CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45023/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica e circostanziale del reato di cui al capo A) dell'imputazione, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, a fronte della corretta sussunzione del fatto, per come ricostruito, nel tto di furto consumato e pluriaggravato, il ricorrente insiste sul punto basandosi su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive (si veda, in particolare, pag. 2); considerato che anche il secondo motivo, inerente alla qualificazione giuridica del fatto di reato di cui al capo B), è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente inquadrato il fatto, per come ricostruito, nell'ipotesi di cui agli artt. 56 e 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); osservato che l'ultimo motivo, che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, degli elementi di fatto a sostegno delle censure e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10