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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47595/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Trieste, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per plurime fattispecie aggravate di furti in abitazione e per tentato furto aggravato in abitazione (aventi ad oggetto beni presenti all'interno della medesima cantina di pertinenza dell'abitazione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]).

Avverso la sentenza di secondo grado l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Con il primo motivo si deducono vizi motivazionali, anche in termini di travisamento della prova, con riferimento all'apparato argomentativo inerente alla ritenuta individuazione dell'imputata quale Zr2351) soggetto agente dei furti consumati.

Essa, in particolare, sarebbe avvenuta sulla base di fotogrammi che, a dire della ricorrente, non sarebbero stati tali da rendere possibile la detta individuazione, invece operata da due testimoni, la persona offesa e l'appartenente alla polizia giudiziaria, intervenuti in occasione del tentativo di furto dell'Il giugno 2015.

Con il secondo motivo, invece, si deducono vizi motivazionali in merito alla ritenuta configurabilità del tentativo di furto nonostante l'intervenuto allontanamento dell'imputata dall'abitazione della persona offesa, dopo aver già oltrepassato la relativa recinzione, in forza dell'intervento dello stesso Geottisollecitato dall'abbaiare del proprio cane.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello riportati nella sentenza impugnata (pag. 2 e 3), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 3 e ss.), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

2.1. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi che, in luogo del prospettato travisamento della prova documentale costituita dai fotogrammi la ricorrente, in sostanza, inammissibilmente sindaca la valutazione degli elementi probatori effettuata dai giudici di merito, peraltro in ipotesi di c.d. doppia conforme, a posti alla base dell'accertata individuazione dell'imputata, avvalorata dalle dichiarazioni di due testimoni.

2.2. Non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata altresì la ricorrente ove sindaca l'apparato motivazionale della sentenza impugnata in merito alla ritenuta integrazione della fattispecie tentata.

La Corte territoriale ha difatti argomentato in ragione dell'ennesima introduzione dell'imputata all'interno delle pertinenze dell'abitazione della medesima persona offesa e della di lei desistenza non volontaria ma motivata dall'intervento dello stesso Geotti, sollecitato dall'abbaiare del proprio cane, gi in ragione del quale [OSCURATO:PERSONA] ha invano tentato di allontanarsi dai luoghi a bordo della propria bicitetta, recante nel cestino altri beni provento di furti eseguiti nel medesimo contesto spazio-temporale in offesa di altri soggetti.

Sotto tale ultimo aspetto il ricorso si mostra dunque inammissibile anche per non essersi la censura confrontata con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta integrazione del tentativo.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Trieste, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per plurime fattispecie aggravate di furti in abitazione e per tentato furto aggravato in abitazione (aventi ad oggetto beni presenti all'interno della medesima cantina di pertinenza dell'abitazione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]). Avverso la sentenza di secondo grado l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Con il primo motivo si deducono vizi motivazionali, anche in termini di travisamento della prova, con riferimento all'apparato argomentativo inerente alla ritenuta individuazione dell'imputata quale Zr2351) soggetto agente dei furti consumati. Essa, in particolare, sarebbe avvenuta sulla base di fotogrammi che, a dire della ricorrente, non sarebbero stati tali da rendere possibile la detta individuazione, invece operata da due testimoni, la persona offesa e l'appartenente alla polizia giudiziaria, intervenuti in occasione del tentativo di furto dell'Il giugno 2015. Con il secondo motivo, invece, si deducono vizi motivazionali in merito alla ritenuta configurabilità del tentativo di furto nonostante l'intervenuto allontanamento dell'imputata dall'abitazione della persona offesa, dopo aver già oltrepassato la relativa recinzione, in forza dell'intervento dello stesso Geottisollecitato dall'abbaiare del proprio cane. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello riportati nella sentenza impugnata (pag. 2 e 3), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 3 e ss.), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 2.1. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi che, in luogo del prospettato travisamento della prova documentale costituita dai fotogrammi la ricorrente, in sostanza, inammissibilmente sindaca la valutazione degli elementi probatori effettuata dai giudici di merito, peraltro in ipotesi di c.d. doppia conforme, a posti alla base dell'accertata individuazione dell'imputata, avvalorata dalle dichiarazioni di due testimoni. 2.2. Non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata altresì la ricorrente ove sindaca l'apparato motivazionale della sentenza impugnata in merito alla ritenuta integrazione della fattispecie tentata. La Corte territoriale ha difatti argomentato in ragione dell'ennesima introduzione dell'imputata all'interno delle pertinenze dell'abitazione della medesima persona offesa e della di lei desistenza non volontaria ma motivata dall'intervento dello stesso Geotti, sollecitato dall'abbaiare del proprio cane, gi in ragione del quale [OSCURATO:PERSONA] ha invano tentato di allontanarsi dai luoghi a bordo della propria bicitetta, recante nel cestino altri beni provento di furti eseguiti nel medesimo contesto spazio-temporale in offesa di altri soggetti. Sotto tale ultimo aspetto il ricorso si mostra dunque inammissibile anche per non essersi la censura confrontata con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta integrazione del tentativo. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm
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