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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28920/2024

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE GENOVAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteieeRt4te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO (0 • "" [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Genova dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di pace di Genova, in ordine al reato di cui all'art. 651 cod. pen., ascritto a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Genova, investito del processo a seguito della suddetta declaratoria di incompetenza, ritenendo la propria incompetenza in ordine al suddetto reato e la competenza del Tribunale, con ordinanza in data 5/02/2024, ha sollevato conflitto negativo di competenza trasmettendo gli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto, con requisitoria scritta, di risolversi il conflitto dichiarando la competenza del Tribunale di Genova. [OSCURATO:PERSONA]

1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice remittente.

Invero, il d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274 ha disciplinato la figura del Giudice di pace penale, assegnando allo stesso la competenza per materia in relazione ad alcuni particolari reati, riconducibili soprattutto a fenomeni di microconflittualità tra privati.

L'art. 4 di detto decreto individua specificamente i reati, disciplinati dal codice penale, la cui competenza è stata devoluta al Giudice di pace.

Tra gli stessi non risulta indicata, tuttavia, la contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen., che pertanto permane di competenza del Tribunale.

2. Va, pertanto, dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Genova, al quale vanno trasmessi gli atti per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Genova, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 9 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE GENOVAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteieeRt4te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO (0 • "" [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Genova dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di pace di Genova, in ordine al reato di cui all'art. 651 cod. pen., ascritto a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Genova, investito del processo a seguito della suddetta declaratoria di incompetenza, ritenendo la propria incompetenza in ordine al suddetto reato e la competenza del Tribunale, con ordinanza in data 5/02/2024, ha sollevato conflitto negativo di competenza trasmettendo gli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto, con requisitoria scritta, di risolversi il conflitto dichiarando la competenza del Tribunale di Genova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice remittente. Invero, il d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 ha disciplinato la figura del Giudice di pace penale, assegnando allo stesso la competenza per materia in relazione ad alcuni particolari reati, riconducibili soprattutto a fenomeni di microconflittualità tra privati. L'art. 4 di detto decreto individua specificamente i reati, disciplinati dal codice penale, la cui competenza è stata devoluta al Giudice di pace. Tra gli stessi non risulta indicata, tuttavia, la contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen., che pertanto permane di competenza del Tribunale. 2. Va, pertanto, dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Genova, al quale vanno trasmessi gli atti per l'ulteriore corso. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Genova, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 9 a
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