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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 25227/2026

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ella Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di carenza eillogicità della motivazione, con riferimento alla valutazione della prova posta afondamento del giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per il reato diinvasione di terreni, di cui agli artt. 633, 639-bis, cod. pen., nonché conriferimento al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianzegià dedotte in appello, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa delmerito non consentita in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte dicassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare latenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);che la corte d’appello ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenzadel reato e alla responsabilità del ricorrente, in base al compendio probatoriocompiutamente valutato e scrutinato con argomentazioni logicamente ineccepibilie in tal modo sottratte alla cognizione di questa corte (si vedano pagg. 4 e 5della sentenza impugnata, con riferimento all’istruttoria dibattimentale e agliaccertamenti svolti dai Carabinieri durante le operazioni investigative, nonchéall’esclusione della particolare tenuità del fatto in considerazione della notevoleestensione dell’area oggetto di abusiva occupazione); che, parimenti, i giudicidell’appello hanno escluso la configurabilità della causa di esclusione dellapunibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., facendo leva -in maniera logica enon contraddittoria- alla natura permanente del reato e all’estensionedell’occupazione;considerato che «l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione nonrichiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta aciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'attod'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste afondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi aifini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioniaddotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenutenella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dalgiudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanzadi motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen.» (Sez. 1,n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841 – 01);rimarcato che, in ragione di ciò, la censura di non aver preso in esame tutti isingoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito delladecisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differenteinterpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversavalorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di carenza eillogicità della motivazione, con riferimento alla valutazione della prova posta afondamento del giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per il reato diinvasione di terreni, di cui agli artt. 633, 639-bis, cod. pen., nonché conriferimento al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianzegià dedotte in appello, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa delmerito non consentita in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte dicassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare latenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);che la corte d’appello ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenzadel reato e alla responsabilità del ricorrente, in base al compendio probatoriocompiutamente valutato e scrutinato con argomentazioni logicamente ineccepibilie in tal modo sottratte alla cognizione di questa corte (si vedano pagg. 4 e 5della sentenza impugnata, con riferimento all’istruttoria dibattimentale e agliaccertamenti svolti dai Carabinieri durante le operazioni investigative, nonchéall’esclusione della particolare tenuità del fatto in considerazione della notevoleestensione dell’area oggetto di abusiva occupazione); che, parimenti, i giudicidell’appello hanno escluso la configurabilità della causa di esclusione dellapunibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., facendo leva -in maniera logica enon contraddittoria- alla natura permanente del reato e all’estensionedell’occupazione;considerato che «l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione nonrichiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta aciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'attod'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste afondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi aifini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioniaddotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenutenella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dalgiudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanzadi motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen.» (Sez. 1,n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841 – 01);rimarcato che, in ragione di ciò, la censura di non aver preso in esame tutti isingoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito delladecisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differenteinterpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversavalorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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