CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33864/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18559-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 439/28/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 09/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2007; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che l'anno d'imposta in contestazione è il 2007 mentre la rettifica riguarda le rimanenze finali al 2006 dato che l'Ufficio ha inteso ridurre il valore delle rimanenze finali del 2006 violando il principio della doppia imposizione perché la stessa somma sarebbe stata oggetto d'imposta per il 2006 e di diminuzione dei componenti negativi di reddito per il 2007 dal momento che le rimanenze finali di un esercizio - ossia componenti positivi di reddito - costituiscono componenti negativi di reddito per l'anno successivo. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 22, 109 e 163 del d.P.R. n. 917 del 1986 in quanto l'avviso di accertamento è scaturito da un controllo avvenuto nel novembre 2007 e quindi Ric. 2021 n. 18559 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- non riguardante il 2006 e il giudice tributario non può estendere la sua cognizione ad annualità non oggetto dell'avviso di accertamento, atteso il principio di autonomia di ciascun periodo d'imposta e la natura impugnatoria del processo tributario. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione; nè l'applicazione di detto criterio implica di per sè la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggior imposta, la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 c.c., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza (Cass. n. 18035 del 2021); in tema di reddito d'impresa, il recupero dei costi in base al criterio di competenza temporale non determina una duplicazione di imposta in quanto la dichiarazione del costo in una determinata annualità consente l'accertamento dell'Ufficio sulla base del corretto impiego di detto criterio, non essendo consentito al contribuente di scegliere il periodo in cui registrare le passività secondo la propria convenienza, così da alterare i risultati economici dell'esercizio, mentre, in caso di effettivo pagamento per due volte della medesima imposta, Ric. 2021 n. 18559 sez. MT - ud. 19-10-2022 -3- dispone dei rimedi ordinamentali della dichiarazione integrativa e del rimborso (Cass. n. 15019 del 2020); in tema di imposte sui redditi d'impresa, i costi sostenuti dopo la chiusura dell'esercizio contabile di riferimento, ma incidenti sul ricavo netto determinato dalle operazioni dell'anno già definito (nella specie, storno di provvigioni su incentivi indebitamente corrisposti dalle case madri, le quali, nell'anno successivo, avevano revocato formalmente il mandato), costituiscono elementi di rettifica del bilancio dell'anno precedente, sicché concorrono a formare il reddito d'impresa ed incidono legittimamente in flessione sullo stesso tutte le volte in cui siano divenuti noti, in quanto certi e precisi nell'ammontare, prima della delibera di approvazione del risultato d'esercizio (Cass. n. 10903 del 2015). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta a tali principi laddove per un verso ha ragionevolmente considerato che l'accertamento compiuto nel corso del 2007 non potesse che riferirsi al 2006 non essendo ancora terminato l'anno 2007 al momento dell'accertamento (novembre 2007) e per un altro verso ha fatto corretta applicazione del principio del divieto della doppia imposizione perché l'accertamento compiuto, riferendosi al 2006 pur avendo l'avviso di accertamento ad oggetto l'anno d'imposta 2007, fa sì che la stessa somma sia stata oggetto d'imposta per il 2006 e di diminuzione dei componenti negativi di reddito per il 2007. Per il resto la doglianza della parte ricorrente, pur formalmente volta a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investe nella sostanza il merito della lite mirando a contestare la valutazione della prova effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] e quindi è insuscettibile di essere valutata in Cassazione, in quanto con il ricorso per Ric. 2021 n. 18559 sez. MT - ud. 19-10-2022 -4- cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Pertanto, il motivo di impugnazione è infondato e il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.27 ottobre 2021, n. 30191). P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compens