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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10464/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Avvocatura Generale dello Stato, presso icui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.RICORRENTEcontroWALDBOTH ANDREAS – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliatoin Bolzano, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato ilproprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso l’ordinanza n. 51 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Trento, sezionedistaccata di Bolzano,udita la relazione nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoreData pubblicazione 21/04/2026generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso,RILEVATO CHE1.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], al fine di realizzare opere edilizie di pubblicointeresse, provvedeva con delibera del 20.9.2020 e con decreto n. 5191/2020(rettificato con decreto n. 11214/2020) dell’Assessore provinciale competente ariclassificare nel piano urbanistico l’ex zona produttiva “Burfrieden” come zonaper attrezzature pubbliche (cfr. ricorso, pagg. 1 - 2).A seguito dell’approvazione del progetto di massima la Giunta municipale delComune di [OSCURATO:PERSONA] dava avvio alla procedura di esproprio con deliberadel 2.11.2021 ai sensi dell’art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzanon. 10/1991 (cfr. ricorso, pag. 2).Indi il Comune, con decreto di stima n. 2296 del 27.7.2022, dichiarava lapubblica utilità dell’opera e stabiliva – pur in considerazione della necessità ditener conto della fascia di rispetto ferroviaria - in euro 75,00 a mq. l’indennitàdi espropriazione delle p.f. 18/5 e 18/11 e della p.e. 45, tutte nel C.C. di PonteGardena (cfr. ricorso, pag. 2).Segnatamente la stima del terreno della p.e. 45, di proprietà di AndreasWaldboth, era pari ad euro 3.000,00 (cfr. ricorso, pag. 2).2.

Con ricorso ex artt. 702 bis ss. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] convenivadinanzi alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, il [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 3).Chiedeva, in opposizione alla stima, determinarsi la giusta e adeguataindennità di espropriazione in relazione al valore di mercato.3.

Si costituiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA].Instava per il rigetto dell’opposizione.Numero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/20264.

Il nominato c.t.u. depositava la propria relazione; i consulenti di parteData pubblicazione 21/04/2026depositavano le loro osservazioni; il c.t.u. depositava la relazione definitiva il31.1.2024.5.

Con ordinanza n. 51 del 3.2.2025 la Corte d’appello di Trento, sezionedistaccata di Bolzano, accoglieva l’opposizione, determinava in euro 11.200,00l’indennità dovuta all’opponente per l’espropriazione della particella ed. 45 disua proprietà, con gli interessi legali come da motivazione; condannava ilComune alle spese di lite.Premetteva la Corte di Bolzano, con riferimento alla situazione urbanistica,che il c.t.u. aveva rilevato che “le particelle contigue 45, 18/5 e 19/2 del C.C. diPonte Gardena [erano] classificate nel piano urbanistico del Comune (…) come zona per attrezzature pubbliche - amministrazione e servizi pubblici ” (cosìordinanza impugnata, pag. 10).Premetteva altresì che il consulente d’ufficio aveva rilevato che l’areaespropriata, antecedentemente alla sua classificazione come “zona peredificabile, precisamente come zona produttiva “D1” (“Burgfrieden”)” (cosìordinanza impugnata, pag. 10).Indi evidenziava che, ai fini della determinazione dell’indennità diespropriazione, occorreva prescindere dalla destinazione dell’area a “zona perdestinazione imposta in vista dell’esproprio e perciò sostanziante un “vincoloespropriativo”, e occorreva far riferimento alla destinazione precedente (“Zonaproduttiva “D1” (“Burgfrieden”)”) (cfr. ordinanza impugnata, pag. 10).Evidenziava dunque che doveva reputarsi corretta la classificazione dell’areacome “edificabile”, quale operata dall’ausiliario d’ufficio.Numero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026Data pubblicazione 21/04/2026Evidenziava poi che poteva essere senz’altro recepito il valore di euro 280,00a mq. indicato dal c.t.u., siccome l’anzidetto importo derivava “ dall’equivalenteche potrebbe essere generato da una possibile edificazione residenziale, poichéle aree vanno prese per un futuro sviluppo delle zone residenziali della località (CTU, p. 16)” (cfr. ordinanza impugnata, pag. 11).Evidenziava al contempo che il consulente d’ufficio aveva “giustamente decisodi determinare il valore di mercato sulla base dell’equivalente ottenibileimpugnata, pag. 12).6.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA];ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguentestatuizione.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese e con condanna dellacontroparte ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ.7.

Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni; ha chiesto rigettarsi ilricorso.Il controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE8.

Va dato atto previamente che l’impugnata ordinanza è stata depositata incancelleria in data 3 febbraio 2025 (cfr. peraltro in tal senso controricorso, pag.1; memoria controricorrente pag. 1).

E che il ricorso è stato notificato a mezzop.e.c. in data (venerdì) 4 aprile 2025.Il ricorso, dunque ed in ogni caso, è stato notificato tempestivamente.9.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “nullità processuale dellasentenza per motivazione contraddittoria, sub specie di contrasto irriducibile traNumero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026Data pubblicazione 21/04/2026affermazioni inconciliabili.

Violazione dell’obbligo di motivazione previsto in viagenerale dall’art. 111, comma 6, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.” (così ricorso, pag. 11).Deduce che la motivazione dell’impugnato è inficiata da “un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” (cfr. ricorso, pag. 12).Deduce che nella specie la Corte di Bolzano, da un canto, ha assunto che, aifini della determinazione dell’indennità di espropriazione, occorreva prescinderedalla destinazione imposta in vista dell’esproprio e quindi sostanziante un“vincolo espropriativo” e far riferimento alla pregressa classificazione urbanistica- (“zona produttiva “D1” (“Burgfrieden”)”) - dell’area, ove è ricompresa laparticella espropriata (cfr. ricorso, pag. 13); d’altro canto, ha reputato equalificato la medesima area “come zona residenziale senza, tuttavia, alcunragionevole motivo o circostanza in fatto giustificativa di tale conclusione” (cfr.ricorso, pag. 15).10.

Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.11.

Non è stato oggetto di censura il rilievo della Corte di Bolzano secondocui la destinazione delle particelle contigue 45, 18/5 e 19/2, ubicate nel territoriodel Comune di [OSCURATO:PERSONA], a “zona per attrezzature pubbliche -amministrazione e servizi pubblici” è stata disposta in vista dell’esproprio equindi sostanzia un “vincolo espropriativo” e non già un “vincolo conformativo”(“perché si tratta di una trasformazione puntuale effettuata per la costruzionedi un parcheggio pubblico e di un tunnel”: così ordinanza impugnata, pag. 10).In tal guisa viene in evidenza l’elaborazione di questa Corte, invero condivisadalla Corte altoatesina (cfr. ordinanza impugnata, pag. 10), alla cui stregua, intema di indennità di esproprio, il regime legale di edificabilità di un terrenoindividualmente assoggettato dallo strumento urbanistico generaleNumero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026a vincolo preordinato all’espropriazione (del quale in ogni caso, pur se non siaData pubblicazione 21/04/2026ancora divenuto inefficace per la scadenza del termine quinquennale di cuiall'art. 2 della legge n. 1187 del 1968, non può tenersi conto ai fini delladeterminazione della dovuta indennità di espropriazione) deve essereindividuato nella previgente disciplina urbanistica, cioè nella destinazionedettata per quel terreno nello strumento urbanistico vigente prima che fosseintrodotto, allo stesso livello di strumento generale, lo specifico “vincoloespropriativo” (cfr. Cass. 1.2.2002, n. 1286).12.

In questi termini non può che darsi atto della sussistenza dell’ “anomaliamotivazionale” denunciata dal ricorrente, “anomalia” che senza dubbio si sottraealla riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione, susseguente alla riformulazione dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod.proc. civ., quale disposta dall'art. 54 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, convertito nellalegge 7.8.2012, n. 134 (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053 (Rv. 629830)secondo cui le “anomalie motivazionali” rilevanti si sostanziano nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione).Più esattamente, si è dato conto in precedenza dei passaggi motivazionalisalienti – ai fini che qui rilevano – dell’impugnato dictum.Cosicché, innegabilmente, è impossibile ridurre a coerenza l’affermazione percui, da un lato, occorreva far riferimento alla destinazione precedente (“zonaproduttiva “D1” (“Burgfrieden”)”) (cfr. ordinanza impugnata, pag. 10) el’affermazione per cui, dall’altro, era da recepire il valore - di euro 280,00 a mq.- indicato dal c.t.u., quale derivante “ dall’equivalente che potrebbe essereNumero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026Data pubblicazione 21/04/2026generato da una possibile edificazione residenziale, poiché le aree vanno preseper un futuro sviluppo delle zone residenziali della località (C.T.U., p. 16)” (cfr.ordinanza impugnata, pag. 11).Affermazione, quest’ultima, che nell’impianto motivazionale della gravataordinanza si correla all’ulteriore affermazione per cui la valutazione del beneespropriato operata dal consulente d’ufficio risultava corretta, siccome“corrisponde al cosiddetto criterio HBU (“Highest and [OSCURATO:PERSONA]”), cheprescrive la determinazione del massimo valore di trasformazione dei diversiusi” (così ordinanza impugnata, pag. 11).Ben vero, l’evidenziato “irriducibile contrasto”, per un verso, viepiù siprospetta alla stregua del rilievo – di cui al gravato dictum - per cui “lavalutazione dell’utilizzo astrattamente possibile del terreno – anche se dipendeda una possibile modifica della destinazione urbanistica del bene – sia unparametro di stima valido che può essere utilizzato per determinare l’adeguataindennità di esproprio” (così ordinanza impugnata, pag.

14. Cfr. Cass. (ord.)20.2.2018, n. 4100, secondo cui ai fini della determinazione dell’indennità diespropriazione, la ricognizione della qualificazione, edificatoria o meno, dell’areadeve essere operata tenendo conto delle caratteristiche fattuali e giuridiche delbene alla data del decreto di esproprio).Ben vero, l’evidenziato “irriducibile contrasto”, per altro verso, non è smentitodal rilievo, svolto in memoria da controricorrente (cfr. pag. 4), secondo cui“l’area in esame, seppur formalmente produttiva prima del vincolo, è inseritain un contesto urbano circondato da zone residenziali”.Ben vero, l’evidenziato “irriducibile contrasto”, per altro verso ancora, non èsmentito dal rilievo per cui il 4° co. (“per le aree destinate a servizi eNumero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico eData pubblicazione 21/04/2026della destinazione urbanistica dei terreni circostanti”) dell’art. 7-quinquies dellalegge n. 10/1991 della Provincia di Bolzano (4° co. poi abrogato dall’art. 37, 7°co., della legge provinciale n. 8/2025) contiene riferimento alla “destinazioneurbanistica dei terreni circostanti”, siccome in primo luogo il 4° co. cit. recariferimento “alle “caratteristiche dei terreni”.13.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsaapplicazione art. 49 DPR 753/1980 con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.” (così ricorso, pag. 16).Deduce che la Corte di Bolzano, in sede di determinazione dell’indennità diespropriazione, “ha violato le norme vincolistiche in materia di fasce di rispettoalle linee ferroviarie non tenendone conto ai fini della stima, nonostantel’espresso rilievo in tal senso da parte della difesa erariale” (così ricorso, pag.16).Deduce segnatamente che i terreni espropriati si trovano nella fascia dirispetto della linea ferroviaria e di tale aspetto la corte d’appello non ha tenutoconto in violazione dell’art. 49 cit. (cfr. ricorso, pag. 17).14.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “nullità della sentenza peromesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, co. 1 n. 5” (così ricorso,pag. 17).specie di “omesso esame” (cfr. ricorso, pag. 17).Deduce segnatamente che la medesima ordinanza impugnata, a pagina 3, dàNumero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026Data pubblicazione 21/04/2026la collocazione del terreno ai sensi dell’art. 49 d.P.R. 753/1980 in relazione allafascia di interdizione ferroviaria” (così ricorso, pag. 18).Deduce segnatamente che ha addotto la sussistenza del vincolo ex art. 49 delcitato d.P.R. nella propria memoria di costituzione alla pagina 3 (…)” (cosìricorso, pagg. 18 - 19).Deduce segnatamente che l’inclusione dell’area all’interno della fascia diinterdizione ferroviaria costituisce un fatto decisivo che è stato oggetto didiscussione tra le parti (cfr. ricorso, pag. 19).15.

Il terzo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suoaccoglimento assorbe la disamina del secondo motivo.Del resto, unicamente il compiuto riscontro del fatto decisivo e controverso,oggetto di discussione tra le parti ed oggetto della denuncia di “omesso esame”,può preludere, in sede di rinvio, all’operazione di sussunzione della fattispecieconcreta nell’alveo della fattispecie astratta.16.

Ovviamente l’ “omesso esame” riguarda un fatto principale, ex art. 2697cod. civ. (cioè, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), odanche un fatto secondario (cioè, un fatto dedotto in funzione di prova di un fattoprincipale), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053, ove sisoggiunge che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° co., n. 6,e 369, 2° co., n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, ilcui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua “decisività”; Cass. 8.9.2016, n. 17761).Numero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026Data pubblicazione 21/04/202617.

Su tale scorta si rileva quanto segue.Integra ben preciso “elemento di fatto” la circostanza per cui il terrenoespropriato si trovi nella fascia di rispetto della linea ferroviaria.L’anzidetto “elemento di fatto” è senz’altro “entrato” nello sviluppo dellapresente vicenda litigiosa, siccome la Corte di Bolzano ha dato espressamenteall’art. 49 del d.P.R. n. 753/1980, “in relazione al divieto di costruire lungo itracciati delle linee ferroviarie” (cfr. ordinanza impugnata pagg. 2 – 3).Del resto, la circostanza riviene riscontro nei preliminari rilievi della relazionedi c.t.u., cui è testuale riferimento alle pagine 8 – 9 della impugnata ordinanza.L’anzidetto “elemento di fatto” è stato senza dubbio involto dal “dibattito” chenella presente vicenda contenziosa si è sviluppato: il ricorrente ha riprodottotestuale stralcio della propria memoria di costituzione (cfr. ricorso, pagg. 18 –19), ove si riferisce che il terreno espropriato si trova nella fascia di rispettodella linea ferroviaria.La predetta circostanza di “fatto”, inoltre, denota un’indubbia attitudine alla“decisività” (cfr. al riguardo Cass. 3.4.2009, n. 8121, secondo cui, in tema diespropriazione per pubblica utilità, il vincolo imposto sulle aree sitein fasce di rispetto ferroviario, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. 11 luglio 1980, n.753, e stradale o autostradale, ai sensi dell’art. 41-septies della legge 17 agosto1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica), e successive modificazioni, si traduce inun divieto assoluto di edificazione che rende le aree legalmente inedificabili eche incide direttamente sul valore del bene, senza possibilità di deroga da partedi provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che le suddette aree,essendo sprovviste delle “possibilità legali” di edificazione, ai sensi dell’art. 5-Numero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026bis, 4° co., della legge 8 agosto 1992, n. 359, devono essere equiparate a quelleData pubblicazione 21/04/2026agricole ai fini del calcolo delle indennità di esproprio e di occupazione, secondoil criterio di cui agli artt. 16 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ancora invigore per i suoli agricoli (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnatache aveva riconosciuto la destinazione edificatoria del terreno solo perchéincluso all’interno del Piano regolatore industriale, senza preventivamenteconsiderare che tale destinazione era preclusa dalla collocazione del fondo inuna area di rispetto ferroviaria e stradale)).La disamina dell’impianto motivazionale della gravata ordinanza dà pienaragione del denunciato “omesso esame”.18.

In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo e del terzomotivo di ricorso l’ordinanza n. 51 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Trento,sezione distaccata di Bolzano, va cassata con rinvio alla stessa corte d’appelloin diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.19.

In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presuppostiperché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente siatenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il primo motivo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondomotivo, cassa in relazione ai motivi accolti l’ordinanza n. 51 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dellaCorte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, e rinvia alla stessa corteNumero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026Data pubblicazione 21/04/2026d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 5 marzo 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avvocatura Generale dello Stato, presso icui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.RICORRENTEcontroWALDBOTH ANDREAS – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliatoin Bolzano, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato ilproprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso l’ordinanza n. 51 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Trento, sezionedistaccata di Bolzano,udita la relazione nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoreData pubblicazione 21/04/2026generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso,RILEVATO CHE1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], al fine di realizzare opere edilizie di pubblicointeresse, provvedeva con delibera del 20.9.2020 e con decreto n. 5191/2020(rettificato con decreto n. 11214/2020) dell’Assessore provinciale competente ariclassificare nel piano urbanistico l’ex zona produttiva “Burfrieden” come zonaper attrezzature pubbliche (cfr. ricorso, pagg. 1 - 2).A seguito dell’approvazione del progetto di massima la Giunta municipale delComune di [OSCURATO:PERSONA] dava avvio alla procedura di esproprio con deliberadel 2.11.2021 ai sensi dell’art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzanon. 10/1991 (cfr. ricorso, pag. 2).Indi il Comune, con decreto di stima n. 2296 del 27.7.2022, dichiarava lapubblica utilità dell’opera e stabiliva – pur in considerazione della necessità ditener conto della fascia di rispetto ferroviaria - in euro 75,00 a mq. l’indennitàdi espropriazione delle p.f. 18/5 e 18/11 e della p.e. 45, tutte nel C.C. di PonteGardena (cfr. ricorso, pag. 2).Segnatamente la stima del terreno della p.e. 45, di proprietà di AndreasWaldboth, era pari ad euro 3.000,00 (cfr. ricorso, pag. 2).2. Con ricorso ex artt. 702 bis ss. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] convenivadinanzi alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, il [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 3).Chiedeva, in opposizione alla stima, determinarsi la giusta e adeguataindennità di espropriazione in relazione al valore di mercato.3. Si costituiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA].Instava per il rigetto dell’opposizione.Numero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/20264. Il nominato c.t.u. depositava la propria relazione; i consulenti di parteData pubblicazione 21/04/2026depositavano le loro osservazioni; il c.t.u. depositava la relazione definitiva il31.1.2024.5. Con ordinanza n. 51 del 3.2.2025 la Corte d’appello di Trento, sezionedistaccata di Bolzano, accoglieva l’opposizione, determinava in euro 11.200,00l’indennità dovuta all’opponente per l’espropriazione della particella ed. 45 disua proprietà, con gli interessi legali come da motivazione; condannava ilComune alle spese di lite.Premetteva la Corte di Bolzano, con riferimento alla situazione urbanistica,che il c.t.u. aveva rilevato che “le particelle contigue 45, 18/5 e 19/2 del C.C. diPonte Gardena [erano] classificate nel piano urbanistico del Comune (…) come zona per attrezzature pubbliche - amministrazione e servizi pubblici ” (cosìordinanza impugnata, pag. 10).Premetteva altresì che il consulente d’ufficio aveva rilevato che l’areaespropriata, antecedentemente alla sua classificazione come “zona peredificabile, precisamente come zona produttiva “D1” (“Burgfrieden”)” (cosìordinanza impugnata, pag. 10).Indi evidenziava che, ai fini della determinazione dell’indennità diespropriazione, occorreva prescindere dalla destinazione dell’area a “zona perdestinazione imposta in vista dell’esproprio e perciò sostanziante un “vincoloespropriativo”, e occorreva far riferimento alla destinazione precedente (“Zonaproduttiva “D1” (“Burgfrieden”)”) (cfr. ordinanza impugnata, pag. 10).Evidenziava dunque che doveva reputarsi corretta la classificazione dell’areacome “edificabile”, quale operata dall’ausiliario d’ufficio.Numero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026Data pubblicazione 21/04/2026Evidenziava poi che poteva essere senz’altro recepito il valore di euro 280,00a mq. indicato dal c.t.u., siccome l’anzidetto importo derivava “ dall’equivalenteche potrebbe essere generato da una possibile edificazione residenziale, poichéle aree vanno prese per un futuro sviluppo delle zone residenziali della località (CTU, p. 16)” (cfr. ordinanza impugnata, pag. 11).Evidenziava al contempo che il consulente d’ufficio aveva “giustamente decisodi determinare il valore di mercato sulla base dell’equivalente ottenibileimpugnata, pag. 12).6. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA];ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguentestatuizione.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese e con condanna dellacontroparte ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ.7. Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni; ha chiesto rigettarsi ilricorso.Il controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE8. Va dato atto previamente che l’impugnata ordinanza è stata depositata incancelleria in data 3 febbraio 2025 (cfr. peraltro in tal senso controricorso, pag.1; memoria controricorrente pag. 1). E che il ricorso è stato notificato a mezzop.e.c. in data (venerdì) 4 aprile 2025.Il ricorso, dunque ed in ogni caso, è stato notificato tempestivamente.9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “nullità processuale dellasentenza per motivazione contraddittoria, sub specie di contrasto irriducibile traNumero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026Data pubblicazione 21/04/2026affermazioni inconciliabili. Violazione dell’obbligo di motivazione previsto in viagenerale dall’art. 111, comma 6, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.” (così ricorso, pag. 11).Deduce che la motivazione dell’impugnato è inficiata da “un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” (cfr. ricorso, pag. 12).Deduce che nella specie la Corte di Bolzano, da un canto, ha assunto che, aifini della determinazione dell’indennità di espropriazione, occorreva prescinderedalla destinazione imposta in vista dell’esproprio e quindi sostanziante un“vincolo espropriativo” e far riferimento alla pregressa classificazione urbanistica- (“zona produttiva “D1” (“Burgfrieden”)”) - dell’area, ove è ricompresa laparticella espropriata (cfr. ricorso, pag. 13); d’altro canto, ha reputato equalificato la medesima area “come zona residenziale senza, tuttavia, alcunragionevole motivo o circostanza in fatto giustificativa di tale conclusione” (cfr.ricorso, pag. 15).10. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.11. Non è stato oggetto di censura il rilievo della Corte di Bolzano secondocui la destinazione delle particelle contigue 45, 18/5 e 19/2, ubicate nel territoriodel Comune di [OSCURATO:PERSONA], a “zona per attrezzature pubbliche -amministrazione e servizi pubblici” è stata disposta in vista dell’esproprio equindi sostanzia un “vincolo espropriativo” e non già un “vincolo conformativo”(“perché si tratta di una trasformazione puntuale effettuata per la costruzionedi un parcheggio pubblico e di un tunnel”: così ordinanza impugnata, pag. 10).In tal guisa viene in evidenza l’elaborazione di questa Corte, invero condivisadalla Corte altoatesina (cfr. ordinanza impugnata, pag. 10), alla cui stregua, intema di indennità di esproprio, il regime legale di edificabilità di un terrenoindividualmente assoggettato dallo strumento urbanistico generaleNumero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026a vincolo preordinato all’espropriazione (del quale in ogni caso, pur se non siaData pubblicazione 21/04/2026ancora divenuto inefficace per la scadenza del termine quinquennale di cuiall'art. 2 della legge n. 1187 del 1968, non può tenersi conto ai fini delladeterminazione della dovuta indennità di espropriazione) deve essereindividuato nella previgente disciplina urbanistica, cioè nella destinazionedettata per quel terreno nello strumento urbanistico vigente prima che fosseintrodotto, allo stesso livello di strumento generale, lo specifico “vincoloespropriativo” (cfr. Cass. 1.2.2002, n. 1286).12. In questi termini non può che darsi atto della sussistenza dell’ “anomaliamotivazionale” denunciata dal ricorrente, “anomalia” che senza dubbio si sottraealla riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione, susseguente alla riformulazione dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod.proc. civ., quale disposta dall'art. 54 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, convertito nellalegge 7.8.2012, n. 134 (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053 (Rv. 629830)secondo cui le “anomalie motivazionali” rilevanti si sostanziano nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione).Più esattamente, si è dato conto in precedenza dei passaggi motivazionalisalienti – ai fini che qui rilevano – dell’impugnato dictum.Cosicché, innegabilmente, è impossibile ridurre a coerenza l’affermazione percui, da un lato, occorreva far riferimento alla destinazione precedente (“zonaproduttiva “D1” (“Burgfrieden”)”) (cfr. ordinanza impugnata, pag. 10) el’affermazione per cui, dall’altro, era da recepire il valore - di euro 280,00 a mq.- indicato dal c.t.u., quale derivante “ dall’equivalente che potrebbe essereNumero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026Data pubblicazione 21/04/2026generato da una possibile edificazione residenziale, poiché le aree vanno preseper un futuro sviluppo delle zone residenziali della località (C.T.U., p. 16)” (cfr.ordinanza impugnata, pag. 11).Affermazione, quest’ultima, che nell’impianto motivazionale della gravataordinanza si correla all’ulteriore affermazione per cui la valutazione del beneespropriato operata dal consulente d’ufficio risultava corretta, siccome“corrisponde al cosiddetto criterio HBU (“Highest and [OSCURATO:PERSONA]”), cheprescrive la determinazione del massimo valore di trasformazione dei diversiusi” (così ordinanza impugnata, pag. 11).Ben vero, l’evidenziato “irriducibile contrasto”, per un verso, viepiù siprospetta alla stregua del rilievo – di cui al gravato dictum - per cui “lavalutazione dell’utilizzo astrattamente possibile del terreno – anche se dipendeda una possibile modifica della destinazione urbanistica del bene – sia unparametro di stima valido che può essere utilizzato per determinare l’adeguataindennità di esproprio” (così ordinanza impugnata, pag. 14. Cfr. Cass. (ord.)20.2.2018, n. 4100, secondo cui ai fini della determinazione dell’indennità diespropriazione, la ricognizione della qualificazione, edificatoria o meno, dell’areadeve essere operata tenendo conto delle caratteristiche fattuali e giuridiche delbene alla data del decreto di esproprio).Ben vero, l’evidenziato “irriducibile contrasto”, per altro verso, non è smentitodal rilievo, svolto in memoria da controricorrente (cfr. pag. 4), secondo cui“l’area in esame, seppur formalmente produttiva prima del vincolo, è inseritain un contesto urbano circondato da zone residenziali”.Ben vero, l’evidenziato “irriducibile contrasto”, per altro verso ancora, non èsmentito dal rilievo per cui il 4° co. (“per le aree destinate a servizi eNumero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico eData pubblicazione 21/04/2026della destinazione urbanistica dei terreni circostanti”) dell’art. 7-quinquies dellalegge n. 10/1991 della Provincia di Bolzano (4° co. poi abrogato dall’art. 37, 7°co., della legge provinciale n. 8/2025) contiene riferimento alla “destinazioneurbanistica dei terreni circostanti”, siccome in primo luogo il 4° co. cit. recariferimento “alle “caratteristiche dei terreni”.13. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsaapplicazione art. 49 DPR 753/1980 con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.” (così ricorso, pag. 16).Deduce che la Corte di Bolzano, in sede di determinazione dell’indennità diespropriazione, “ha violato le norme vincolistiche in materia di fasce di rispettoalle linee ferroviarie non tenendone conto ai fini della stima, nonostantel’espresso rilievo in tal senso da parte della difesa erariale” (così ricorso, pag.16).Deduce segnatamente che i terreni espropriati si trovano nella fascia dirispetto della linea ferroviaria e di tale aspetto la corte d’appello non ha tenutoconto in violazione dell’art. 49 cit. (cfr. ricorso, pag. 17).14. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “nullità della sentenza peromesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, co. 1 n. 5” (così ricorso,pag. 17).specie di “omesso esame” (cfr. ricorso, pag. 17).Deduce segnatamente che la medesima ordinanza impugnata, a pagina 3, dàNumero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026Data pubblicazione 21/04/2026la collocazione del terreno ai sensi dell’art. 49 d.P.R. 753/1980 in relazione allafascia di interdizione ferroviaria” (così ricorso, pag. 18).Deduce segnatamente che ha addotto la sussistenza del vincolo ex art. 49 delcitato d.P.R. nella propria memoria di costituzione alla pagina 3 (…)” (cosìricorso, pagg. 18 - 19).Deduce segnatamente che l’inclusione dell’area all’interno della fascia diinterdizione ferroviaria costituisce un fatto decisivo che è stato oggetto didiscussione tra le parti (cfr. ricorso, pag. 19).15. Il terzo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suoaccoglimento assorbe la disamina del secondo motivo.Del resto, unicamente il compiuto riscontro del fatto decisivo e controverso,oggetto di discussione tra le parti ed oggetto della denuncia di “omesso esame”,può preludere, in sede di rinvio, all’operazione di sussunzione della fattispecieconcreta nell’alveo della fattispecie astratta.16. Ovviamente l’ “omesso esame” riguarda un fatto principale, ex art. 2697cod. civ. (cioè, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), odanche un fatto secondario (cioè, un fatto dedotto in funzione di prova di un fattoprincipale), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053, ove sisoggiunge che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° co., n. 6,e 369, 2° co., n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, ilcui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua “decisività”; Cass. 8.9.2016, n. 17761).Numero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026Data pubblicazione 21/04/202617. Su tale scorta si rileva quanto segue.Integra ben preciso “elemento di fatto” la circostanza per cui il terrenoespropriato si trovi nella fascia di rispetto della linea ferroviaria.L’anzidetto “elemento di fatto” è senz’altro “entrato” nello sviluppo dellapresente vicenda litigiosa, siccome la Corte di Bolzano ha dato espressamenteall’art. 49 del d.P.R. n. 753/1980, “in relazione al divieto di costruire lungo itracciati delle linee ferroviarie” (cfr. ordinanza impugnata pagg. 2 – 3).Del resto, la circostanza riviene riscontro nei preliminari rilievi della relazionedi c.t.u., cui è testuale riferimento alle pagine 8 – 9 della impugnata ordinanza.L’anzidetto “elemento di fatto” è stato senza dubbio involto dal “dibattito” chenella presente vicenda contenziosa si è sviluppato: il ricorrente ha riprodottotestuale stralcio della propria memoria di costituzione (cfr. ricorso, pagg. 18 –19), ove si riferisce che il terreno espropriato si trova nella fascia di rispettodella linea ferroviaria.La predetta circostanza di “fatto”, inoltre, denota un’indubbia attitudine alla“decisività” (cfr. al riguardo Cass. 3.4.2009, n. 8121, secondo cui, in tema diespropriazione per pubblica utilità, il vincolo imposto sulle aree sitein fasce di rispetto ferroviario, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. 11 luglio 1980, n.753, e stradale o autostradale, ai sensi dell’art. 41-septies della legge 17 agosto1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica), e successive modificazioni, si traduce inun divieto assoluto di edificazione che rende le aree legalmente inedificabili eche incide direttamente sul valore del bene, senza possibilità di deroga da partedi provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che le suddette aree,essendo sprovviste delle “possibilità legali” di edificazione, ai sensi dell’art. 5-Numero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026bis, 4° co., della legge 8 agosto 1992, n. 359, devono essere equiparate a quelleData pubblicazione 21/04/2026agricole ai fini del calcolo delle indennità di esproprio e di occupazione, secondoil criterio di cui agli artt. 16 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ancora invigore per i suoli agricoli (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnatache aveva riconosciuto la destinazione edificatoria del terreno solo perchéincluso all’interno del Piano regolatore industriale, senza preventivamenteconsiderare che tale destinazione era preclusa dalla collocazione del fondo inuna area di rispetto ferroviaria e stradale)).La disamina dell’impianto motivazionale della gravata ordinanza dà pienaragione del denunciato “omesso esame”.18. In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo e del terzomotivo di ricorso l’ordinanza n. 51 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Trento,sezione distaccata di Bolzano, va cassata con rinvio alla stessa corte d’appelloin diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.19. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presuppostiperché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente siatenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il primo motivo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondomotivo, cassa in relazione ai motivi accolti l’ordinanza n. 51 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dellaCorte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, e rinvia alla stessa corteNumero registro generale 7560/2025Numero sezionale 1083/2026Numero di raccolta generale 10464/2026Data pubblicazione 21/04/2026d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 5 marzo 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 10464/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris