CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 22427/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, in sede di rinvio dopo che la Corte di cassazione con sentenza del 27/10/2021 aveva annullato precedente ordinanza dello stesso Tribunale, ha accolto l'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura custodiale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rapina aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA]: in particolare il Tribunale, sulla base del principio stabilito dalla sentenza rescindente, ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, mentre si trovava in ospedale, nella notte del 23/08/2020 e la prima parte di quanto dichiarato al mattino in sede di denuncia dei fatti, su tali basi ravvisando la gravità indiziaria a carico del solo Tamburelli, nei cui confronti ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Ha presentato ricorso Tamburelli tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale non aveva correttamente applicato i principi stabiliti dalla sentenza rescindente. Le prime dichiarazioni non erano state verbalizzate e sottoscritte, ma solo riportate in un'annotazione di servizio, mentre con riguardo alla successiva denuncia, la persona offesa aveva subito fatto riferimento al suo coinvolgimento come pusher nella piazza di spaccio, quale ragione dell'aggressione subita, ciò che avrebbe imposto l'immediata interruzione della verbalizzazione. Le successive indagini avrebbero dovuto considerarsi inutilizzabili, così come il sequestro delle scarpe e l'esito della consulenza tecnica. In ogni caso tali elementi non avrebbero potuto valutarsi come riscontro, ma solo quale indizio di un contatto fisico del ricorrente con la persona offesa. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento con rinvio. 4. Ha inviato una memoria di conclusioni l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente. 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Il Tribunale si è attenuto ai principi affermati nella sentenza rescindente del 27/10/2021, che aveva impartito la seguente direttiva: «L'accertamento della sequenza procedimentale con cui sono stati acquisiti i dati che hanno condotto i all'esecuzione degli atti di indagine (attraverso i quali si è giunti all'individuazione degli odierni ricorrenti e alla ricerca di elementi a loro carico), implicando la valutazione dell'intero compendio indiziario posto a base della richiesta di applicazione della misura cautelare, deve esser operato dal Tribunale del riesame che, applicando il principio di diritto su enunciato, verificherà quali delle dichiarazioni rese dalla persona offesa siano viziate dalla causa di inutilizzabilità; valuterà, quindi, le eventuali dichiarazioni ancora utilizzabili, unitamente agli altri elementi raccolti, per verificare se tali dati siano apprezzabili in termini di gravità indiziaria». In particolare, il Tribunale ha sottolineato come nel corso delle prime dichiarazioni, rese nella fase della degenza ospedaliera e riportate nell'informativa di polizia giudiziaria, la persona offesa Jaziri avesse descritto i rapinatori, facendo riferimento anche alle scarpe indossate da uno di essi, ma senza dar conto della sua veste di pusher. Ha rilevato inoltre come la mattina seguente, dimesso dall'ospedale e recatosi a presentare denuncia, Jaziri avesse fornito una descrizione del fatto e degli autori della rapina, facendo questa volta riferimento alla sua veste di soggetto coinvolto nel traffico di stupefacenti, ma nell'ambito di uno spontaneo flusso narrativo, prima che gli fossero poste specifiche e mirate domande. Correttamente su tali basi, in piena sintonia con i principi dettati per la fase del rinvio, il Tribunale ha ritenuto utilizzabili le prime dichiarazioni (seppur trasfuse nell'informativa: sul punto si richiama il principio secondo cui ai fini dell'adozione di misure cautelari sono utilizzabili dichiarazioni riportate in un'informativa e non specificamente verbalizzate: Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Musolino, Rv. 279422) e le seconde solo fino al momento della formulazione di domande, che a quel punto avrebbero imposto la previa applicazione dell'art. 63 cod. proc. pen. D'altro canto, il Tribunale ha sottolineato come sulla base delle dichiarazioni utilizzabili e della descrizione fornita dalla persona offesa fosse identificabile uno dei rapinatori nell'odierno ricorrente, identificazione suffragata dal rinvenimento in possesso di costui di un paio di scarpe sulle quali erano state repertate tracce di sangue appartenenti proprio a Jaziri, atto di indagine che non può in alcun modo dirsi condizionato dall'inutilizzabilità delle residue dichiarazioni della persona offesa, fermo restando che deve farsi applicazione del consolidato principio in forza del quale «in tema di prove, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese dall'imputato in assenza di garanzie difensive non si trasmette agli accertamenti successivi autonomamente svolti dalla polizia giudiziaria, in quanto non opera in materia di inutilizzabilità il principio, previsto per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo» (Sez. 6, n. 9009 de 04/02/2020, Raffa, Rv. 278563).3. Di qui la consistenza del quadro indiziario e l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. p