CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02970/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01EXQD6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma l'ha assolto dal reato di cui all'art. 612, comma 2 cod. pen., per la particolare tenuità del fatto; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. - è inammissibile poiché, oltre a essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, tende a ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr. Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2