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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 11031/2022

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to la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante geom. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 96.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi per procura alle liti a margine del controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24.

Controricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance pour le [OSCURATO:PERSONA] s.a., in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 R.G.

N. 12932/2017.

Numero registro generale 12932/2017 Numero sezionale 149/2022 Scofone e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di Numero di raccolta generale 11031/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6.

Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via del Vascello n.16.

Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA]; Habitat di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA].

Intimati avverso la sentenza n. 402 della Corte di appello di Brescia, depositata il 20.

3. 2017; udita la relazione della causa svolta dal cons. [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza del 24.

1. 2022.

Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza del 2014 il Tribunale di Brescia, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], dichiarò risolto per inadempimento delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] il contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 14.

7. 2005 con la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e condannò le convenute, promittenti venditrici, unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance pour le commerce exterieur s.a., subentrata alla [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore dell’adempimento degli obblighi sorti dal suddetto contratto preliminare, al pagamento della somma di euro 414.987,69, dichiarandole altresì obbligate, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], Habitat di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], quali coobbligati in F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 R.G.

N. 12932/2017.

Numero registro generale 12932/2017 Numero sezionale 149/2022 solido con la società [OSCURATO:PERSONA], a tenere indenne Numero di raccolta generale 11031/2022la [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 05/04/2022 dalle somme da questa versate agli attori in adempimento della sentenza.

Con sentenza n. 402 del 20.

3. 2017 la Corte di appello di Brescia rigettò, per quanto qui interessa, l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], dichiarando infondata l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia sollevata dalla convenuta, per avere le parti, in sede di sottoscrizione della polizza fideiussoria, devoluto ogni controversia al foro di Milano, affermando che la suddetta clausola non indicava tale competenza in via esclusiva; confermò inoltre il capo della decisione di primo grado, che l’aveva condannata al rimborso delle somme oggetto di pagamento da parte della Compagnia di assicurazioni, rilevando che con l’atto del 10.

12. 2008, con cui le parti del preliminare avevano posticipato il termine per la stipula del definitivo, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva anche garantito la proroga della polizza fideiussoria già contratta con la suddetta società.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 13.

5. 2017, propone ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di due motivi.

Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance pour le commerce exterieur s.a. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con distinti controricorsi.

Non hanno invece svolto attività difensiva gli intimati [OSCURATO:PERSONA], Habitat di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

La società ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance pour le commerce exterieur s.a. hanno depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso, nel denunziare violazione degli artt. 1362 e seguenti, degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e dell’art. 29 cod. proc. civ., censura il capo della decisione che ha confermato il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, adito in primo grado dagli attori Betti.

Si assume che Corte distrettuale, nel motivare la propria decisione sul rilievo che tale indicazione non era stata fatta in via esclusiva, ha omesso di considerare che tale specificazione era presente nell’atto di appendice n. 3 della polizza, laddove le parti obbligate avevano approvato per F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 R.G.

N. 12932/2017.

Numero registro generale 12932/2017 Numero sezionale 149/2022 iscritto tale clausola ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., Numero di raccolta generale 11031/2022qualificando Data pubblicazione 05/04/2022 come “ esclusiva “ la competenza dell’Autorità giudiziaria di Milano.

Il motivo è infondato.

Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l’interpretazione dell’atto contrattuale da parte del giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, censurabile nel giudizio di cassazione soltanto per l’inosservanza dei criteri legali di interpretazione e non attraverso la mera contrapposizione di una soluzione interpretativa diversa rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata, atteso che quest’ultima può anche non essere l’unica astrattamente possibile, o la migliore in astratto, ma deve soltanto essere plausibile, con l’effetto che, quando siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto la soluzione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra ( Cass. n. 16987 del 2018; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 24539 del 2009 ).

Tanto precisato, il motivo è infondato in quanto il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale pronunciato dalla Corte di appello costituisce una opzione interpretativa del tutto plausibile alla luce del rilievo, incontestato in quanto non investito dal motivo, che il testo della relativa clausola contrattuale si limitava ad indicare la competenza del foro di Milano, senza qualificarla come esclusiva e, quindi, senza precisare la volontà delle parti di escludere i fori alternativi previsti dalla legge.

E’ noto, infatti, che, a mente dell’art. 29 cod. proc. civ., la designazione di un foro convenzionale attribuisce ad esso competenza esclusiva soltanto laddove risulti una formulazione espressa in tal senso ( Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014 ).

In contrario non assume carattere decisivo la deduzione della ricorrente secondo cui il foro indicato era qualificato come esclusivo nella parte dell’atto destinata a contenere l’approvazione per iscritto delle clausole della polizza, richiesta dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ., tenuto conto del fine di tale enunciazione, di richiamare le clausole contrattuali al fine di assolvere al suddetto adempimento di forma, non già di dettarne il contenuto negoziale.

Il principio sopra richiamato, in ordine alla necessità che l’esclusività del foro F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 R.G.

N. 12932/2017.

Numero registro generale 12932/2017 Numero sezionale 149/2022 convenzionale sia espressamente enunciata, comporta che, in presenza di Numero di raccolta generale 11031/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorra altresì che l'esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro, atteso che la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori ( Cass. n. 21362 del 2020 ).

Sotto altro e distinto profilo, il mezzo è infondato anche perché l’eccezione di incompetenza aveva riguardo non alla domanda principale proposta dai Betti, di condanna delle parti convenute, compresa la società Corvace, al pagamento della somma richiesta nell’atto di citazione, ma a quella di rivalsa avanzata dalla stessa Coface quale garante delle obbligazioni delle altre società convenute, interessando il solo rapporto tra le parti firmatarie della polizza, ed aveva pertanto ad oggetto una domanda connessa e dipendente da quella principale.

Ne deriva, come dedotto dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Lanzini, che il foro convenzionale indicato nella polizza era comunque suscettibile di essere a sua volta modificato per ragioni di connessione, in applicazione dell’indirizzo di questa Corte, secondo cui il foro stabilito dalle parti, essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e, anche quando sia stabilito come esclusivo, non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione, ai sensi degli artt. 31 e seguenti cod. proc. civ., e quindi anche in applicazione dell’art. 32 per le domande di garanzia connesse con la causa principale ( Cass. n. 19714 del 2018; Cass. n. 8316 del 1998 ).

Il secondo motivo di ricorso, che denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 156 cod. proc. civ., lamenta che la motivazione del capo della decisione che ha confermato la condanna della ricorrente a tenere indenne la società assicurativa è del tutto carente o meramente apparente.

Si assume, infatti, che il mero riferimento contenuto in sentenza all’atto del 10.

12. 2008, con cui le parti del contratto preliminare avevano deciso di posticipare il termine per il definitivo, integra una ragione della decisione del tutto F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 R.G.

N. 12932/2017.

Numero registro generale 12932/2017 Numero sezionale 149/2022 irrilevante ed incongrua, a fronte dell’assunto dell’appellante secondo cui la Numero di raccolta generale 11031/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 polizza fideiussoria, scaduta il 30.

10. 2008, era stata rinnovata solo dalla società [OSCURATO:PERSONA] e non anche dalla [OSCURATO:SOCIETA], con l’effetto che essa garantiva le obbligazioni della prima e non quelle a suo carico e che, conseguentemente, essa non poteva essere condannata a tenere indenne la società assicurativa per adempimenti che non formavano oggetto della garanzia.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha precisato che la violazione del disposto di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., che determina la nullità della sentenza per difetto di uno dei suoi contenuti essenziali, è rinvenibile nei soli casi in cui la sentenza sia del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi e così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.

In particolare, la motivazione può qualificarsi apparente quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, lasciando così all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ( Cass.

S.U. n. 22232 del 2016; Cass. 13248 del 2020 ).

Tanto precisato, il vizio denunziato non è riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha chiaramente formulato le ragioni della propria decisione richiamando il contenuto dell’atto sottoscritto in data 10.

12. 2008, con cui le parti del preliminare posticipavano il termine di adempimento ed i promittenti venditori, e quindi anche la società [OSCURATO:SOCIETA], garantivano la “ proroga della fideiussione di cui sopra alle medesime condizioni “.

La lettura della sentenza consente facilmente di comprendere l’iter logico- argomentativo che ha portato il giudicante a seguire la conclusione accolta.

Né il motivo risulta apprezzabile come denunzia di omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dall’atto di rinnovo della polizza, che la ricorrente F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 12932/2017 R.G.

N. 12932/2017.

Numero sezionale 149/2022 Numero di raccolta generale 11031/2022 assume essere stato sottoscritto solo dalla società [OSCURATO:PERSONA], Data pubblicazione 05/04/2022tenuto conto della improponibilità della censura a mente dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. - ratione temporis applicabile essendo stato il giudizio di appello introdotto nel 2014 - che esclude la deducibilità del motivo di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel caso in cui la sentenza di appello sia confermativa della decisione di primo grado ( c.d. doppia conforme ).

Il ricorso va pertanto respinto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 8.200,00 ciascuno, di cui euro 200,00 per esborsi, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], e in euro 10.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, in favore della [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance pour le [OSCURATO:PERSONA] s.a., oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante geom. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 96. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi per procura alle liti a margine del controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24. Controricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance pour le [OSCURATO:PERSONA] s.a., in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 R.G. N. 12932/2017. Numero registro generale 12932/2017 Numero sezionale 149/2022 Scofone e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di Numero di raccolta generale 11031/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6. Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via del Vascello n.16. Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA]; Habitat di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]. Intimati avverso la sentenza n. 402 della Corte di appello di Brescia, depositata il 20. 3. 2017; udita la relazione della causa svolta dal cons. [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza del 24. 1. 2022. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza del 2014 il Tribunale di Brescia, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], dichiarò risolto per inadempimento delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] il contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 14. 7. 2005 con la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e condannò le convenute, promittenti venditrici, unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance pour le commerce exterieur s.a., subentrata alla [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore dell’adempimento degli obblighi sorti dal suddetto contratto preliminare, al pagamento della somma di euro 414.987,69, dichiarandole altresì obbligate, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], Habitat di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], quali coobbligati in F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 R.G. N. 12932/2017. Numero registro generale 12932/2017 Numero sezionale 149/2022 solido con la società [OSCURATO:PERSONA], a tenere indenne Numero di raccolta generale 11031/2022la [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 05/04/2022 dalle somme da questa versate agli attori in adempimento della sentenza. Con sentenza n. 402 del 20. 3. 2017 la Corte di appello di Brescia rigettò, per quanto qui interessa, l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], dichiarando infondata l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia sollevata dalla convenuta, per avere le parti, in sede di sottoscrizione della polizza fideiussoria, devoluto ogni controversia al foro di Milano, affermando che la suddetta clausola non indicava tale competenza in via esclusiva; confermò inoltre il capo della decisione di primo grado, che l’aveva condannata al rimborso delle somme oggetto di pagamento da parte della Compagnia di assicurazioni, rilevando che con l’atto del 10. 12. 2008, con cui le parti del preliminare avevano posticipato il termine per la stipula del definitivo, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva anche garantito la proroga della polizza fideiussoria già contratta con la suddetta società. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 13. 5. 2017, propone ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di due motivi. Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance pour le commerce exterieur s.a. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con distinti controricorsi. Non hanno invece svolto attività difensiva gli intimati [OSCURATO:PERSONA], Habitat di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. La società ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance pour le commerce exterieur s.a. hanno depositato memoria. Il primo motivo di ricorso, nel denunziare violazione degli artt. 1362 e seguenti, degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e dell’art. 29 cod. proc. civ., censura il capo della decisione che ha confermato il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, adito in primo grado dagli attori Betti. Si assume che Corte distrettuale, nel motivare la propria decisione sul rilievo che tale indicazione non era stata fatta in via esclusiva, ha omesso di considerare che tale specificazione era presente nell’atto di appendice n. 3 della polizza, laddove le parti obbligate avevano approvato per F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 R.G. N. 12932/2017. Numero registro generale 12932/2017 Numero sezionale 149/2022 iscritto tale clausola ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., Numero di raccolta generale 11031/2022qualificando Data pubblicazione 05/04/2022 come “ esclusiva “ la competenza dell’Autorità giudiziaria di Milano. Il motivo è infondato. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l’interpretazione dell’atto contrattuale da parte del giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, censurabile nel giudizio di cassazione soltanto per l’inosservanza dei criteri legali di interpretazione e non attraverso la mera contrapposizione di una soluzione interpretativa diversa rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata, atteso che quest’ultima può anche non essere l’unica astrattamente possibile, o la migliore in astratto, ma deve soltanto essere plausibile, con l’effetto che, quando siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto la soluzione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra ( Cass. n. 16987 del 2018; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 24539 del 2009 ). Tanto precisato, il motivo è infondato in quanto il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale pronunciato dalla Corte di appello costituisce una opzione interpretativa del tutto plausibile alla luce del rilievo, incontestato in quanto non investito dal motivo, che il testo della relativa clausola contrattuale si limitava ad indicare la competenza del foro di Milano, senza qualificarla come esclusiva e, quindi, senza precisare la volontà delle parti di escludere i fori alternativi previsti dalla legge. E’ noto, infatti, che, a mente dell’art. 29 cod. proc. civ., la designazione di un foro convenzionale attribuisce ad esso competenza esclusiva soltanto laddove risulti una formulazione espressa in tal senso ( Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014 ). In contrario non assume carattere decisivo la deduzione della ricorrente secondo cui il foro indicato era qualificato come esclusivo nella parte dell’atto destinata a contenere l’approvazione per iscritto delle clausole della polizza, richiesta dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ., tenuto conto del fine di tale enunciazione, di richiamare le clausole contrattuali al fine di assolvere al suddetto adempimento di forma, non già di dettarne il contenuto negoziale. Il principio sopra richiamato, in ordine alla necessità che l’esclusività del foro F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 R.G. N. 12932/2017. Numero registro generale 12932/2017 Numero sezionale 149/2022 convenzionale sia espressamente enunciata, comporta che, in presenza di Numero di raccolta generale 11031/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorra altresì che l'esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro, atteso che la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori ( Cass. n. 21362 del 2020 ). Sotto altro e distinto profilo, il mezzo è infondato anche perché l’eccezione di incompetenza aveva riguardo non alla domanda principale proposta dai Betti, di condanna delle parti convenute, compresa la società Corvace, al pagamento della somma richiesta nell’atto di citazione, ma a quella di rivalsa avanzata dalla stessa Coface quale garante delle obbligazioni delle altre società convenute, interessando il solo rapporto tra le parti firmatarie della polizza, ed aveva pertanto ad oggetto una domanda connessa e dipendente da quella principale. Ne deriva, come dedotto dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Lanzini, che il foro convenzionale indicato nella polizza era comunque suscettibile di essere a sua volta modificato per ragioni di connessione, in applicazione dell’indirizzo di questa Corte, secondo cui il foro stabilito dalle parti, essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e, anche quando sia stabilito come esclusivo, non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione, ai sensi degli artt. 31 e seguenti cod. proc. civ., e quindi anche in applicazione dell’art. 32 per le domande di garanzia connesse con la causa principale ( Cass. n. 19714 del 2018; Cass. n. 8316 del 1998 ). Il secondo motivo di ricorso, che denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 156 cod. proc. civ., lamenta che la motivazione del capo della decisione che ha confermato la condanna della ricorrente a tenere indenne la società assicurativa è del tutto carente o meramente apparente. Si assume, infatti, che il mero riferimento contenuto in sentenza all’atto del 10. 12. 2008, con cui le parti del contratto preliminare avevano deciso di posticipare il termine per il definitivo, integra una ragione della decisione del tutto F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 R.G. N. 12932/2017. Numero registro generale 12932/2017 Numero sezionale 149/2022 irrilevante ed incongrua, a fronte dell’assunto dell’appellante secondo cui la Numero di raccolta generale 11031/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 polizza fideiussoria, scaduta il 30. 10. 2008, era stata rinnovata solo dalla società [OSCURATO:PERSONA] e non anche dalla [OSCURATO:SOCIETA], con l’effetto che essa garantiva le obbligazioni della prima e non quelle a suo carico e che, conseguentemente, essa non poteva essere condannata a tenere indenne la società assicurativa per adempimenti che non formavano oggetto della garanzia. Il motivo è infondato. Questa Corte ha precisato che la violazione del disposto di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., che determina la nullità della sentenza per difetto di uno dei suoi contenuti essenziali, è rinvenibile nei soli casi in cui la sentenza sia del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi e così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. In particolare, la motivazione può qualificarsi apparente quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, lasciando così all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ( Cass. S.U. n. 22232 del 2016; Cass. 13248 del 2020 ). Tanto precisato, il vizio denunziato non è riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha chiaramente formulato le ragioni della propria decisione richiamando il contenuto dell’atto sottoscritto in data 10. 12. 2008, con cui le parti del preliminare posticipavano il termine di adempimento ed i promittenti venditori, e quindi anche la società [OSCURATO:SOCIETA], garantivano la “ proroga della fideiussione di cui sopra alle medesime condizioni “. La lettura della sentenza consente facilmente di comprendere l’iter logico- argomentativo che ha portato il giudicante a seguire la conclusione accolta. Né il motivo risulta apprezzabile come denunzia di omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dall’atto di rinnovo della polizza, che la ricorrente F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 12932/2017 R.G. N. 12932/2017. Numero sezionale 149/2022 Numero di raccolta generale 11031/2022 assume essere stato sottoscritto solo dalla società [OSCURATO:PERSONA], Data pubblicazione 05/04/2022tenuto conto della improponibilità della censura a mente dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. - ratione temporis applicabile essendo stato il giudizio di appello introdotto nel 2014 - che esclude la deducibilità del motivo di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel caso in cui la sentenza di appello sia confermativa della decisione di primo grado ( c.d. doppia conforme ). Il ricorso va pertanto respinto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 8.200,00 ciascuno, di cui euro 200,00 per esborsi, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], e in euro 10.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, in favore della [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance pour le [OSCURATO:PERSONA] s.a., oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f
Sentenza Cassazione n. 11031/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris