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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 35922/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PALERMO avverso la sentenza del 17/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale DOMENICO A.R.

SECCIA che ha concluso per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello competente; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 17/02/2021 con cui la Corte di Palermo ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello da lui proposto avverso la sentenza in data 12/02/2020 del Tribunale di Palermo.

Deduce:

1.1. "Violazione di legge.

Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza (art. 83, secondo comma, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, e successive modificazioni)".

Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente si duole della inammissibilità dell'appello che assume dichiarata dalla Corte di appello sulla base di calcolo errato circa la scadenza del termine previsto per l'impugnazione della sentenza di primo grado.

Secondo il ricorrente la Corte di appello non ha tenuto conto della sospensione dei termini stabilità dalla normativa emergenziale di contrasto alla pandemia da COVID-19. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Dall'esame degli atti -consentita in ragione della natura processuale della questione in esame- emerge che il tribunale ha pronunciato la sentenza il 12/02/2020, con riserva di novanta giorni per il deposito della motivazione.

Il termine per il deposito della motivazione, dunque, andava a scadere il 12/05/2020.

La motivazione è stata tempestivamente depositata in data 8 maggio 2020.

Sulla base di premessa in fatto -in applicazione dell'art. 544, comma 3, cod.proc.pen. in combinazione con l'art. 585, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.- il termine ordinario per proporre impugnazione avverso la sentenza del tribunale era di 45 giorni, che andavano a scadere il 26 giugno 2020.

1.2. Tale termine, però, va coordinato con la normativa emergenziale, con particolare riguardo all'art. 83, secondo comma, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, secondo il quale "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per [...] per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione [...]".

Successivamente, l'art. 36, primo comma, del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020 n. 40, ha stabilito che "il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'il maggio2020".

1.3. Così delineati la cornice normativa e il dato processuale, va rilevato che il termine per il deposito della motivazione è decorso regolarmente per 25 giorni, ossia dal 12.2.2020 all'8 marzo 2020; è rimasto sospeso, invece, dal 9 marzo 2020 all'il. maggio 2020, per complessivi 64 giorni.

Cessata la sospensione, rimanevano ancora 65 giorni riferibili ai termini di deposito della motivazione, fino alla data del 15 luglio 2020.

Da questa data cominciava a decorrere il già individuato termine di 45 giorni previsto per proporre l'impugnazione.

Da ciò discende che -tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini- l'appello poteva essere tempestivamente proposto entro il 20/09/2020.

Ebbene, l'appello è stato proposto il 18/09/2020, nel rispetto dei termini di legge.

Da ciò la fondatezza del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Palermo per la celebrazione del giudizio.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo.

Così deciso il 12 maggio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PALERMO avverso la sentenza del 17/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale DOMENICO A.R. SECCIA che ha concluso per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello competente; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 17/02/2021 con cui la Corte di Palermo ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello da lui proposto avverso la sentenza in data 12/02/2020 del Tribunale di Palermo. Deduce: 1.1. "Violazione di legge. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza (art. 83, secondo comma, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, e successive modificazioni)". Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente si duole della inammissibilità dell'appello che assume dichiarata dalla Corte di appello sulla base di calcolo errato circa la scadenza del termine previsto per l'impugnazione della sentenza di primo grado. Secondo il ricorrente la Corte di appello non ha tenuto conto della sospensione dei termini stabilità dalla normativa emergenziale di contrasto alla pandemia da COVID-19. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dall'esame degli atti -consentita in ragione della natura processuale della questione in esame- emerge che il tribunale ha pronunciato la sentenza il 12/02/2020, con riserva di novanta giorni per il deposito della motivazione. Il termine per il deposito della motivazione, dunque, andava a scadere il 12/05/2020. La motivazione è stata tempestivamente depositata in data 8 maggio 2020. Sulla base di premessa in fatto -in applicazione dell'art. 544, comma 3, cod.proc.pen. in combinazione con l'art. 585, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.- il termine ordinario per proporre impugnazione avverso la sentenza del tribunale era di 45 giorni, che andavano a scadere il 26 giugno 2020. 1.2. Tale termine, però, va coordinato con la normativa emergenziale, con particolare riguardo all'art. 83, secondo comma, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, secondo il quale "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per [...] per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione [...]". Successivamente, l'art. 36, primo comma, del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020 n. 40, ha stabilito che "il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'il maggio2020". 1.3. Così delineati la cornice normativa e il dato processuale, va rilevato che il termine per il deposito della motivazione è decorso regolarmente per 25 giorni, ossia dal 12.2.2020 all'8 marzo 2020; è rimasto sospeso, invece, dal 9 marzo 2020 all'il. maggio 2020, per complessivi 64 giorni. Cessata la sospensione, rimanevano ancora 65 giorni riferibili ai termini di deposito della motivazione, fino alla data del 15 luglio 2020. Da questa data cominciava a decorrere il già individuato termine di 45 giorni previsto per proporre l'impugnazione. Da ciò discende che -tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini- l'appello poteva essere tempestivamente proposto entro il 20/09/2020. Ebbene, l'appello è stato proposto il 18/09/2020, nel rispetto dei termini di legge. Da ciò la fondatezza del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Palermo per la celebrazione del giudizio. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo. Così deciso il 12 maggio 2022 Il
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