Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 24740/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15897/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -Consorzio per le [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla Piazza dei Re di Roma n. 3; -controricorrente - avverso la sentenza n. 110/2020 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Messina il Consorzio per le [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il risarcimento del danno cagionato alla propria autovettura dalla precipitazione, il giorno 20 aprile 2013 fra le ore 19,00 e le ore 20,00 circa, di ceneri e lapilli provenienti dal vulcano Etna (fenomeno definito “parossismo” dell’Etna) lungo l’autostrada Messina - Catania.

Espose l’attore che il Consorzio convenuto avrebbe dovuto, in ragione del fenomeno del “parossismo”, chiudere al traffico l’autostrada, ovvero chiedere ad altro Ente di chiuderla, e/o avrebbe dovuto deviare il traffico verso percorsi liberi dalle precipitazioni vulcaniche e/o comunque avrebbe dovuto segnalare la situazione di pericolo all’imbocco del tratto autostradale interessato in modo da consentire ai conducenti dei veicoli di optare per un altro percorso.

Il giudice adito rigettò la domanda, disponendo la compensazione delle spese per l’assenza di contrasto fra le parti circa il verificarsi dell’evento lesivo.

Avverso detta sentenza proposero appello principale il Tarantino ed appello incidentale il Consorzio in ordine al regolamento delle spese.

Con sentenza di data 15 gennaio 2020 la Corte d’appello di Messina rigettò l’appello principale ed accolse l’appello incidentale, condannando il Tarantino alla rifusione anche delle spese di primo grado.

Osservò il Tribunale, premessa l’esistenza di un obbligo generale di custodia tale da integrare la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., che il danno era stato cagionato dalla caduta di lapilli e cenere lavica per effetto di un fenomeno eruttivo improvviso, i quali si erano abbattuti non sulla carreggiata ma direttamente sull’autovettura del Tarantino, senza che il Consorzio potesse far nulla per impedirlo.

Aggiunse che l’ente era intervenuto la sera del 20 aprile 2013 per la pulizia del tratto stradale interessato dalla caduta di cenere lavica e che il tempo trascorso fra il prodursi dell’anomalia ed il verificarsi del sinistro era stato relativamente breve.

Osservò quindi che le dette circostanze, unitamente all’imprevedibilità dell’attività vulcanica, integravano gli estremi del caso fortuito.

Aggiunse infine che fondato era l’appello incidentale, basato sul principio che la parte interamente vittoriosa non poteva essere condannata al pagamento delle spese, nemmeno per una minima quota.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoria.

Considerato che: va premessa la manifesta infondatezza dell’eccezione, sollevata dal ricorrente con la memoria, di nullità della notifica del controricorso perché il messaggio relativo alla notifica in forma telematica recherebbe, in luogo di «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994», come prescritto dalla norma, «relata di notifica telematica a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge 53/1994».

Non è necessario indulgere sul rilievo che la dizione indicata nella notifica de qua è conforme alla previsione legislativa.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, come affermato dalla giurisprudenza in materia di abbondanti precipitazioni atmosferiche sulla sede stradale, il custode ha l’onere di provare l’espletamento di tutte le attività idonee ad evitare il danno e non solo l’esistenza del caso fortuito e che la precipitazione di ceneri e lapilli non è evento imprevedibile ed inevitabile, tale da integrare gli estremi del caso fortuito, sia perché è notorio che l’Etna sia un vulcano attivo da sempre, sia perché l’attività vulcanica si era presentata con costanza tanto nei giorni precedenti il giorno del sinistro, quanto nella mattinata del medesimo giorno, per cui il custode avrebbe dovuto adottare gli accorgimenti indicati con la domanda originaria.

Il motivo è infondato.

Il danno denunciato non è stato cagionato dalla cosa in custodia, la sede stradale, ma dalla caduta di corpi estranei (lapilli e cenere di origine vulcanica) sul veicolo del ricorrente.

Ciò che invero deduce il ricorrente non è un danno derivato dalla cosa in custodia, ma la violazione da parte del Consorzio convenuto di obblighi specifici, derivanti dalla sua qualità di custode della strada, e tuttavia non relativi alla custodia della strada, ma all’esistenza di precetti che avrebbero dovuto indurre il Consorzio ad assumere una serie di iniziative, quali chiudere il percorso stradale, o chiedere ad altri enti di provvederealla chiusura, deviare il traffico stradale o segnalare l’esistenza del fenomeno vulcanico, pena l’integrazione di una colpa generica e/o specifica.

Risulta così allegata la violazione di doveri di comportamento, integranti profili di colpa del Consorzio,in quanto tali suscettibili di cagionare un danno, e dunque esulanti da un danno ipoteticamente riconducibile alla cosa in custodia.

Ciò premesso, vi è tuttavia giudicato interno, per assenza di impugnazione, sulla qualificazione della fattispecie dedottain giudizio, da parte del giudice di merito, nei termini dell’art. 2051 cod. civ., per cui è alla luce di tale ipotesi normativa che deve essere valutata la denunciata violazione della norma di diritto.

La responsabilità dedotta in giudizio, alla stregua del giudicato interno sul titolo della responsabilità, non può dirsi ricorrente, proprio perché l’evento dannoso, alla stregua del fatto accertato dal giudice del merito, non è riconducibile eziologicamente alla cosa, ma ad un corpo estraneo.

Sotto questo aspetto, l’accertamento del giudice del merito nei termini che nulla poteva fare il custode per impedire l’evento dannoso, ove la fattispecie venga scrutinata alla luce dell’art. 2051 (e non dell’art. 2043 cod. civ.), è conforme a diritto.

Resta quindi l’accertata insussistenza del presupposto di fatto (danno cagionato da cosa in custodia) del titolo di responsabilità (art. 2051) che, alla stregua del giudicato interno, è stato dedotto in giudizio dalla parte.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 92 cod. proc. civ..

Osserva il ricorrente, in relazione alla riforma della decisione di primo grado in punto di spese processuali, che ricorrevano i presupposti per la compensazione delle spese processuali.

Il motivo è inammissibile.

In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tuttodiscrezionale la valutazione di totale o parzialecompensazione, l’insussistenza dei cui presupposti il giudice del merito non è tenuto a motivare (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 26912 del 2020).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15897/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -Consorzio per le [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla Piazza dei Re di Roma n. 3; -controricorrente - avverso la sentenza n. 110/2020 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Messina il Consorzio per le [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il risarcimento del danno cagionato alla propria autovettura dalla precipitazione, il giorno 20 aprile 2013 fra le ore 19,00 e le ore 20,00 circa, di ceneri e lapilli provenienti dal vulcano Etna (fenomeno definito “parossismo” dell’Etna) lungo l’autostrada Messina - Catania. Espose l’attore che il Consorzio convenuto avrebbe dovuto, in ragione del fenomeno del “parossismo”, chiudere al traffico l’autostrada, ovvero chiedere ad altro Ente di chiuderla, e/o avrebbe dovuto deviare il traffico verso percorsi liberi dalle precipitazioni vulcaniche e/o comunque avrebbe dovuto segnalare la situazione di pericolo all’imbocco del tratto autostradale interessato in modo da consentire ai conducenti dei veicoli di optare per un altro percorso. Il giudice adito rigettò la domanda, disponendo la compensazione delle spese per l’assenza di contrasto fra le parti circa il verificarsi dell’evento lesivo. Avverso detta sentenza proposero appello principale il Tarantino ed appello incidentale il Consorzio in ordine al regolamento delle spese. Con sentenza di data 15 gennaio 2020 la Corte d’appello di Messina rigettò l’appello principale ed accolse l’appello incidentale, condannando il Tarantino alla rifusione anche delle spese di primo grado. Osservò il Tribunale, premessa l’esistenza di un obbligo generale di custodia tale da integrare la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., che il danno era stato cagionato dalla caduta di lapilli e cenere lavica per effetto di un fenomeno eruttivo improvviso, i quali si erano abbattuti non sulla carreggiata ma direttamente sull’autovettura del Tarantino, senza che il Consorzio potesse far nulla per impedirlo. Aggiunse che l’ente era intervenuto la sera del 20 aprile 2013 per la pulizia del tratto stradale interessato dalla caduta di cenere lavica e che il tempo trascorso fra il prodursi dell’anomalia ed il verificarsi del sinistro era stato relativamente breve. Osservò quindi che le dette circostanze, unitamente all’imprevedibilità dell’attività vulcanica, integravano gli estremi del caso fortuito. Aggiunse infine che fondato era l’appello incidentale, basato sul principio che la parte interamente vittoriosa non poteva essere condannata al pagamento delle spese, nemmeno per una minima quota. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: va premessa la manifesta infondatezza dell’eccezione, sollevata dal ricorrente con la memoria, di nullità della notifica del controricorso perché il messaggio relativo alla notifica in forma telematica recherebbe, in luogo di «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994», come prescritto dalla norma, «relata di notifica telematica a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge 53/1994». Non è necessario indulgere sul rilievo che la dizione indicata nella notifica de qua è conforme alla previsione legislativa. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, come affermato dalla giurisprudenza in materia di abbondanti precipitazioni atmosferiche sulla sede stradale, il custode ha l’onere di provare l’espletamento di tutte le attività idonee ad evitare il danno e non solo l’esistenza del caso fortuito e che la precipitazione di ceneri e lapilli non è evento imprevedibile ed inevitabile, tale da integrare gli estremi del caso fortuito, sia perché è notorio che l’Etna sia un vulcano attivo da sempre, sia perché l’attività vulcanica si era presentata con costanza tanto nei giorni precedenti il giorno del sinistro, quanto nella mattinata del medesimo giorno, per cui il custode avrebbe dovuto adottare gli accorgimenti indicati con la domanda originaria. Il motivo è infondato. Il danno denunciato non è stato cagionato dalla cosa in custodia, la sede stradale, ma dalla caduta di corpi estranei (lapilli e cenere di origine vulcanica) sul veicolo del ricorrente. Ciò che invero deduce il ricorrente non è un danno derivato dalla cosa in custodia, ma la violazione da parte del Consorzio convenuto di obblighi specifici, derivanti dalla sua qualità di custode della strada, e tuttavia non relativi alla custodia della strada, ma all’esistenza di precetti che avrebbero dovuto indurre il Consorzio ad assumere una serie di iniziative, quali chiudere il percorso stradale, o chiedere ad altri enti di provvederealla chiusura, deviare il traffico stradale o segnalare l’esistenza del fenomeno vulcanico, pena l’integrazione di una colpa generica e/o specifica. Risulta così allegata la violazione di doveri di comportamento, integranti profili di colpa del Consorzio,in quanto tali suscettibili di cagionare un danno, e dunque esulanti da un danno ipoteticamente riconducibile alla cosa in custodia. Ciò premesso, vi è tuttavia giudicato interno, per assenza di impugnazione, sulla qualificazione della fattispecie dedottain giudizio, da parte del giudice di merito, nei termini dell’art. 2051 cod. civ., per cui è alla luce di tale ipotesi normativa che deve essere valutata la denunciata violazione della norma di diritto. La responsabilità dedotta in giudizio, alla stregua del giudicato interno sul titolo della responsabilità, non può dirsi ricorrente, proprio perché l’evento dannoso, alla stregua del fatto accertato dal giudice del merito, non è riconducibile eziologicamente alla cosa, ma ad un corpo estraneo. Sotto questo aspetto, l’accertamento del giudice del merito nei termini che nulla poteva fare il custode per impedire l’evento dannoso, ove la fattispecie venga scrutinata alla luce dell’art. 2051 (e non dell’art. 2043 cod. civ.), è conforme a diritto. Resta quindi l’accertata insussistenza del presupposto di fatto (danno cagionato da cosa in custodia) del titolo di responsabilità (art. 2051) che, alla stregua del giudicato interno, è stato dedotto in giudizio dalla parte. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente, in relazione alla riforma della decisione di primo grado in punto di spese processuali, che ricorrevano i presupposti per la compensazione delle spese processuali. Il motivo è inammissibile. In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tuttodiscrezionale la valutazione di totale o parzialecompensazione, l’insussistenza dei cui presupposti il giudice del merito non è tenuto a motivare (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 26912 del 2020). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat
Sentenza Cassazione n. 24740/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris