CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22953/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di [OSCURATO:PERSONA] REudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 9 settembre 2022 annullava il provvedimento del giudice per le indagini preliminari con il quale era stato disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen.; il capo di incolpazione si riferiva al fatto che l'indagato, quale lavoratore socialmente utile del Comune di Casal di Principe, aveva percepito l'assegno ASU a seguito della condotta omissiva dei responsabili dell'ente, che non avevano certificato le giornate di effettiva presenza e la corrispondenza tra le ore contrattuali e quelle effettivamente svolte da parte dell'indagato. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che la motivazione del provvedimento impugnato forniva una interpretazione errata circa la qualifica del fatto contestato all'indagato (art. 606 comma lett. b, ed e cod. proc. pen.), oltre ad essere illogica e contraddittoria e ad avere omesso di considerare alcuni fondamentali elementi indiziari; in particolare, dalle note del [OSCURATO:PERSONA].ssa Terranova si ricavava che la condotta dei lavoratori socialmente utili, dei preposti al controllo, dell'intera amministrazione comunale, più volte richiamata a rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, era consapevolmente orientata a garantire ai dipendenti di introitare indebitamente somme di denaro in danno dell'INPS; nonostante i richiami del [OSCURATO:PERSONA], il Comune non aveva provveduto a quanto denunciato, ma anzi, oltre a provvedere ad avvantaggiare i dipendenti infedeli, aveva cercato di coprire le condotte illecite già risultanti dai primi accertamenti svolti dalla PG procedente; il Tribunale del Riesame non avrebbe potuto non fornire un'unica interpretazione logica possibile, e cioè che nel Comune di Casal di Principe la disorganizzazione costituiva l'alibi per mascherare l'esistenza di un vero e proprio sistema truffaldino per favorire i lavoratori socialmente utili. Il Pubblico Ministero rileva che era stato omesso di considerare la paradigmatica vicenda inerente la massiva cancellazione dei dati dal data base del Comune di Casal di Principe, intervenuta quanto talune figure dell'amministrazione comunale erano già al corrente del fatto che erano in corso investigazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA]; neppure era stato considerato che la confusione e l'approssimazione esistente nel Comune di Casal di Principe costituiva una strategia di comodo adottata dai dirigenti per precostituirsi un alibi, come emergeva dalle chat scaricate dal cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (responsabile del settore Personale e Finanziario del Comune) e, in particolare, da quella intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; neanche era stato considerato che l'indagato non aveva mai ottemperato all'obbligo di espletare le 20 ore settimanali; la contraddittorietà ed illogicità della motivazione appariva dal fatto che il Tribunale aveva affermato che "nel caso di specie non risulta possibile neppure dedurre con certezza la non corrispondenza per ciascuna mensilità delle ore integrative effettivamente svolte rispetto a quelle effettivamente pagate", tenuto conto che il riferimento non concerneva gli emolumenti corrisposti all'Inps, ma quelli riconosciuti dal Comune in ragione del rapporto di lavoro con il lavoratore socialmente utile in questione; si poteva poi ricordare come prima delle indagini (ma anche successivamente) alcun indagato avesse mai rappresentato anomalie e discordanze in ordine alle erogazioni percepite a fronte delle reiterate e ingiustificate assenze, ponendo in tal modo in essere una condotta fraudolenta idonea ad indurre in errore l'ente preposto all'erogazione delle somme: il Tribunale non aveva infatti riguardo fornito alcuna spiegazione circa il fatto che, a fronte della corresponsione indebita di somme da parte dell'Inps, nessuno dei beneficiari avesse segnalato l'errore, di fatto serbando quel malizioso comportamento, dolosamente orientato a consumare la truffa. Il Pubblico Ministero osserva inoltre che la motivazione dell'ordinanza impugnata era infondata in diritto: il Tribunale aveva erroneamente sostenuto che la condotta dell'indagato non avrebbe integrato il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. in quanto qualora venga ottenuta l'erogazione da parte dell'Inps dei sussidi previsti per i lavoratori socialmente utili mediante produzione di dichiarazioni false, come quelli ottenuti tramite l'attestazione di un compiacente funzionario comunale non vi è dubbio che il reato sia integrato; se poi la condotta dell'indagato, piuttosto che integrare la norma di cui all'art. 640-bis avesse integrato quella di cui all'art. 316-ter cod. pen., non si comprendeva il motivo per il quale il quantum indebitamente percepito dal lavoratore socialmente utile non dovesse considerarsi nel suo insieme, ma frazionato per le diverse modalità (tanto da integrarsi in tal caso la condotta sanzionata solo in via amministrativa, non superandosi la soglia di punibilità prevista dalla norma de qua), tenuto conto della natura integrativa dell'emolumento concesso dall'Ente previdenziale ai lavoratori socialmente utili, che, seppur erogato in maniera frazionata per i motivi pratici (trattandosi di un quantum che si aggiunge allo stipendio erogato dal Comune), deve considerarsi un beneficio unitario che l'Inps riconosce al soggetto che per un determinato periodo di tempo presta la sua attività presso un ente territoriale come LSU. [OSCURATO:PERSONA] 1 II ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Deve innanzi tutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere - 3 ' comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. (dep. 11/02/2013) Rv. 254893). Deve pertanto essere escluso nel caso in esame che, a fronte della approfondita valutazione contenuta alle pagine 2 e seguenti dell'ordinanza impugnata, nelle quali vengono evidenziati la mancanza di indizi in merito ad un complesso meccanismo truffaldino e il fatto che l'indagato - che in alcune occasioni ha avuto pagamenti superiori rispetto alle ore prestate, ma in altre pagamenti inferiori- dovrebbe rispondere di una mera omissione di informazioni, in sede di ricorso per cassazione si possa sollevare il profilo dell'omessa o mancante motivazione, posto che il giudice del riesame ha comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza; il Pubblico Ministero non chiarisce sulla base di quali elementi si possa affermare che l'indagato fosse a conoscenza della comunicazione delle ore effettuate la cui incombenza spettava ad altri soggetti (i responsabili del servizio); si deve quindi concludere per la manifesta infondatezza delle censure del Pubblico Ministero. P.Q.M. Dichiara inammi