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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17073/2026

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asmesse dal Pubblico ministero, in persona delsostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] posizione di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

In imputazione (capo A) si contesta ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in concorso tra loro, il delitto previsto e punito dall’art. 512 bis cod. pen.(trasferimento fraudolento di valori con finalità, nella concreta fattispecie, elusivedella confisca di prevenzione), avendo il primo attribuito fittiziamente alla secondale quote della società “kimeracafe” s.r.l.s., con l’aggravante di aver commesso ilfatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà che promananodal clan [OSCURATO:PERSONA], attivo sul territorio di Pompei, ed al fine di agevolare l’attivitàdel predetto sodalizio.

Fatto commesso in Pompei il 7 aprile 2016, data dicostituzione della s.r.l.

“kimeracafe”.1.1.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’esito del dibattimento, dichiaravaAniello [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato contestato al capo A, così come aggravatodal metodo e dalle finalità mafiose, e lo condannava alla pena di anni quattro direclusione.

Il Tribunale non riconosceva l’aggravante ad effetto speciale contestataanche ad [OSCURATO:PERSONA], riconosceva alla stessa le circostanze attenuatigeneriche e la condannava alla pena condizionalmente sospesa di un anno e mesisei di reclusione.2.

Ai germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi figli di [OSCURATO:PERSONA]) sonocontestati, in concorso, i delitti descritti ai capi B e C della rubrica (trasferimentofraudolento di valori con finalità, nella concreta fattispecie, elusive della confiscadi prevenzione e falso ideologico per induzione), avendo la prima, nella qualità dilegale rappresentante della “kimeracafe” s.r.l.s., fittiziamente ceduto il ramo diazienda (bar) alla società semplificata “[OSCURATO:PERSONA] a r.l.”, avente qualerappresentante legale e socio unico [OSCURATO:PERSONA], con l’aggravante di avercommesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà chepromanano dal clan [OSCURATO:PERSONA], attivo sul territorio di Pompei, ed al fine diagevolare l’attività del predetto sodalizio.

Fatto commesso in Pompei il 31 ottobre2017, data dell’atto di cessione.

Il capo C inerisce al falso ideologico per induzione,commesso nella medesima data ed è descritto quale modalità di pagamento(assegno bancario non trasferibile) rappresentata e dichiarata da entrambi gliimputati al notaio rogante all’atto della cessione.2.1.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’esito del dibattimento, assolveva igermani [OSCURATO:PERSONA] dal delitto loro contestato al capo C (falso ideologico perinduzione) e li condannava entrambi per il delitto descritto al capo B, riconosciutele contestate aggravanti, differenziando il trattamento sanzionatorio.3.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma dellasentenza emessa il 28 maggio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], gravatadagli imputati, esclusa per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’aggravante di cui all’art. 7della legge n. 203 del 1991, oggi avvinto alla sistematica codicistica all’art. 416bis.1 cod. pen., contestata anche a [OSCURATO:PERSONA] (e per quest’ultimo ritenutaanche in appello), ha rideterminato la pena loro inflitta nella misura di anni due direclusione ciascuno, revocando anche la pena accessoria disposta nei confronti diLuigi [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale confermava nel resto ([OSCURATO:PERSONA] e AnnaLongobardi) la sentenza impugnata e concedeva a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lasospensione condizionale della pena.3.

I difensori dei ricorrenti deducono, a sostegno delle rispettive impugnazioni,i seguenti argomenti, appresso sintetizzati secondo quanto prescrive l’art 173,comma 1, disp. att., cod. proc. pen.3.1. [OSCURATO:PERSONA] (genitore), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (germani non conviventicon il genitore).a) violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice e vizi esizialidi motivazione, per mancanza e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. b ede, cod. proc. pen.) in punto di riconoscimento della responsabilità degli imputatiper i fatti loro rispettivamente ascritti.

Se, infatti, può ritenersi emerso inistruttoria dibattimentale il dato materiale del trasferimento fiduciario dell’eserciziocommerciale di cui [OSCURATO:PERSONA] si dichiara esclusivo originario titolare, nonaltrettanto può ritenersi per il dolo specifico che deve orientare e sostenere lacondotta di trasferimento fraudolento, atteso che nessuno dei due figli (non piùconviventi col genitore sin dalla prima adolescenza) poteva immaginare -alla datadel fatto- quale fosse l’attività criminale del padre e, pertanto, nessuno dei duepoteva essersi consapevolmente prestato al trasferimento dell’attivitàcommerciale col fine di eludere la confisca di prevenzione applicabile al genitore;mentre, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], il sillogismo fondato sulla premessa dellacondanna per partecipazione al sodalizio mafioso [OSCURATO:PERSONA] è errato nellaconnessione funzionale tra l’una e l’atra vicenda, non essendo stato affattodimostrato che l’esercizio commerciale fosse il “prodotto” degli investimenti deiprofitti mafiosi, né che il detto esercizio fosse funzionale al mantenimento in vitadel sodalizio.

Di qui la giuridica insussistenza del delitto contestato al genitore edai figli e della aggravante riconosciuta, anche dalla sentenza d’appello, al soloAniello [OSCURATO:PERSONA].

Per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non vi erano quindielementi concreti che facessero desumere all’epoca dei trasferimenti d’azienda(capo B), la sussistenza o il sentore di un’applicazione imminente di misurepatrimoniali di prevenzione a carico del genitore.b) Con il secondo motivo, il difensore deduce ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., inosservanza e erronea applicazione della legge penale, inparticolare dell’art. 62 bis cod. pen., anche in relazione ai parametri posti nel testodell’art. 133 cod. pen.; intima contraddittorietà della motivazione, che sostiene leragioni per la concessione della sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppina [OSCURATO:PERSONA] e le nega per il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, sulla base della valorizzazione dei medesimi elementi di fatto.3.2. [OSCURATO:PERSONA].a) Con il primo motivo, il difensore deduce la violazione della legge penale(artt. 157, 161 cod. pen.) ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.,evidenziando che il termine massimo di prescrizione del reato (capo A) era giàelasso in data (19 giugno 2024), antecedente a quella della decisione di appello(21 marzo 2025); circostanza questa erroneamente non riconosciuta dalla Cortedi merito.b) Con il secondo motivo, il difensore deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., l’insussistenza dell’elemento soggettivo intenzionale deldelitto contestato al capo A).

Non potendo ritenersi dimostrato in capo allaLongobardi il dolo atto a sostenere il fatto tipico descritto al capo A).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.1.1.

La difesa ha, di fatto, sollecitato una non delibabile nuova valutazionedelle prove acquisite nel corso del giudizio; esercizio riformatore che il dirittovivente, non solo non consente, ma anzi contrasta (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia,Rv. 275100-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez.5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01; Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01).

Consegue l’inammissibilità di tutte ledoglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoriadel singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenzacon la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0.,Rv. 262965 - 01).

Vieppiù in caso di conformità verticale delle decisioni di meritoin tema di responsabilità per le condotte ascritte, avendo la sentenza di appellocondiviso pienamente le argomentazioni logiche e storiche della sentenza di primogrado, che aveva peraltro dato atto della sostanziale ammissione della condottamateriale contestata ad [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U, n. 6682 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01;Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 27721801, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020,Casamonica).Nella fattispecie, la Corte di merito dà atto che, anche sulla base delleriscontrate dichiarazioni rese nel contraddittorio del collaboratore di giustiziaAndrea [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] poteva disporre a piacimento del bar sito inPompei alla via Unità d’Italia; costui aveva attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] il ruolo digestore dell’attività (il che neppure è in fatto contestato dal ricorrente, che negasolo la cointeressenza aziendale con il [OSCURATO:PERSONA]).

La Corte spiega infatti che ilcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di consegnare direttamente nelle mani delCesarano, in una saletta riservata del bar [OSCURATO:PERSONA], i proventi delle attività diestorsione, lontano da avventori o dipendenti.

A dire del collaboratore, AnielloL’attività commerciale poteva definirsi base operativa e logistica del clan,necessaria alla stessa vita associativa.

In tale esercizio, che in seguito aveva presoil nome di [OSCURATO:PERSONA] caffè, lavorava [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], che a differenzadel padre non era presente alle riunioni e non svolgeva funzioni di ausilioconsapevole delle attività del sodalizio.Si è poi accertato che in data 7 aprile 2016 era stata costituita la societàKimera [OSCURATO:PERSONA], con capitale sociale di euro 1000,00 interamente versato, il cui sociounico era [OSCURATO:PERSONA].

Il 18 luglio 2016 [OSCURATO:PERSONA] (figlia di [OSCURATO:PERSONA])era nominata amministratrice unica della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erasocio unico e amministratore della [OSCURATO:PERSONA] caffè s.r.l.s.Il 31 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentantedella [OSCURATO:PERSONA] caffè, cedeva il ramo d’azienda della [OSCURATO:PERSONA] caffè s.r.l.s. allaAdrenalina [OSCURATO:SOCIETA]., senza che nessuno dei soci o amminstratori avesse laprovvista finanziaria atta a sostenere le operazioni commerciali.L’avvicendamento della titolarità delle quote e della gestione formaledell’attività commerciale era, dunque, finalizzata ad eludere la più che probabileconfisca di prevenzione destinata al [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA].

A tal fine ci siera avvalsi, inizialmente, della [OSCURATO:PERSONA], prestatasi alla bisogna, prima che latitolarità e la gestione del bar fossero attribuite ai figli di [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto,la Corte d’appello ha tratto argomento per affermare che [OSCURATO:PERSONA] si fossespogliato della titolarità formale del bene aziendale, intestandolo a due giovanidonne prive di risorse economiche proprie e di ogni competenza ed esperienzalavorativa, vale a dire la figlia [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice e AnnaLongobardi, quale socia unica, con la finalità di eludere la normativa sulle misuredi prevenzione. [OSCURATO:PERSONA], e poi [OSCURATO:PERSONA] solo, all’apparenzaacquistavano la titolarità dei beni, in quanto essi restavano nella diponibilità esotto il controllo di [OSCURATO:PERSONA].

La condotta di quest’ultimo appare, affermaancora la Corte di merito, evidentemente diretta sia ad eludere la confisca diprevenzione che poteva colpirlo, che favorire il clan di cui faceva parte, consideratoche il bar di Pompei era base operativa e logistica del sodalizio.

Dunque, risulta,ad avviso della Corte di merito, configurabile a carico di [OSCURATO:PERSONA], anchel’aggravante mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., con effetti normativamenteimpeditivi del compiersi del termine di prescrizione, che riprende a decorrere exnovo, senza limiti, anche a seguito della interruzione, secondo quanto dispongonogli artt. 160, comma terzo e 161, comma secondo, cod. pen.L’assenza risorse finanziarie da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamancanza di alcuna conoscenza da parte della prima circa l’amministrazione dellasocietà e la circostanza che l’assegno da emesso dal secondo per acquistare lequote della [OSCURATO:PERSONA], costituiscono elementi, stimati idonei per riteneresussistente l’elemento psicologico del reato contestato, tenuto conto anche delrapporto di discendenza diretta che legava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al padre.Ugualmente deve ritenersi, assume la Corte territoriale, per [OSCURATO:PERSONA].

Lanatura degli atti sottoscritti dall’imputata e le modalità dell’azione e il contesto incui si sono svolti i fatti dimostrano, come osservato dalla Corte d’appello, la pienaconsapevolezza del fatto che ella diventava fittiziamente titolare di bene ciò al finedi eludere misure di prevenzione di carattere patrimoniale nei confronti deicedenti, rimanendo i beni nella piena disponibilità e sotto il controllo di FalangaAniello e [OSCURATO:PERSONA].1.2.

La decisione adottata dalla Corte territoriale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sodalizio mafioso e della funzione logistica dell’esercizio commerciale chegestiva, sotto la direzione del [OSCURATO:PERSONA], non appare dunque né elusiva del dispostonormativo d’incriminazione, tantomeno manifestamente illogica, posto che (noncontestato il fatto materiale) la Corte di merito ha correttamente ritenutodimostrato il dolo specifico elusivo della, più che probabile, confisca diprevenzione, oltre alla finalità di agevolazione del sodalizio mafioso.Il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere, infatti, commessoanche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali eancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini dellaconfigurabilità del dolo specifico, che l'interessato possa fondatamente presumere,essendo consapevole della sua qualità di associato mafioso, l'avvio di dettoprocedimento (tra le tante, Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282645).1.3.

La stessa inammissibilità caratterizza il secondo motivo di ricorso, spesoin favore di [OSCURATO:PERSONA] in tema di misura della sanzione e negazione dellecircostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito compiutamente edefficacemente argomentato sui punti dedotti alla pagina 12 (sub 1.3.) dellasentenza impugnata, valorizzando l’intensità del dolo, la durata della condotta ela pervicacia manifestata nel perseguire il disegno elusivo.1.4.

Alla inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equodeterminare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.2.

Non manifestamente infondati devono viceversa ritenersi i ricorsi (svolti inunico contesto) nel rispettivo interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figli diAniello).Sulla base fattuale già poco sopra sintetizzata (sub 1.1.), i ricorrenti hannoevidenziato la mera apparenza della motivazione spesa dalla Corte di merito apag. 10 (terzo capoverso).2.1.

L’art. 512-bis cod. pen. punisce espressamente la condotta di colui che,al fine di perseguire una delle finalità espressamente contemplate dalla norma,«attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o di disponibilità di denaro, beni oaltre utilità».

La norma, dunque, non punisce espressamente la condotta di coluiche accetta tale fittizia intestazione il quale, quindi, potrà rispondere a titolo diconcorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen., solo se consapevole della strumentalitàdi tale condotta ad una delle finalità tipizzate dal legislatore: il concorrente èsoggetto diverso dall'effettivo portatore dell'interesse (di carattere elusivo oagevolativo), cosicché rispetto alla sua posizione, ai fini della integrazionedell'elemento soggettivo del reato, deve ritenersi essenziale che sia dimostrata laconsapevolezza del perseguimento di tale finalità in capo a colui che realizza lacondotta tipica sanzionata dalla norma incriminatrice.Sicché, il concorrente intestatario fittizio del bene potenzialmente confiscabilenon necessariamente deve agire animato dal suo proprio dolo specifico elusivo,che deve viceversa necessariamente connotare l’agire dell’interponente (da ultimoSez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Megna, Rv. 286662 - 01), ma deve certamenteessere consapevole della finalità (che orienta l’atto di trasferimento) perseguitadal suo dante causa.2.2.

Tanto premesso in diritto, la Corte territoriale (che ha peraltro ritenutoindimostrata, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la consapevolezza di agire peravvantaggiare il clan [OSCURATO:PERSONA], così escludendo l’aggravante mafiosa), a pag. 10della motivazione, argomenta in tema di consapevolezza del fine elusivoperseguito dal genitore valorizzando la fittizietà dei trasferimenti e delleintestazioni, il che se può certamente esser utile a dimostrare la materialità dellacondotta, giammai può disvelare la consapevolezza, in capo agli intestatari, dellafinalità elusiva perseguita dal genitore interponente.

Vieppiù ove, come nellapresente fattispecie processuale, con i motivi di gravame spesi nel merito, gliappellanti avevano appunto evidenziato di non aver convissuto con il genitore damolti lustri, di non conoscerne, né poter conoscerne, le “gesta criminali” (attesoche l’ordinanza cautelare emessa nei confronti del padre fu eseguita dopo laconsumazione delle condotte contestate in questo processo), dunque benpotevano essere convinti di agire -per la fittizia intestazione- con la finalità dieludere disposizioni fiscali o tributarie, ovvero di agire per ragioni fiduciarie (fiduciacum amico).2.3.

Consegue alla ammissibilità del ricorso proposto nell’interesse diGiuseppina e [OSCURATO:PERSONA], che la decisione di merito sull’accertamento del fattoe l’attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data diemissione della sentenza di appello (21 marzo 2025).

Il decorso del temposuccessivo a tale evento può essere quindi efficacemente computato ai fini delcalcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez.

U. n. 21 del 22/10/2000,Rv. 217266; Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tomei, Rv. 271965, inmotivazione).Orbene, pur tenendo conto degli eventi processuali che hanno determinato lasospensione del corso della prescrizione (96 giorni in primo grado e 160 in gradodi appello), deve quindi dichiararsi la estinzione del reato commesso il 31 ottobre2017, per la prescrizione intervenuta in data 11 gennaio 2026; oltre due mesiprima che gli atti trasmessi dalla Corte di appello pervenissero (18 marzo 2026)presso la Corte di cassazione.2.4.

Né dagli atti sgorga quella evidenza di cause di proscioglimento nel meritoche legittimano la decisione indicata al comma 2 dell’art. 129 cod. proc. pen.2.5.

Il secondo motivo di ricorso (dosimetria della sanzione e circostanze2.6.

Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenzaimpugnata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va annullata senza rinvio,nei loro confronti, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.3.

Fondato è altresì il primo motivo di ricorso speso dalla difesa in favore diAnna [OSCURATO:PERSONA], essendosi il reato a lei contestato al capo A (commesso il 7 aprile2016) prescritto il 15 gennaio 2024 (anni 7 mesi sei, oltre 99 giorni di sospensionedel processo in primo grado), ben prima della ultima sospensione disposta in data11 ottobre 2024 nel grado di appello e, pertanto, certamente ben prima della data(21 marzo 2025) della decisione di appello impugnata.3.1.

Deve sul punto ricordarsi che è certamente ammissibile il ricorso percassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenutaestinzione del reato per prescrizione, ove maturata prima della sentenzaimpugnata ed erroneamente non dichiarata ex officio dal giudice di merito,integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv.266819 - 01).

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 6 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
asmesse dal Pubblico ministero, in persona delsostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] posizione di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. In imputazione (capo A) si contesta ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in concorso tra loro, il delitto previsto e punito dall’art. 512 bis cod. pen.(trasferimento fraudolento di valori con finalità, nella concreta fattispecie, elusivedella confisca di prevenzione), avendo il primo attribuito fittiziamente alla secondale quote della società “kimeracafe” s.r.l.s., con l’aggravante di aver commesso ilfatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà che promananodal clan [OSCURATO:PERSONA], attivo sul territorio di Pompei, ed al fine di agevolare l’attivitàdel predetto sodalizio. Fatto commesso in Pompei il 7 aprile 2016, data dicostituzione della s.r.l. “kimeracafe”.1.1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’esito del dibattimento, dichiaravaAniello [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato contestato al capo A, così come aggravatodal metodo e dalle finalità mafiose, e lo condannava alla pena di anni quattro direclusione. Il Tribunale non riconosceva l’aggravante ad effetto speciale contestataanche ad [OSCURATO:PERSONA], riconosceva alla stessa le circostanze attenuatigeneriche e la condannava alla pena condizionalmente sospesa di un anno e mesisei di reclusione.2. Ai germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi figli di [OSCURATO:PERSONA]) sonocontestati, in concorso, i delitti descritti ai capi B e C della rubrica (trasferimentofraudolento di valori con finalità, nella concreta fattispecie, elusive della confiscadi prevenzione e falso ideologico per induzione), avendo la prima, nella qualità dilegale rappresentante della “kimeracafe” s.r.l.s., fittiziamente ceduto il ramo diazienda (bar) alla società semplificata “[OSCURATO:PERSONA] a r.l.”, avente qualerappresentante legale e socio unico [OSCURATO:PERSONA], con l’aggravante di avercommesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà chepromanano dal clan [OSCURATO:PERSONA], attivo sul territorio di Pompei, ed al fine diagevolare l’attività del predetto sodalizio. Fatto commesso in Pompei il 31 ottobre2017, data dell’atto di cessione. Il capo C inerisce al falso ideologico per induzione,commesso nella medesima data ed è descritto quale modalità di pagamento(assegno bancario non trasferibile) rappresentata e dichiarata da entrambi gliimputati al notaio rogante all’atto della cessione.2.1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’esito del dibattimento, assolveva igermani [OSCURATO:PERSONA] dal delitto loro contestato al capo C (falso ideologico perinduzione) e li condannava entrambi per il delitto descritto al capo B, riconosciutele contestate aggravanti, differenziando il trattamento sanzionatorio.3. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma dellasentenza emessa il 28 maggio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], gravatadagli imputati, esclusa per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’aggravante di cui all’art. 7della legge n. 203 del 1991, oggi avvinto alla sistematica codicistica all’art. 416bis.1 cod. pen., contestata anche a [OSCURATO:PERSONA] (e per quest’ultimo ritenutaanche in appello), ha rideterminato la pena loro inflitta nella misura di anni due direclusione ciascuno, revocando anche la pena accessoria disposta nei confronti diLuigi [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale confermava nel resto ([OSCURATO:PERSONA] e AnnaLongobardi) la sentenza impugnata e concedeva a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lasospensione condizionale della pena.3. I difensori dei ricorrenti deducono, a sostegno delle rispettive impugnazioni,i seguenti argomenti, appresso sintetizzati secondo quanto prescrive l’art 173,comma 1, disp. att., cod. proc. pen.3.1. [OSCURATO:PERSONA] (genitore), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (germani non conviventicon il genitore).a) violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice e vizi esizialidi motivazione, per mancanza e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. b ede, cod. proc. pen.) in punto di riconoscimento della responsabilità degli imputatiper i fatti loro rispettivamente ascritti. Se, infatti, può ritenersi emerso inistruttoria dibattimentale il dato materiale del trasferimento fiduciario dell’eserciziocommerciale di cui [OSCURATO:PERSONA] si dichiara esclusivo originario titolare, nonaltrettanto può ritenersi per il dolo specifico che deve orientare e sostenere lacondotta di trasferimento fraudolento, atteso che nessuno dei due figli (non piùconviventi col genitore sin dalla prima adolescenza) poteva immaginare -alla datadel fatto- quale fosse l’attività criminale del padre e, pertanto, nessuno dei duepoteva essersi consapevolmente prestato al trasferimento dell’attivitàcommerciale col fine di eludere la confisca di prevenzione applicabile al genitore;mentre, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], il sillogismo fondato sulla premessa dellacondanna per partecipazione al sodalizio mafioso [OSCURATO:PERSONA] è errato nellaconnessione funzionale tra l’una e l’atra vicenda, non essendo stato affattodimostrato che l’esercizio commerciale fosse il “prodotto” degli investimenti deiprofitti mafiosi, né che il detto esercizio fosse funzionale al mantenimento in vitadel sodalizio. Di qui la giuridica insussistenza del delitto contestato al genitore edai figli e della aggravante riconosciuta, anche dalla sentenza d’appello, al soloAniello [OSCURATO:PERSONA]. Per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non vi erano quindielementi concreti che facessero desumere all’epoca dei trasferimenti d’azienda(capo B), la sussistenza o il sentore di un’applicazione imminente di misurepatrimoniali di prevenzione a carico del genitore.b) Con il secondo motivo, il difensore deduce ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., inosservanza e erronea applicazione della legge penale, inparticolare dell’art. 62 bis cod. pen., anche in relazione ai parametri posti nel testodell’art. 133 cod. pen.; intima contraddittorietà della motivazione, che sostiene leragioni per la concessione della sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppina [OSCURATO:PERSONA] e le nega per il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, sulla base della valorizzazione dei medesimi elementi di fatto.3.2. [OSCURATO:PERSONA].a) Con il primo motivo, il difensore deduce la violazione della legge penale(artt. 157, 161 cod. pen.) ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.,evidenziando che il termine massimo di prescrizione del reato (capo A) era giàelasso in data (19 giugno 2024), antecedente a quella della decisione di appello(21 marzo 2025); circostanza questa erroneamente non riconosciuta dalla Cortedi merito.b) Con il secondo motivo, il difensore deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., l’insussistenza dell’elemento soggettivo intenzionale deldelitto contestato al capo A). Non potendo ritenersi dimostrato in capo allaLongobardi il dolo atto a sostenere il fatto tipico descritto al capo A).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.1.1. La difesa ha, di fatto, sollecitato una non delibabile nuova valutazionedelle prove acquisite nel corso del giudizio; esercizio riformatore che il dirittovivente, non solo non consente, ma anzi contrasta (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia,Rv. 275100-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez.5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01; Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). Consegue l’inammissibilità di tutte ledoglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoriadel singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenzacon la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0.,Rv. 262965 - 01). Vieppiù in caso di conformità verticale delle decisioni di meritoin tema di responsabilità per le condotte ascritte, avendo la sentenza di appellocondiviso pienamente le argomentazioni logiche e storiche della sentenza di primogrado, che aveva peraltro dato atto della sostanziale ammissione della condottamateriale contestata ad [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 6682 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01;Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 27721801, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020,Casamonica).Nella fattispecie, la Corte di merito dà atto che, anche sulla base delleriscontrate dichiarazioni rese nel contraddittorio del collaboratore di giustiziaAndrea [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] poteva disporre a piacimento del bar sito inPompei alla via Unità d’Italia; costui aveva attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] il ruolo digestore dell’attività (il che neppure è in fatto contestato dal ricorrente, che negasolo la cointeressenza aziendale con il [OSCURATO:PERSONA]). La Corte spiega infatti che ilcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di consegnare direttamente nelle mani delCesarano, in una saletta riservata del bar [OSCURATO:PERSONA], i proventi delle attività diestorsione, lontano da avventori o dipendenti. A dire del collaboratore, AnielloL’attività commerciale poteva definirsi base operativa e logistica del clan,necessaria alla stessa vita associativa. In tale esercizio, che in seguito aveva presoil nome di [OSCURATO:PERSONA] caffè, lavorava [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], che a differenzadel padre non era presente alle riunioni e non svolgeva funzioni di ausilioconsapevole delle attività del sodalizio.Si è poi accertato che in data 7 aprile 2016 era stata costituita la societàKimera [OSCURATO:PERSONA], con capitale sociale di euro 1000,00 interamente versato, il cui sociounico era [OSCURATO:PERSONA]. Il 18 luglio 2016 [OSCURATO:PERSONA] (figlia di [OSCURATO:PERSONA])era nominata amministratrice unica della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erasocio unico e amministratore della [OSCURATO:PERSONA] caffè s.r.l.s.Il 31 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentantedella [OSCURATO:PERSONA] caffè, cedeva il ramo d’azienda della [OSCURATO:PERSONA] caffè s.r.l.s. allaAdrenalina [OSCURATO:SOCIETA]., senza che nessuno dei soci o amminstratori avesse laprovvista finanziaria atta a sostenere le operazioni commerciali.L’avvicendamento della titolarità delle quote e della gestione formaledell’attività commerciale era, dunque, finalizzata ad eludere la più che probabileconfisca di prevenzione destinata al [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine ci siera avvalsi, inizialmente, della [OSCURATO:PERSONA], prestatasi alla bisogna, prima che latitolarità e la gestione del bar fossero attribuite ai figli di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto,la Corte d’appello ha tratto argomento per affermare che [OSCURATO:PERSONA] si fossespogliato della titolarità formale del bene aziendale, intestandolo a due giovanidonne prive di risorse economiche proprie e di ogni competenza ed esperienzalavorativa, vale a dire la figlia [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice e AnnaLongobardi, quale socia unica, con la finalità di eludere la normativa sulle misuredi prevenzione. [OSCURATO:PERSONA], e poi [OSCURATO:PERSONA] solo, all’apparenzaacquistavano la titolarità dei beni, in quanto essi restavano nella diponibilità esotto il controllo di [OSCURATO:PERSONA]. La condotta di quest’ultimo appare, affermaancora la Corte di merito, evidentemente diretta sia ad eludere la confisca diprevenzione che poteva colpirlo, che favorire il clan di cui faceva parte, consideratoche il bar di Pompei era base operativa e logistica del sodalizio. Dunque, risulta,ad avviso della Corte di merito, configurabile a carico di [OSCURATO:PERSONA], anchel’aggravante mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., con effetti normativamenteimpeditivi del compiersi del termine di prescrizione, che riprende a decorrere exnovo, senza limiti, anche a seguito della interruzione, secondo quanto dispongonogli artt. 160, comma terzo e 161, comma secondo, cod. pen.L’assenza risorse finanziarie da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamancanza di alcuna conoscenza da parte della prima circa l’amministrazione dellasocietà e la circostanza che l’assegno da emesso dal secondo per acquistare lequote della [OSCURATO:PERSONA], costituiscono elementi, stimati idonei per riteneresussistente l’elemento psicologico del reato contestato, tenuto conto anche delrapporto di discendenza diretta che legava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al padre.Ugualmente deve ritenersi, assume la Corte territoriale, per [OSCURATO:PERSONA]. Lanatura degli atti sottoscritti dall’imputata e le modalità dell’azione e il contesto incui si sono svolti i fatti dimostrano, come osservato dalla Corte d’appello, la pienaconsapevolezza del fatto che ella diventava fittiziamente titolare di bene ciò al finedi eludere misure di prevenzione di carattere patrimoniale nei confronti deicedenti, rimanendo i beni nella piena disponibilità e sotto il controllo di FalangaAniello e [OSCURATO:PERSONA].1.2. La decisione adottata dalla Corte territoriale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sodalizio mafioso e della funzione logistica dell’esercizio commerciale chegestiva, sotto la direzione del [OSCURATO:PERSONA], non appare dunque né elusiva del dispostonormativo d’incriminazione, tantomeno manifestamente illogica, posto che (noncontestato il fatto materiale) la Corte di merito ha correttamente ritenutodimostrato il dolo specifico elusivo della, più che probabile, confisca diprevenzione, oltre alla finalità di agevolazione del sodalizio mafioso.Il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere, infatti, commessoanche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali eancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini dellaconfigurabilità del dolo specifico, che l'interessato possa fondatamente presumere,essendo consapevole della sua qualità di associato mafioso, l'avvio di dettoprocedimento (tra le tante, Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282645).1.3. La stessa inammissibilità caratterizza il secondo motivo di ricorso, spesoin favore di [OSCURATO:PERSONA] in tema di misura della sanzione e negazione dellecircostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito compiutamente edefficacemente argomentato sui punti dedotti alla pagina 12 (sub 1.3.) dellasentenza impugnata, valorizzando l’intensità del dolo, la durata della condotta ela pervicacia manifestata nel perseguire il disegno elusivo.1.4. Alla inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equodeterminare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.2. Non manifestamente infondati devono viceversa ritenersi i ricorsi (svolti inunico contesto) nel rispettivo interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figli diAniello).Sulla base fattuale già poco sopra sintetizzata (sub 1.1.), i ricorrenti hannoevidenziato la mera apparenza della motivazione spesa dalla Corte di merito apag. 10 (terzo capoverso).2.1. L’art. 512-bis cod. pen. punisce espressamente la condotta di colui che,al fine di perseguire una delle finalità espressamente contemplate dalla norma,«attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o di disponibilità di denaro, beni oaltre utilità». La norma, dunque, non punisce espressamente la condotta di coluiche accetta tale fittizia intestazione il quale, quindi, potrà rispondere a titolo diconcorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen., solo se consapevole della strumentalitàdi tale condotta ad una delle finalità tipizzate dal legislatore: il concorrente èsoggetto diverso dall'effettivo portatore dell'interesse (di carattere elusivo oagevolativo), cosicché rispetto alla sua posizione, ai fini della integrazionedell'elemento soggettivo del reato, deve ritenersi essenziale che sia dimostrata laconsapevolezza del perseguimento di tale finalità in capo a colui che realizza lacondotta tipica sanzionata dalla norma incriminatrice.Sicché, il concorrente intestatario fittizio del bene potenzialmente confiscabilenon necessariamente deve agire animato dal suo proprio dolo specifico elusivo,che deve viceversa necessariamente connotare l’agire dell’interponente (da ultimoSez. 6, n. 19108 del 15/02/2024, Megna, Rv. 286662 - 01), ma deve certamenteessere consapevole della finalità (che orienta l’atto di trasferimento) perseguitadal suo dante causa.2.2. Tanto premesso in diritto, la Corte territoriale (che ha peraltro ritenutoindimostrata, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la consapevolezza di agire peravvantaggiare il clan [OSCURATO:PERSONA], così escludendo l’aggravante mafiosa), a pag. 10della motivazione, argomenta in tema di consapevolezza del fine elusivoperseguito dal genitore valorizzando la fittizietà dei trasferimenti e delleintestazioni, il che se può certamente esser utile a dimostrare la materialità dellacondotta, giammai può disvelare la consapevolezza, in capo agli intestatari, dellafinalità elusiva perseguita dal genitore interponente. Vieppiù ove, come nellapresente fattispecie processuale, con i motivi di gravame spesi nel merito, gliappellanti avevano appunto evidenziato di non aver convissuto con il genitore damolti lustri, di non conoscerne, né poter conoscerne, le “gesta criminali” (attesoche l’ordinanza cautelare emessa nei confronti del padre fu eseguita dopo laconsumazione delle condotte contestate in questo processo), dunque benpotevano essere convinti di agire -per la fittizia intestazione- con la finalità dieludere disposizioni fiscali o tributarie, ovvero di agire per ragioni fiduciarie (fiduciacum amico).2.3. Consegue alla ammissibilità del ricorso proposto nell’interesse diGiuseppina e [OSCURATO:PERSONA], che la decisione di merito sull’accertamento del fattoe l’attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data diemissione della sentenza di appello (21 marzo 2025). Il decorso del temposuccessivo a tale evento può essere quindi efficacemente computato ai fini delcalcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000,Rv. 217266; Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tomei, Rv. 271965, inmotivazione).Orbene, pur tenendo conto degli eventi processuali che hanno determinato lasospensione del corso della prescrizione (96 giorni in primo grado e 160 in gradodi appello), deve quindi dichiararsi la estinzione del reato commesso il 31 ottobre2017, per la prescrizione intervenuta in data 11 gennaio 2026; oltre due mesiprima che gli atti trasmessi dalla Corte di appello pervenissero (18 marzo 2026)presso la Corte di cassazione.2.4. Né dagli atti sgorga quella evidenza di cause di proscioglimento nel meritoche legittimano la decisione indicata al comma 2 dell’art. 129 cod. proc. pen.2.5. Il secondo motivo di ricorso (dosimetria della sanzione e circostanze2.6. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenzaimpugnata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va annullata senza rinvio,nei loro confronti, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.3. Fondato è altresì il primo motivo di ricorso speso dalla difesa in favore diAnna [OSCURATO:PERSONA], essendosi il reato a lei contestato al capo A (commesso il 7 aprile2016) prescritto il 15 gennaio 2024 (anni 7 mesi sei, oltre 99 giorni di sospensionedel processo in primo grado), ben prima della ultima sospensione disposta in data11 ottobre 2024 nel grado di appello e, pertanto, certamente ben prima della data(21 marzo 2025) della decisione di appello impugnata.3.1. Deve sul punto ricordarsi che è certamente ammissibile il ricorso percassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenutaestinzione del reato per prescrizione, ove maturata prima della sentenzaimpugnata ed erroneamente non dichiarata ex officio dal giudice di merito,integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv.266819 - 01). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 6 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]