CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 07933/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25486/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP . , elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Maglio che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1585/2018 depositata il27.3. 2018. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.2.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. lamentando che questa avesse pagato assegni per complessivi € 419.363,00 a favore di Paolo e [OSCURATO:PERSONA], benché da lei emessi con clausola di intrasferibilità e all’ordine suo proprio e chiedendo la restituzione di tale importo addebitato in conto corrente. Il Tribunale di Milano con sentenza del 23.2.2005 ha respinto la domanda, ritenendo che la Banca avesse pagato regolarmente i titoli ai due prenditori a cui gli assegni erano stati consegnati fiduciariamente in bianco dall’attrice. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, a cui ha resistito la Banca appellata. La Corte di appello di Milano con sentenza 701 del 2007 ha respinto il gravame, confermando la sentenza di primo grado, ritenendo regolare il pagamento ai non legittimati cartolari, tenuto conto della spontanea dazione degli assegni da parte dell’emittente e il lungo tempo trascorso fra l’incasso e i chiarimenti richiesti dalla cliente alla Banca. 3. La Corte di Cassazione, adita dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.11897 ha cassato con rinvio la sentenza di appello, accogliendo i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti gli altri. La ricorrente aveva dedotto: con il primo motivo violazione del r.d. n. 1736 del 1933, art. 43 (c.d. legge assegno) là dove la Corte di merito ha ritenuto la banca esente da responsabilità nonostante avesse pagato due assegni non trasferibili a due illegittimi prenditori; con il secondo motivo, violazione degli artt. 1173, 1176 e 1856 cod.civ., sostenendo che la banca era mandataria della ricorrente stessa, vincolata al rispetto delle pattuizioni di cui al contratto di conto corrente bancario, e tenuta ad eseguire tutte le operazioni relative, con la specifica diligenza richiesta per l'esercizio professionale dell'attività svolta; con il terzo motivo violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., degli artt. 2720 e 2721 cod.civ., dell’art. 43 della legge assegno, dell’art. 1 bis della legge n. 143 del 1991, dell’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, non avendo il giudice a quo posto a fondamento della sua decisione le prove acquisite, e considerando comunque che l'eventuale mandato all'incasso non poteva che risultare dal titolo stesso; con il quarto, violazione dell'art. 1832 cod.civ., là dove la sentenza impugnata trattava di presunzione di tacita approvazione degli estratti conto, regolarmente ricevuti dalla correntista. La Corte ha osservato: «Come è noto, l'art. 43, comma 2, L.A. precisa che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento. Per giurisprudenza consolidata (tra la altre, Cass. N. 12698 del 2003), ove la banca girataria per incasso di assegno munito di clausola di intrasferibilità, abbia eseguito il pagamento nei confronti di un soggetto non creditore, pur legittimato in modo apparente, essa è tenuta ad un nuovo pagamento nei confronti dell'effettivo e legittimo prenditore. Quanto al presunto mandato della odierna ricorrente al P. per l'incasso degli assegni, per giurisprudenza altrettanto consolidata (tra le altre, Cass. n. 13906 del 2005), stante la caratteristica della letteralità del titolo di credito, un'obbligazione cartolare in nome altrui, come appunto il mandato all'incasso, deve necessariamente essere apposta sul titolo stesso, con l'indicazione del soggetto e della sua qualità di rappresentante. E', infine, appena il caso di precisare che la presunzione di tacita approvazione di conto corrente, trascorso il termine semestrale dalla ricezione, riguarda accrediti ed addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non comporta approvazione della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (tra le altre, Cass. n. 12372 del 2006).» 4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per revocazione ex art.391 bis cod.proc.civ. avverso la predetta sentenza n.11897/2014, dichiarato peraltro inammissibile con ordinanza n.16135 del 16.5.2017. 5. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Milano, il giudice del rinvio con sentenza del 27.3.2018 ha riformato la sentenza di primo grado e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 419.363,00 con gli interessi legali dal momento di ciascun addebito al saldo, nonché a restituire le spese di primo grado da essa incassate e a pagare le spese dei quattro gradi del giudizio. 6.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 31.7.2018 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo unico motivo. Con atto notificato il 4.10.2018 ha proposto controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. Entrambe le parti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1223, 2043, 2056 cod.civ. e falsa applicazione dell’art.1224 cod.civ. Secondo la ricorrente, la Corte di appello aveva illegittimamente negato la rivalutazione del debito, ritenuto di valuta, senza tener conto che si trattava di somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, generato da inadempimento contrattuale. 8. Il ricorso è infondato. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva agito per far accertare la responsabilità della Banca per aver pagato illegittimamente i due assegni a Paolo e [OSCURATO:PERSONA] e conseguentemente farla condannare al pagamento della somma di € 419.363,00 oltre accessori. 9. La Corte di appello di Milano, giudice del rinvio, in puntuale applicazione dei principi coniati dalla sentenza n.11987 del 2014 di questa Corte, ha ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] responsabile ex art.43, comma 2, r.d. 21.12.1933, n.1736 (c.d. legge assegno),per aver eseguito il pagamento di assegni non trasferibili (e comunque accertati in giudizio come tali) nei confronti di soggetti non legittimati, assumendola tenuta ad un nuovo pagamento nei confronti dell'effettivo e legittimo prenditore, richiamando all’uopo i principi giurisprudenziali delle pronunce 26.6.2007 n.14712 delle Sezioni Unite, nonché della Sez.3, 25.8.2014 n.18183. Tale responsabilità, che imponeva la reiterazione del pagamento al soggetto legittimato è stata ritenuta contrattuale, ex lege, in virtù del citato richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite, con statuizione non censurata e quindi passata in cosa giudicata e comunque ineccepibile (Sez. U, n. 14712 del 26.6.2007;Sez. U, n. 12477 del 21.5.2018). Nella specie, poi, a quanto risulta dagli atti, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] cumulava le vesti di banca trattaria, legata alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] da convenzione di assegno, e di banca negoziatrice. 9. La Corte non ha affatto condannato la Banca convenuta al risarcimento dei danni ma ha affermato semplicemente la sua responsabilità nei confronti del legittimo prenditore (che era la stessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA]), richiamando il primo principio di diritto forgiato da Cass.11897/2014, trascritto in grassetto a pagina 6 e ribadito a pagina 1, secondo il quale la banca girataria per incasso di assegno munito di clausola di intrasferibilità che abbia eseguito il pagamento nei confronti di un soggetto non creditore, pur legittimato in modo apparente, è tenuta a un nuovo pagamento nei confronti dell’effettivo e legittimo prenditore; quindi la Corte di appello, preso atto degli addebiti, conseguentemente ritenuti illegittimi, operati sul conto corrente dell’attrice , ha condannato la banca al pagamento della esatta somma addebitata con gli interessi legali dal momento dei singoli addebiti. 10. Non può essere quindi invocato il principio secondo il quale l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Sez. 1, n. 26202 del 6.9.2022; Sez. 2, n. 1627 del 19.1.2022; Sez. 3, n. 7948 del 20.4.2020;Sez. 3, n. 13225 del 27.6.2016): fa infatti difetto il presupposto stesso della censura della ricorrente, ossia l’esistenza di una condanna al risarcimento del danno contrattuale. 11. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di € 9.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a