale d'udienza svoltasi in data 21 ottobre 2020. La Corte territoriale non si sarebbe avveduta della nuova elezione di domicilio, ritenendo erroneamente la regolarità delle notifiche e dando luogo, così, a una nullità assoluta ed insanabile del procedimento di appello per omessa citazione a giudizio. 2.2. Con una seconda doglianza, si lamentano l'erronea applicazione degli artt. 234 e 189 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per non avere la Corte distrettuale argomentato sulle allegazioni contenute in due DAS - precisamente n. 1220 del 20/05/2013 e n. 0020 del 30/07/2013 - ritenuti probanti in ordine alla detenzione di sostanza alcolica contestata all'imputata. A sostegno della prospettazione difensiva si rappresenta che: le copie dei due DAS in questione sarebbero idonee ad assicurare l'accertamento dei fatti e dunque avrebbero valore probatorio al pari dell'originale; detti documenti sarebbero stati allegati prontamente all'atto di appello e non in udienza di discussione, come invece sostenuto dai giudici di merito; l'allegazione sarebbe intervenuta soltanto in giudizio poiché i due DAS erano stati consegnati alla Guardia di Finanza per un accertamento fiscale intervenuto in precedenza; tra i prodotti indicati nei documenti di accompagnamento e quelli sequestrati non vi sarebbe alcuna differenza. Sulla scorta di tali argomentazioni, la difesa asserisce che i giudici di merito sarebbero incorsi, in modo del tutto evidente, in un travisamento probatorio dal momento che il volume complessivo di alcol sequestrato corrisponderebbe esattamente al quantitativo complessivamente indicato nei tre DAS prontamente allegati. 2.3. Con un terzo motivo, ci si duole del vizio di motivazione e della violazione dell'art. 131-bis cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello escluso la particolare tenuità del fatto malgrado la condotta contestata alla ricorrente fosse di minima offensività, trattandosi di una violazione isolata e di lieve entità, consistita in una omessa contabilizzazione e non in un artificio complesso, i cui danni all'Erario sarebbero quantificabili in soli euro 2.607,87. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di doglianza, riferito essenzialmente alla mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio presso il nuovo domicilio asseritamente eletto dall'imputata, è manifestamente infondato. 2.1. Deve in generale premettersi che l'imputato che intenda formulare un'eccezione di nullità della citazione o della sua notificazione non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice (ex plurimis, Sez. 1, n. 20989de1 23/06/2020, Rv. 279320; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 07/01/2005, Rv. 229541). 2.2. Giova anche richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità in ordine al rapporto tra elezione di domicilio e notificazione della citazione. Ed invero, nel sistema previsto dall'art. 161 cod. proc. pen., l'elezione di domicilio è funzionale all'individuazione di un sicuro punto di riferimento per le comunicazioni processuali prescelto dall'accusato che, con l'atto di elezione, si assume la responsabilità dell'idoneità del luogo indicato e corre il rischio che la notifica sia effettuata in via mediata nei casi in cui, in concreto, il luogo eletto per le notificazioni non risulti idoneo. In tale sistema/la puntuale verifica della idoneità del luogo assume una rilevanza centrale, dato che solo ove tale controllo dia esito negativo diventa possibile attivare la notifica sostitutiva, mentre, ove tale verifica manchi, la notifica mediata non ha alcuna base legale e si risolve nella consegna dell'atto di citazione a persona "diversa" dall'imputato, ovvero in una omessa citazione. Tali conclusioni sono fatte proprie dalle Sezioni Unite di questa Corte, che inquadrano l'illegittimità della notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., nei casi in cui l'accusato abbia eletto domicilio per le notificazioni/come una nullità generale a regime intermedio e non assoluta (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271771; Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Rv. 239396). In tal caso, la violazione della clausola che assegna prevalenza all'elezione di domicilio contenuta nel primo comma dell'art. 157 cod. proc. pen è stata inquadrata come una "irregolarità" valorizzando il dato, invero dirimente, che il sistema previsto dall'art. 157 cod. proc. pen. si fonda su una "prima notifica personale" andata a buon fine. La mancata notifica diretta, nel caso in cui si registri una prima notifica personale seguita da una elezione di domicilio, si risolve secondo le Sezioni Unite in una semplice "irregolarità" che genera una nullità sanabile, e non in una omissione che genera una nullità assoluta (così Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271771; Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Rv. 239396). Dunque, ai fini dell'inquadramento del vizio che affligge la notifica mediata in caso di mancata notifica presso il domicilio eletto è essenziale la verifica della matrice della notifica sostitutiva. Altro è infatti che la stessa sia effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., norma resa operativa dalla contemporanea esistenza della "prima notifica personale" e dalla "nomina fiduciaria", ed altro è che la stessa sia stata effettuata in assenza di tale condizione, nonostante una pregressa elezione di domicilio, attraverso una applicazione illegittima dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: nel primo caso il mancato accesso al domicilio eletto configura una irregolarità e si traduce in una nullità generale a regime intermedio, mentre nel secondo la notifica sostitutiva si traduce in una omissione e genera una nullità assoluta. 2.3. Quanto, poi, alla forma dell'elezione di domicilio, la stessa deve avvenire, a norma dell'art. 162 cod. proc. pen. in atto datato, intestato all'autorità procedente, recante gli estremi identificativi del procedimento, nonché recante la data e la firma autenticata dell'imputato; tale atto deve essere inoltre diretto in modo chiaro ed esplicito all'effettuazione della dichiarazione o elezione di domicilio. Ciò si desume dal tenore del primo comma della richiamata disposizione, il quale fa riferimento a dichiarazione resa personalmente dall'imputato all'autorità che procede e raccolta a verbale ovvero inviata tramite telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata; mentre il secondo comma - che risponde ad identica ratio di garanzia di certezza della provenienza della dichiarazione - consente che la stessa sia fatta, sempre personalmente dall'imputato, nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trova. In questo quadro, la recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto valida anche la dichiarazione di domicilio eseguita dall'imputato nell'atto di nomina del difensore di fiducia, in quanto, nel rispetto delle forme previste dall'art. 162 cod. proc. pen., la stessa è contenuta in un atto depositato presso la autorità procedente e sottoscritto dalla persona interessata con autentica del difensore nominato, offrendo tale modalità di presentazione garanzie ancora maggiori di quelle offerte dalla trasmissione a mezzo raccomandata (Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, dep. 09/05/2019, Rv. 275961, la quale riprende il principio già affermato da Sez. 5, n. 42294 del 29/11/2006, Rv. 235366). Con tale affermazione di principio si è superata la giurisprudenza meno recente secondo cui, in tema di notificazioni, non è valido il mutamento del precedente domicilio, eletto o dichiarato dall'imputato, con dichiarazione resa contestualmente alla nomina del difensore di fiducia e da questo ritualmente autenticata e depositata in cancelleria, atteso che l'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata da compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate nell'art. 162 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015, dep. 02/03/2016, Rv. 266070; Sez. 3, n. 42971 del 07/07/2015, Rv. 265390). 2.4. Tali principi trovano applicazione in relazione al primo motivo di doglianza, con cui si lamenta che la ricorrente non avrebbe ricevuto la notifica del decreto di citazione per la celebrazione del grado di appello presso il suo nuovo domicilio, nonostante l'avesse eletto e comunicato con atto allegato al verbale d'udienza svoltasi in data 21 ottobre 2020. 2.4.1. Secondo quanto evidenziato dalla stessa difesa, imputata aveva piena conoscenza della celebrazione del processo all'udienza del 21 ottobre 2020, perché a quell'udienza il difensore aveva depositato un certificato medico attestante l'impossibilità della stessa imputata a presenziare, tanto che l'udienza era stata rinviata al 7 aprile 2021. Tale ultima udienza era stata soppressa ufficio e, alla successiva udienza del 12 aprile 2021, il difensore avrebbe avuto l'onere di eccepire in maniera sufficientemente specifica l'irritualità della notificazione. Da quanto riportato nel ricorso per cassazione, però, emerge che il tenore dell'eccezione formulata era genericamente riferito alla «irritualità della notifica fatta all'imputata presso il domicilio del difensore», senza una adeguata specificazione delle ritenute ragioni tale irritualità. In applicazione di quanto affermato sub 2.1., tale eccezione deve ritenersi inidonea alla deduzione della nullità della citazione, da ritenersi sanabile nel caso di specie, in forza di quanto già osservato sub 2.2., trattandosi al più di una mancata notifica a seguito di una notifica diretta seguita da elezione di domicilio. L'eccezione di nullità deve, dunque, ritenersi preclusa, perché - sulla base della stessa prospettazione di parte ricorrente - essa risulta formulata in modo compiuto solo con il ricorso per cassazione, nel quale si sostiene che vi era stato all'udienza del 21 ottobre 2020 il deposito di nuova nomina difensore con nuova elezione di domicilio e procura speciale. 2.4.2. Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve comunque rilevarsi che l'atto depositato il 21 ottobre 2020 risulta privo delle caratteristiche necessarie perché possa configurarsi una valida elezione di domicilio ai sensi di quanto osservato sub 2.3. Si tratta, infatti, di una nomina di difensore di fiducia effettuata su un modulo prestampato, non recante l'intestazione del giudice procedente, né il numero del procedimento pendente di fronte alla Corte d'appello, ma recante invece l'indicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia e il numero di registro delle notizie di reato. Il documento risulta, inoltre, privo di data e non univocamente diretto all'effettuazione di un'elezione di domicilio, perché la stessa non ne è l'oggetto specifico ma si riscontra semplicemente in un inciso iniziale diretto ad esporre le generalità della parte richiedente. Ne consegue che la notificazione all'imputata - oggetto di contestazione con il primo motivo di ricorso per cassazione - è avvenuta regolarmente mediante invio di PEC al difensore, in applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., essendo inidoneo il domicilio dichiarato alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 69 in Maragliano, unico domicilio validamente indicato. 3. Inammissibile è il secondo motivo, con cui si lamentano il travisamento dei dati contenuti nei DAS richiamati dalla difesa nonché l'omessa valutazione degli stessi nel giudizio di merito. Deve, anzitutto, rilevarsi che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile e rilevante solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devoluto in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex plurimis, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Ciò posto, la difesa si limita a formulare mere asserzioni circa il preteso mancato apprezzamento delle allegazioni contenute nei DAS n. 1220 del 20/05/2013 e n. 0020 del 30/07/2013, causa del supposto travisamento della prova. Non fornisce, però, alcun sostrato logico idoneo a fondare le proprie affermazioni, non esplicitando i profili del travisamento né contestando la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata su un più ampio e completo accertamento. Ed invero i giudici territoriali, mediante un'argomentazione esaustiva, esplicitano le ragioni ostative all'attribuzione di valore probante ai DAS presentati in fotocopia, atteso che sulla provenienza e originalità di detti documenti non vi sarebbe alcuna certezza e che, ad ogni modo, essi non sarebbero astrattamente riferibili agli alcolici sequestrati, come d'altronde sostanzialmente confermato dalla stessa difesa, che ammette che tra la grappa (sequestrata) e l'alcol etilico neutro (oggetto dei DAS) ci sia differenza per grado alcolico. 4. L'ultimo motivo dì ricorso, riferito alla mancata applicazione della causa dì non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è del pari inammissibile. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga 6 & conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, da esse desumibile, e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590). Ciò non implica, tuttavia, la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Cass., Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647). Tanto premesso, deve prendersi atto che nulla è stato allegato o dedotto dal ricorrente in ordine a concreti e specifici elementi suscettibili di poter essere positivamente apprezzati in giudizio, mentre la Corte d'appello ha illustrato in modo coerente le ragioni da cui desumere l'impossibilità di riconoscere la particolare tenuità, richiamando in senso ostativo: l'elevato quantitativo di alcolici detenuti illegittimamente dall'imputata in violazione delle normative fiscali, la realizzazione della condotta nell'ambito di un'attività professionale e la circostanza che non si trattasse di una violazione isolata, tenuto conto che la contabilità della ditta non risultava aggiornata già all'epoca dei controlli. 5. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.0