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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41384/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 24048/25 Ritenuto che i motivi dedotto dal ricorrente sono generici perché ripropongono le stesse questioni di fatto già adeguatamente valutate nel giudizio di merito sia con riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art.337 c.p. per difetto del compimento di un atto d'ufficio e sia con riferimento alla presenza di altre persone; ritenuto che il motivo in riferimento al reato previsto dall'art. 341-bis c.p. è anche manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546); ritenuto che e le deduzioni sviluppate nell'ultimo motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché, la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato anche su tale punto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 24048/25 Ritenuto che i motivi dedotto dal ricorrente sono generici perché ripropongono le stesse questioni di fatto già adeguatamente valutate nel giudizio di merito sia con riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art.337 c.p. per difetto del compimento di un atto d'ufficio e sia con riferimento alla presenza di altre persone; ritenuto che il motivo in riferimento al reato previsto dall'art. 341-bis c.p. è anche manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546); ritenuto che e le deduzioni sviluppate nell'ultimo motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché, la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato anche su tale punto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 41384/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris