CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31134/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, omettendo di confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata - che ha specificato che al ricorrente non è contestata la cessione - reitera le medesime censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagine 5 della sentenza); ritenuto, in particolare, che con motivazione immune da vizi è stata esclusa la destinazione all'uso personale della sostanza, avuto riguardo alle modalità di presentazione della stessa ed alle circostanze della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno