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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 06078/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché all'evidenza eccentrico rispetto al tenore della decisione impugnata, atteso che si mette in discussione, con l'impugnazione, il tema della qualificazione del fatto, ad avviso della difesa riconducibile all'alveo dell'art 73 comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990 quando per contro siffatta riqualificazione risulta già intervenuta in forza di quanto ritenuto con la sentenza di primo grado; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] cuoio [OSCURATO:PERSONA]-,,,,fg.1.111-11A [OSCURATO:PERSONA] Ir.

E ESPE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché all'evidenza eccentrico rispetto al tenore della decisione impugnata, atteso che si mette in discussione, con l'impugnazione, il tema della qualificazione del fatto, ad avviso della difesa riconducibile all'alveo dell'art 73 comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990 quando per contro siffatta riqualificazione risulta già intervenuta in forza di quanto ritenuto con la sentenza di primo grado; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] cuoio [OSCURATO:PERSONA]-,,,,fg.1.111-11A [OSCURATO:PERSONA] Ir. E ESPE
Sentenza Cassazione n. 06078/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris