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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2025

Cassazione n. 18798/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 787/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11868/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul procedimento iscritto d’ufficio per la correzione dell’errore materiale contenuto nel ruolo di udienza relativo al ricorso n. 34737/2024 proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed erroneamente iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 aprile 1964; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore; dato atto che il difensore, al quale è stato dato avviso dell’odierna udienza, non fatto pervenire alcuna richiesta o memoria. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale ha pronunciato, rigettandoli, sui ricorsi congiunti proposti, con unico atto a firma del comune difensore, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 ottobre 1958, avverso la sentenza del 19/03/2014 della Corte di appello di Roma, ed iscritti al numero 34737/2024 del registro generale di questa Corte; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18798/2025 Roma, lì, 20/05/2025 2.in sede di iscrizione a ruolo dei ricorsi, è stato erroneamente indicato quale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 aprile 1964; 3.si tratta di evidente errore materiale cui si deve rimediare provvedendo alla corretta iscrizione a ruolo del nome di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in luogo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 aprile 1964; 4.sicché, in corrispondenza del numero di registro generale penale n. 34737/2024, in luogo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 aprile 1964, deve intendersi iscritto e conseguentemente leggersi il nome di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] il cui difensore di fiducia è stato correttamente avvisato della celebrazione dell’udienza quale sottoscrittore del ricorso presentato nell’interesse del suo effettivo assistito; 5.ed invero, al difensore di fiducia, unico sottoscrittore dei ricorsi congiuntamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato dato tempestivo avviso dell'udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 610, comma quinto, cod. proc. pen., con l’indicazione del numero di registro generale del procedimento, il nominativo del secondo imputato ([OSCURATO:PERSONA]) e la data dell’udienza stessa (20 febbraio 2025), tutte indicazioni in presenza delle quali è priva di rilievo la circostanza dell’erronea indicazione del nominativo di uno dei due ricorrenti, non integrando tale errore alcuna delle tassative nullità previste dalla legge (Sez. 2, n. 32880 del 04/07/2012, Bontempo, Rv. 252936 - 01); 6.Pertanto, il ruolo di pubblica udienza relativo al procedimento penale n. 34737/2024 deve essere corretto nel senso che, in luogo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], deve intendersi iscritto e deve leggersi il nome di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].

P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza relativo al ricorso n. 34737/2024, nel senso che, ove è scritto "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]" deve leggersi "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso in Roma, il 15/05/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 787/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11868/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul procedimento iscritto d’ufficio per la correzione dell’errore materiale contenuto nel ruolo di udienza relativo al ricorso n. 34737/2024 proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed erroneamente iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 aprile 1964; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore; dato atto che il difensore, al quale è stato dato avviso dell’odierna udienza, non fatto pervenire alcuna richiesta o memoria. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale ha pronunciato, rigettandoli, sui ricorsi congiunti proposti, con unico atto a firma del comune difensore, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 ottobre 1958, avverso la sentenza del 19/03/2014 della Corte di appello di Roma, ed iscritti al numero 34737/2024 del registro generale di questa Corte; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18798/2025 Roma, lì, 20/05/2025 2.in sede di iscrizione a ruolo dei ricorsi, è stato erroneamente indicato quale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 aprile 1964; 3.si tratta di evidente errore materiale cui si deve rimediare provvedendo alla corretta iscrizione a ruolo del nome di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in luogo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 aprile 1964; 4.sicché, in corrispondenza del numero di registro generale penale n. 34737/2024, in luogo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 aprile 1964, deve intendersi iscritto e conseguentemente leggersi il nome di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] il cui difensore di fiducia è stato correttamente avvisato della celebrazione dell’udienza quale sottoscrittore del ricorso presentato nell’interesse del suo effettivo assistito; 5.ed invero, al difensore di fiducia, unico sottoscrittore dei ricorsi congiuntamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato dato tempestivo avviso dell'udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 610, comma quinto, cod. proc. pen., con l’indicazione del numero di registro generale del procedimento, il nominativo del secondo imputato ([OSCURATO:PERSONA]) e la data dell’udienza stessa (20 febbraio 2025), tutte indicazioni in presenza delle quali è priva di rilievo la circostanza dell’erronea indicazione del nominativo di uno dei due ricorrenti, non integrando tale errore alcuna delle tassative nullità previste dalla legge (Sez. 2, n. 32880 del 04/07/2012, Bontempo, Rv. 252936 - 01); 6.Pertanto, il ruolo di pubblica udienza relativo al procedimento penale n. 34737/2024 deve essere corretto nel senso che, in luogo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], deve intendersi iscritto e deve leggersi il nome di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza relativo al ricorso n. 34737/2024, nel senso che, ove è scritto "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]" deve leggersi "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]”. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il 15/05/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci
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