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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13887/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 39445_22 Letta la memoria difensiva dell'imputato con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 291 bis, comma 1 e 296 D.P.R. n. 43/1973, - con il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione al travisamento della prova (riconoscimento fotografico da parte di [OSCURATO:PERSONA]) - non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo della medesima censura già vagliata e disattesa dal giudice dell'impugnazione e volta da una alternativa ricostruzione del fatto.

La Corte territoriale ha condiviso le argomentazioni del primo giudice che aveva argomentato come l'imputato fosse l'effettivo utilizzatore del capannone ove era stato rivenuto l'ingente quantitativo dì TLE, locato a falso nome Iacona, a seguito di riconoscimento fotografico da parte della proprietaria Cioffi, riconoscimento atipico che si fondava sulla attendibilità della fonte dichiarativa (Sez. 2 n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585 - 01; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 - 01), e sulle dichiarazioni del teste Fiorini che aveva riferito che proprio il Riccio talvolta si era recato a versare il canone di locazione presso l'agenzia immobiliare.

Quanto alla ritenuta applicazione della recidiva, contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata, seppur con motivazione succinta, ha argomentato la maggiore pericolosità in capo all'imputato derivante dalle modalità del fatto (cfr. pag. 4) e dai gravi e specifici precedenti penali.

Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata.

Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen.(prima della pronuncia della Corte costituzionale n. 185 del 2005), è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Proprio con richiamo alla omogeneità dei reati oggetto della recidiva e alle modalità del fatto, ha ancorato il giudizio di maggiore pericolosità, sicchè, contrariamente all'assunto difensivo, ha positivamente individuato e dato atto delle ragioni per operare l'aumento di pena previsto dalla menzionata aggravante.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 39445_22 Letta la memoria difensiva dell'imputato con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso. Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 291 bis, comma 1 e 296 D.P.R. n. 43/1973, - con il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione al travisamento della prova (riconoscimento fotografico da parte di [OSCURATO:PERSONA]) - non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo della medesima censura già vagliata e disattesa dal giudice dell'impugnazione e volta da una alternativa ricostruzione del fatto. La Corte territoriale ha condiviso le argomentazioni del primo giudice che aveva argomentato come l'imputato fosse l'effettivo utilizzatore del capannone ove era stato rivenuto l'ingente quantitativo dì TLE, locato a falso nome Iacona, a seguito di riconoscimento fotografico da parte della proprietaria Cioffi, riconoscimento atipico che si fondava sulla attendibilità della fonte dichiarativa (Sez. 2 n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585 - 01; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 - 01), e sulle dichiarazioni del teste Fiorini che aveva riferito che proprio il Riccio talvolta si era recato a versare il canone di locazione presso l'agenzia immobiliare. Quanto alla ritenuta applicazione della recidiva, contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata, seppur con motivazione succinta, ha argomentato la maggiore pericolosità in capo all'imputato derivante dalle modalità del fatto (cfr. pag. 4) e dai gravi e specifici precedenti penali. Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen.(prima della pronuncia della Corte costituzionale n. 185 del 2005), è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Proprio con richiamo alla omogeneità dei reati oggetto della recidiva e alle modalità del fatto, ha ancorato il giudizio di maggiore pericolosità, sicchè, contrariamente all'assunto difensivo, ha positivamente individuato e dato atto delle ragioni per operare l'aumento di pena previsto dalla menzionata aggravante. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 20
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