Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 34971/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 10 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata, pronunciata il 3 marzo 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata truffa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione della sentenza impugnata, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta che, per disattenderle, ha adeguatamente analizzato le doglianze difensive oggetto di appello (si veda, in particolare, pag. 4 sugli artifizi posti in essere dall'imputato, ove emerge che quest'ultimo, qualificandosi come rappresentante della ditta eangiano, fornendo un biglietto da visita della ditta, aveva indotto in errore la p.o. in relazione alle caratteristiche del generatore di corrente elettrico e sul prezzo dello stesso, spacciandolo di marca Lambardini e chiedendo un prezzo minore rispetto a quello di mercato / affermando che si trattava di una rimanenza in magazzino mentre consisteva in un generatore portatile di fabbricazione cinese), il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 6 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 10 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata, pronunciata il 3 marzo 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione della sentenza impugnata, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta che, per disattenderle, ha adeguatamente analizzato le doglianze difensive oggetto di appello (si veda, in particolare, pag. 4 sugli artifizi posti in essere dall'imputato, ove emerge che quest'ultimo, qualificandosi come rappresentante della ditta eangiano, fornendo un biglietto da visita della ditta, aveva indotto in errore la p.o. in relazione alle caratteristiche del generatore di corrente elettrico e sul prezzo dello stesso, spacciandolo di marca Lambardini e chiedendo un prezzo minore rispetto a quello di mercato / affermando che si trattava di una rimanenza in magazzino mentre consisteva in un generatore portatile di fabbricazione cinese), il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore Il P
Sentenza Cassazione n. 34971/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris