CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 10257/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale in data 3 novembre 2021 la Corte d'appello di Palermo, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal G.u.p. del Tribunale di Marsala in relazione a delitti p. e p. degli artt.624 e 625, n. 2 e 7 cod. pen. Il ricorso consta un unico motivo con il quale il ricorrente si duole, per vizio di motivazione e travisamento della prova, in relazione al punto concernente la erronea applicazione dell'art. 625, n. 2 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 2.2. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto vi è la prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, il ricorrente ritiene che non ricorra l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen. perché sostiene che una semplice manipolazione, seppur posta tramite una forzatura della cosa, tuttavia non implichi alcun danno, lasciando altresì immutata la sua destinazione. Di converso, la consolidata e qui condivisa giurisprudenza di legittimità ha ribadito che in tema di furto di energia elettrica è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., qualora la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allaccio diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento per distacco dei fili conduttori (Sez. 4, 23.11.2012, n. 23660) 3. Alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della casa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell