CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10321/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché fondato su motivi che sì risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del medesimo ricorrente, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui «la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01); ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato dì cui all'art. 512-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente dai vizi logici e giuridici dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine da 8 a 10 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina degli elementi di prova, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all'imputata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);considerato, inoltre, che le censure prospettate nel medesimo motivo di ricorso con riguardo agli asseriti vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, non sono deducibili in questa sede perché non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il