CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 32404/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione a [OSCURATO:PERSONA] dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in riferimento al reato di furto aggravato, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402),, che richiama la valutazione complessiva del pregiudizio, puntualmente svolta dalla Corte di merito; Rilevato, pertanto, che non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. ft411. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 111 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente