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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2025

Cassazione n. 33145/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 488/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – 01/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] Valiante - Relatore - R.G.N. 5175/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell’imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello riaffermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], maggiore dell’Esercito, in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, a titolo di duplice diserzione impropria (art. 148, n. 2, cod. pen. mil. pace), perché: [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33145/2025 Roma, lì, 07/10/2025 - [OSCURATO:PERSONA] non si ripresentava al Reparto di appartenenza, alla scadenza (ore 24.00 del 5 novembre 2019) della licenza ordinaria già concessagli, e nei cinque giorni successivi, rimanendovi ingiustificatamente assente sino al 1° maggio 2020, data della sospensione disciplinare dall’impiego (capo A della rubrica); - né si ripresentava al Reparto alla data di cessazione della sospensione disciplinare (1° agosto 2020) e nei cinque giorni successivi, rimanendovi ingiustificatamente assente sino al 18 ottobre 2021 (capo B).

2. Secondo la ricostruzione giudiziale, il congedo straordinario, già concesso al militare per prestare assistenza ai suoceri (in considerazione del fatto che entrambi fossero soggetti con disabilità, non adeguatamente fronteggiabile dalla sola coniuge dell’imputato, figlia unica), doveva ritenersi esaurito con la morte del padre della consorte; sicché, decorsi i residui giorni di licenza ancora a disposizione dell’interessato, quest’ultimo (a far data, appunto, dal 6 novembre 2019) avrebbe dovuto riprendere servizio, come non avvenuto neppure nei cinque giorni successivi, nonostante il Colonnello comandante di Reparto avesse tempestivamente, con plurimi messaggi e con comunicazione formale, rappresentato all’interessato la nuova situazione e gli avesse intimato di ripresentarsi in ufficio.

La condizione di assenza ingiustificata tornava a configurarsi una volta venuta meno la sospensione disciplinare di cui sopra, perdurando per i cinque giorni successivi e sino alla diversa regolamentazione, entrata in vigore il 18 ottobre 2021, degli obblighi di servizio dei lavoratori in regime COVID-19.

3. L’imputato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo.

Il ricorso è articolato in quattro motivi, di seguito illustrati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525 cod. proc. pen., per avere il Tribunale militare, dopo la variazione di composizione del collegio, provveduto ad assumere nuove prove ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., e proceduto quindi alla deliberazione, senza avere previamente disposto la rinnovazione delle prove già espletate e senza avere dato alle parti la possibilità di interloquire sul punto.

Al riguardo era stato formulato motivo di appello, della cui reiezione il ricorrente parimenti si duole.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al reato di cui al capo A).

I giudici di merito avrebbero errato nel disconoscere che il congedo straordinario era stato concesso per assistere sia l’uno che l’altro suocero, e non poteva affatto dirsi decaduto con la morte di uno solo di essi.

Onde la liceità della sua assenza dal servizio nel periodo oggetto di contestazione.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al reato di cui al capo B).

I giudici di merito avrebbero trascurato il fatto che l’imputato, anche dopo la cessazione della sospensione disciplinare, aveva comunicato al [OSCURATO:PERSONA] il suo intendimento di continuare a fruire del congedo straordinario (in particolare, con la missiva 4 settembre 2020, dal giudice a quo fraintesa e male interpretata), da lui ritenuto perfettamente vigente.

Onde la liceità della sua assenza dal servizio nel periodo ulteriore.

3.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

In particolare, il preteso elemento ostativo (l’esistenza, a suo carico, di precedenti penali e giudiziari) sarebbe stato valutato due volte, ai fini del diniego delle anzidette circostanze e ai fini della pena, e tale bis in idem non sarebbe consentito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Secondo l’insegnamento impartito da questa Corte, a Sezioni Unite (n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754), la disposizione di cui all'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. non comporta la necessità di rinnovare formalmente, a pena di nullità, le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen., poiché i provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversa- mente composto conservano efficacia, se non espressamente modificati o revocati, e le prove in precedenza assunte restano utilizzabili; la garanzia dell’immutabilità del giudice attribuisce, piuttosto, alle parti il diritto di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione dell’organo giudicante, le facoltà previste dalle predette disposizioni, tra cui quella di avanzare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate, e altresì quella di ottenere, nei limiti precisati nella citata pronuncia di legittimità, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione.

Sulla consistenza di questi limiti incide ora l’art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 30, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a mente del quale «Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva.

In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze».

La novella legislativa – nel conformare, in senso ampliativo, il diritto della parte di ottenere la rinnovazione della prova dichiarativa già acquisita – ha così codificato anche l’indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale la rinnovazione istruttoria non è processualmente dovuta, ma resta subordinata all’iniziativa della parte interessata (senza pregiudizio del potere del giudice di disporla d’ufficio, se da lui ritenuto necessario), sicché il processo ben può essere definito mediante lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione, con specifico riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché, come nel caso di specie, non richiesta dalla difesa interessata.

2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati.

2.1. La sentenza impugnata è ineccepibile, nella parte in cui vi si rileva – a proposito del reato di cui al capo A) – che il Comandante di reparto aveva dichiarato esaurito, con la morte del suocero dell’imputato, il congedo extra ordinem di cui questi beneficiava, sicché aveva intimato a [OSCURATO:PERSONA], formalmente e reiteratamente, di rientrare in servizio, una volta spirato l’ulteriore periodo di licenza ancora fruibile dall’Ufficiale.

L’ordine che imponeva la ripresa del servizio, di cui l’imputato era a perfetta conoscenza, non risultava palesemente illegittimo e, se dal destinatario ritenuto viziato, o altrimenti ingiustificato, poteva semmai essere da lui impugnato, in via amministrativa interna o in sede giurisdizionale.

L’imputato non poteva, viceversa, trasgredire impunemente l’ordine, e in particolare non poteva trasgredirlo se non incorrendo, decorso il periodo legale di tolleranza, nel reato di diserzione impropria, che incrimina appunto la condotta del militare che, in assenza di «giusto motivo», non si presenti al reparto di appartenenza nei cinque giorni successivi alla data stabilita di rientro da un periodo di licenza o altra legittima assenza (Sez. 1, n. 11256 del 23/11/2021, dep. 2022, Saulino, Rv. 283087-01; Sez. 1, n. 2000 del 16/03/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215923-01; Sez. 1, n. 13999 del 08/11/1999, Maiorano, Rv. 214826-01).

Il sindacato del militare inferiore in grado sulla legittimità dell’ordine ricevuto è, del resto, eccezionalmente ammesso nelle sole ipotesi, di cui all’art. 1349, comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (già art. 4, quarto comma, legge 11 luglio 1979, n. 382), di ordine manifestamente rivolto contro le Istituzioni dello Stato, o la cui esecuzione costituisca comunque manifestamente reato (tra le molte, Sez. 1, n. 3339 del 13/12/2011, dep. 2012, Fusco, Rv. 251838-01), qui chiaramente non sussistenti.

Il che comporta anche l’impossibilità di addurre la pretesa illegittimità dell’ordine in discorso (di rientro in servizio, per esaurimento della licenza) quale «giusto motivo» per inficiarne l’effettività e la cogenza.

2.2. Le medesime considerazioni valgono a proposito del reato di cui al capo B).

Come puntualmente evidenziato dalla Corte militare di appello, il militare – per lo speciale rapporto di fedeltà all’Istituzione che ne caratterizza lo status, implicante un vincolo rafforzato di dipendenza gerarchica e di disciplina – non è arbitro della propria posizione rispetto agli obblighi di servizio.

Egli deve sottostare, al riguardo, alle disposizioni superiori non manifestamente criminose, salvo impugnarle nelle forme di rito se ritenute lesive dei suoi diritti ed interessi, ma senza potere nelle more invocare, per ciò solo, alcun «giusto motivo» per sospenderne o rimandarne l’esecuzione.

Il mancato rientro in servizio di [OSCURATO:PERSONA], protratto oltre il quinto giorno da quello ulteriormente prefisso, coincidente con la cessazione degli effetti della causa subentrata di legittima assenza (la sospensione disciplinare), è stato quindi ineccepibilmente ricondotto, dal giudice di merito, in seno alla fattispecie di diserzione impropria contestata.

3. Il quarto motivo di ricorso è infondato, posto che, per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, a n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904-03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378-01; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425-01), ai fini della determinazione della pena il giudice può tenere conto, più volte, del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem.

Immune da vizi è, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, e per il fatto che, essa fa riferimento ai medesimi elementi indicativi della negativa personalità dell’imputato, riflessa dall’esistenza di plurimi precedenti penali a suo carico, sia per determinare la pena in misura superiore al minimo di legge, sia per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto – a quest’ultimo riguardo – precedenti penali ritenuti, con giudizio di fatto qui insindacabile, espressivi di protratta riottosità al rispetto delle regole.

4. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto, alla stregua delle considerazioni che precedono.

Segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 01/07/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 488/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – 01/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] Valiante - Relatore - R.G.N. 5175/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell’imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello riaffermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], maggiore dell’Esercito, in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, a titolo di duplice diserzione impropria (art. 148, n. 2, cod. pen. mil. pace), perché: [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33145/2025 Roma, lì, 07/10/2025 - [OSCURATO:PERSONA] non si ripresentava al Reparto di appartenenza, alla scadenza (ore 24.00 del 5 novembre 2019) della licenza ordinaria già concessagli, e nei cinque giorni successivi, rimanendovi ingiustificatamente assente sino al 1° maggio 2020, data della sospensione disciplinare dall’impiego (capo A della rubrica); - né si ripresentava al Reparto alla data di cessazione della sospensione disciplinare (1° agosto 2020) e nei cinque giorni successivi, rimanendovi ingiustificatamente assente sino al 18 ottobre 2021 (capo B). 2. Secondo la ricostruzione giudiziale, il congedo straordinario, già concesso al militare per prestare assistenza ai suoceri (in considerazione del fatto che entrambi fossero soggetti con disabilità, non adeguatamente fronteggiabile dalla sola coniuge dell’imputato, figlia unica), doveva ritenersi esaurito con la morte del padre della consorte; sicché, decorsi i residui giorni di licenza ancora a disposizione dell’interessato, quest’ultimo (a far data, appunto, dal 6 novembre 2019) avrebbe dovuto riprendere servizio, come non avvenuto neppure nei cinque giorni successivi, nonostante il Colonnello comandante di Reparto avesse tempestivamente, con plurimi messaggi e con comunicazione formale, rappresentato all’interessato la nuova situazione e gli avesse intimato di ripresentarsi in ufficio. La condizione di assenza ingiustificata tornava a configurarsi una volta venuta meno la sospensione disciplinare di cui sopra, perdurando per i cinque giorni successivi e sino alla diversa regolamentazione, entrata in vigore il 18 ottobre 2021, degli obblighi di servizio dei lavoratori in regime COVID-19. 3. L’imputato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo. Il ricorso è articolato in quattro motivi, di seguito illustrati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525 cod. proc. pen., per avere il Tribunale militare, dopo la variazione di composizione del collegio, provveduto ad assumere nuove prove ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., e proceduto quindi alla deliberazione, senza avere previamente disposto la rinnovazione delle prove già espletate e senza avere dato alle parti la possibilità di interloquire sul punto. Al riguardo era stato formulato motivo di appello, della cui reiezione il ricorrente parimenti si duole. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al reato di cui al capo A). I giudici di merito avrebbero errato nel disconoscere che il congedo straordinario era stato concesso per assistere sia l’uno che l’altro suocero, e non poteva affatto dirsi decaduto con la morte di uno solo di essi. Onde la liceità della sua assenza dal servizio nel periodo oggetto di contestazione. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al reato di cui al capo B). I giudici di merito avrebbero trascurato il fatto che l’imputato, anche dopo la cessazione della sospensione disciplinare, aveva comunicato al [OSCURATO:PERSONA] il suo intendimento di continuare a fruire del congedo straordinario (in particolare, con la missiva 4 settembre 2020, dal giudice a quo fraintesa e male interpretata), da lui ritenuto perfettamente vigente. Onde la liceità della sua assenza dal servizio nel periodo ulteriore. 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. In particolare, il preteso elemento ostativo (l’esistenza, a suo carico, di precedenti penali e giudiziari) sarebbe stato valutato due volte, ai fini del diniego delle anzidette circostanze e ai fini della pena, e tale bis in idem non sarebbe consentito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo l’insegnamento impartito da questa Corte, a Sezioni Unite (n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754), la disposizione di cui all'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. non comporta la necessità di rinnovare formalmente, a pena di nullità, le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen., poiché i provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversa- mente composto conservano efficacia, se non espressamente modificati o revocati, e le prove in precedenza assunte restano utilizzabili; la garanzia dell’immutabilità del giudice attribuisce, piuttosto, alle parti il diritto di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione dell’organo giudicante, le facoltà previste dalle predette disposizioni, tra cui quella di avanzare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate, e altresì quella di ottenere, nei limiti precisati nella citata pronuncia di legittimità, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione. Sulla consistenza di questi limiti incide ora l’art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 30, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a mente del quale «Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze». La novella legislativa – nel conformare, in senso ampliativo, il diritto della parte di ottenere la rinnovazione della prova dichiarativa già acquisita – ha così codificato anche l’indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale la rinnovazione istruttoria non è processualmente dovuta, ma resta subordinata all’iniziativa della parte interessata (senza pregiudizio del potere del giudice di disporla d’ufficio, se da lui ritenuto necessario), sicché il processo ben può essere definito mediante lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione, con specifico riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché, come nel caso di specie, non richiesta dalla difesa interessata. 2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati. 2.1. La sentenza impugnata è ineccepibile, nella parte in cui vi si rileva – a proposito del reato di cui al capo A) – che il Comandante di reparto aveva dichiarato esaurito, con la morte del suocero dell’imputato, il congedo extra ordinem di cui questi beneficiava, sicché aveva intimato a [OSCURATO:PERSONA], formalmente e reiteratamente, di rientrare in servizio, una volta spirato l’ulteriore periodo di licenza ancora fruibile dall’Ufficiale. L’ordine che imponeva la ripresa del servizio, di cui l’imputato era a perfetta conoscenza, non risultava palesemente illegittimo e, se dal destinatario ritenuto viziato, o altrimenti ingiustificato, poteva semmai essere da lui impugnato, in via amministrativa interna o in sede giurisdizionale. L’imputato non poteva, viceversa, trasgredire impunemente l’ordine, e in particolare non poteva trasgredirlo se non incorrendo, decorso il periodo legale di tolleranza, nel reato di diserzione impropria, che incrimina appunto la condotta del militare che, in assenza di «giusto motivo», non si presenti al reparto di appartenenza nei cinque giorni successivi alla data stabilita di rientro da un periodo di licenza o altra legittima assenza (Sez. 1, n. 11256 del 23/11/2021, dep. 2022, Saulino, Rv. 283087-01; Sez. 1, n. 2000 del 16/03/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215923-01; Sez. 1, n. 13999 del 08/11/1999, Maiorano, Rv. 214826-01). Il sindacato del militare inferiore in grado sulla legittimità dell’ordine ricevuto è, del resto, eccezionalmente ammesso nelle sole ipotesi, di cui all’art. 1349, comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (già art. 4, quarto comma, legge 11 luglio 1979, n. 382), di ordine manifestamente rivolto contro le Istituzioni dello Stato, o la cui esecuzione costituisca comunque manifestamente reato (tra le molte, Sez. 1, n. 3339 del 13/12/2011, dep. 2012, Fusco, Rv. 251838-01), qui chiaramente non sussistenti. Il che comporta anche l’impossibilità di addurre la pretesa illegittimità dell’ordine in discorso (di rientro in servizio, per esaurimento della licenza) quale «giusto motivo» per inficiarne l’effettività e la cogenza. 2.2. Le medesime considerazioni valgono a proposito del reato di cui al capo B). Come puntualmente evidenziato dalla Corte militare di appello, il militare – per lo speciale rapporto di fedeltà all’Istituzione che ne caratterizza lo status, implicante un vincolo rafforzato di dipendenza gerarchica e di disciplina – non è arbitro della propria posizione rispetto agli obblighi di servizio. Egli deve sottostare, al riguardo, alle disposizioni superiori non manifestamente criminose, salvo impugnarle nelle forme di rito se ritenute lesive dei suoi diritti ed interessi, ma senza potere nelle more invocare, per ciò solo, alcun «giusto motivo» per sospenderne o rimandarne l’esecuzione. Il mancato rientro in servizio di [OSCURATO:PERSONA], protratto oltre il quinto giorno da quello ulteriormente prefisso, coincidente con la cessazione degli effetti della causa subentrata di legittima assenza (la sospensione disciplinare), è stato quindi ineccepibilmente ricondotto, dal giudice di merito, in seno alla fattispecie di diserzione impropria contestata. 3. Il quarto motivo di ricorso è infondato, posto che, per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, a n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904-03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378-01; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425-01), ai fini della determinazione della pena il giudice può tenere conto, più volte, del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem. Immune da vizi è, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, e per il fatto che, essa fa riferimento ai medesimi elementi indicativi della negativa personalità dell’imputato, riflessa dall’esistenza di plurimi precedenti penali a suo carico, sia per determinare la pena in misura superiore al minimo di legge, sia per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto – a quest’ultimo riguardo – precedenti penali ritenuti, con giudizio di fatto qui insindacabile, espressivi di protratta riottosità al rispetto delle regole. 4. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto, alla stregua delle considerazioni che precedono. Segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/07/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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