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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18809/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA del 15/04/2022 del TRIBUNALE di VARESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della costituita parte civile Marcello COSTA, che eccepisce il difetto di legittimazione processuale e, nel merito, l'infondatezza manifesta dei motivi di ricorso concludendo per il rigetto e chiedendo la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa come da nota spese che deposita.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Varese ha confermato la decisione del giudice di pace di Luino, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali volontarie giudicate guaribili in cinque giorni, cagionate a [OSCURATO:PERSONA] colpendolo con un pugno al volto, con l'aggravante dei futili motivi.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge quattro motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione o erronea applicazione degli artt. 125 co. 3 , 192 e 546 co. 1 lett. e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 143 e 143 bis cod. proc. pen., 24 co. 2 e 111 cost, denunciando l'omessa traduzione degli atti nella lingua conosciuta dall'imputato, alloglotta, e vizi della motivazione, giacchè la Corte di appello si sarebbe fondata sulla sola nomina difensiva per desumere la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, di nazionalità tedesca senza svolgere adeguata verifica sul punto.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 125 co. 3 - 192 -546 co. 1 lett. e) in relazione agli artt. 61 n. 1 e 582 cod. pen.

Si lamenta che la affermazione di responsabilità si sarebbe fondata sulla testimonianza della persona offesa, portatrice di interesse economico connesso alla costituzione in giudizio, senza individuarne i riscontri, tali non potendo considerarsi le dichiarazioni provenienti da testi indiretti, che hanno riferito quanto appreso dalla stessa persona offesa.

D'altro canto, il certificato medico nulla dice circa la responsabilità dell'imputato e la dinamica del fatto.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 61 n. 1 cod. pen. e vizi della motivazione in relazione alla circostanza aggravante deli futili motivi, a cui la Corte ha dedicato una motivazione solo apparente; senza considerare, comunque, la possibile natura istigatrice della stessa condotta della p.o., che prendeva a filmare l'imputato; né è stata adeguatamente valutata, ai fini della proporzione, al circostanza che venne inferto un solo pugno.

2.4. Con l'ultimo motivo si denuncia violazione dell'art. 62 bis cod. pen e vizi della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato, in maniera assorbente rispetto agli altri motivi, il primo, che denuncia violazione di legge processuale.

La nullità prodottasi fin dal giudizio di primo grado per omessa traduzione degli atti nella lingua conosciuta all'imputato alloglotta, in violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., impone l'annullamento senza rinvio di entrambe le sentenze di merito.

2. Come emerge dagli atti di causa - a cui il Giudice di legittimità accede in virtù del vizio (error in procedendo) denunciato (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001 ), Policastro, Rv. 220092) - il Tribunale rigettò, con ordinanza resa al verbale della udienza dell'Il marzo 2021, l'eccezione preliminare della Difesa del ricorrente volta a far valere la omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio nella lingua conosciuta all'imputato.

Il provvedimento reiettivo si fondava su due elementi, dai quali trasse la conoscenza della lingua italiana da parte del Kraus, di nazionalità tedesca, che si trovava temporaneamente in Italia: la circostanza che il diverbio che ha dato luogo all'imputazione si sarebbe svolto in lingua italiana e quella della titolarità, in capo al ricorrente, di "beni mobili ubicati in Italia". 3.11 Tribunale di Varese, nel replicare all'eccezione difensiva, ha, in primo luogo, dato atto che il Giudice di prime cure aveva desunto la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato sulla base di "parametri opinabili e in parte smentiti in sede di istruttoria" ( riferendosi, in particolare, alla circostanza che il diverbio fosse avvenuto in lingua italiana); quindi, ha valorizzato, quale elemento decisivo da cui trarre la conoscenza e comprensione dell'italiano, in tal modo, correggendo il provvedimento del primo Giudice, la sola circostanza del deposito in atti della nomina fiduciaria, con procura speciale, 20 giorni prima dell'udienza, redatta in lingua italiana, e sottoscritta dal Kraus.

Ha, poi, richiamato l'orientamento secondo cui non sarebbe dovuta la traduzione dell'atto contenente l'accusa allo straniero alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia (Sez. 2, n. 31643 del 16/03/2017, Afadama, Rv. 270605; Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860).

4. Ora, in primo luogo, deve osservarsi, con riguardo a tale ultimo profilo, che l'indirizzo citato dal Tribunale di Varese è superato da successivo orientamento - reiteratamente affermato - a tenore del quale, l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., anche nel caso in cui lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (da ultimo Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Rv. 270274; Sez. 6 n. 30143 del 07/07/2021, Rv. 281705; Sez. 1, n. 28562 del 08/03/2022, Rv. 283355).

Il contrario orientamento non è condivisibile perché ignora che l'elezione di domicilio attiene alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua. 5.Con riguardo, poi, alla verifica della conoscenza della lingua italiana, che deve essere condotta dal giudice, e che costituisce un accertamento di fatto incensurabile in cassazione se correttamente ed esaustivamente motivato, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la verifica condotta dai giudici di merito sia affetta da palese iIl )gicità.

5.1. E, invero, una volta appurato - per quanto ernerue dalla stessa querela della persona offesa - che il ricorrente non si esprime in lingua italiana ré la comprende, avendo utilizzato, proprio in occasione del diverbio che l'ha condotto a giudizio, in alternativa all'idioma madre, ovvero il tedesco, l'inglese anche per relazionarsi con il denui dante in quei concitati frangenti, la logica conseguenza che doveva trarsi era la mancata (onosz.enza e comprensione della lingua italiana da parte del Kraus, e la conseguente necessità f:i disporre la traduzione degli atti processuali, in specie, del decreto di citazione a giudizi:), onde consentire all'imputato di partecipare consapevolmente al processo.6.

Del tutto ininfluente si rivela, a tal punto, la circostanza valorizzata dal Tribunale, che la nomina fosse stata rilasciata in italiano, essa evidentemente essendo stata redatta dallo stesso difensore, all'esito di adeguata interlocuzione, svoltasi in lingua inglese. 7..

Conseguentemente, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al giudice di pace di Luino perché previa rinnovazione della citazione a giudizio dell'imputato, con trascrizione del relativo decreto in una lingua a lui nota, provveda all'ulteriore corso del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Luino per il giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA del 15/04/2022 del TRIBUNALE di VARESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della costituita parte civile Marcello COSTA, che eccepisce il difetto di legittimazione processuale e, nel merito, l'infondatezza manifesta dei motivi di ricorso concludendo per il rigetto e chiedendo la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa come da nota spese che deposita.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Varese ha confermato la decisione del giudice di pace di Luino, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali volontarie giudicate guaribili in cinque giorni, cagionate a [OSCURATO:PERSONA] colpendolo con un pugno al volto, con l'aggravante dei futili motivi. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge quattro motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione o erronea applicazione degli artt. 125 co. 3 , 192 e 546 co. 1 lett. e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 143 e 143 bis cod. proc. pen., 24 co. 2 e 111 cost, denunciando l'omessa traduzione degli atti nella lingua conosciuta dall'imputato, alloglotta, e vizi della motivazione, giacchè la Corte di appello si sarebbe fondata sulla sola nomina difensiva per desumere la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, di nazionalità tedesca senza svolgere adeguata verifica sul punto. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 125 co. 3 - 192 -546 co. 1 lett. e) in relazione agli artt. 61 n. 1 e 582 cod. pen. Si lamenta che la affermazione di responsabilità si sarebbe fondata sulla testimonianza della persona offesa, portatrice di interesse economico connesso alla costituzione in giudizio, senza individuarne i riscontri, tali non potendo considerarsi le dichiarazioni provenienti da testi indiretti, che hanno riferito quanto appreso dalla stessa persona offesa. D'altro canto, il certificato medico nulla dice circa la responsabilità dell'imputato e la dinamica del fatto. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 61 n. 1 cod. pen. e vizi della motivazione in relazione alla circostanza aggravante deli futili motivi, a cui la Corte ha dedicato una motivazione solo apparente; senza considerare, comunque, la possibile natura istigatrice della stessa condotta della p.o., che prendeva a filmare l'imputato; né è stata adeguatamente valutata, ai fini della proporzione, al circostanza che venne inferto un solo pugno. 2.4. Con l'ultimo motivo si denuncia violazione dell'art. 62 bis cod. pen e vizi della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato, in maniera assorbente rispetto agli altri motivi, il primo, che denuncia violazione di legge processuale. La nullità prodottasi fin dal giudizio di primo grado per omessa traduzione degli atti nella lingua conosciuta all'imputato alloglotta, in violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., impone l'annullamento senza rinvio di entrambe le sentenze di merito. 2. Come emerge dagli atti di causa - a cui il Giudice di legittimità accede in virtù del vizio (error in procedendo) denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001 ), Policastro, Rv. 220092) - il Tribunale rigettò, con ordinanza resa al verbale della udienza dell'Il marzo 2021, l'eccezione preliminare della Difesa del ricorrente volta a far valere la omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio nella lingua conosciuta all'imputato. Il provvedimento reiettivo si fondava su due elementi, dai quali trasse la conoscenza della lingua italiana da parte del Kraus, di nazionalità tedesca, che si trovava temporaneamente in Italia: la circostanza che il diverbio che ha dato luogo all'imputazione si sarebbe svolto in lingua italiana e quella della titolarità, in capo al ricorrente, di "beni mobili ubicati in Italia". 3.11 Tribunale di Varese, nel replicare all'eccezione difensiva, ha, in primo luogo, dato atto che il Giudice di prime cure aveva desunto la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato sulla base di "parametri opinabili e in parte smentiti in sede di istruttoria" ( riferendosi, in particolare, alla circostanza che il diverbio fosse avvenuto in lingua italiana); quindi, ha valorizzato, quale elemento decisivo da cui trarre la conoscenza e comprensione dell'italiano, in tal modo, correggendo il provvedimento del primo Giudice, la sola circostanza del deposito in atti della nomina fiduciaria, con procura speciale, 20 giorni prima dell'udienza, redatta in lingua italiana, e sottoscritta dal Kraus. Ha, poi, richiamato l'orientamento secondo cui non sarebbe dovuta la traduzione dell'atto contenente l'accusa allo straniero alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia (Sez. 2, n. 31643 del 16/03/2017, Afadama, Rv. 270605; Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860). 4. Ora, in primo luogo, deve osservarsi, con riguardo a tale ultimo profilo, che l'indirizzo citato dal Tribunale di Varese è superato da successivo orientamento - reiteratamente affermato - a tenore del quale, l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., anche nel caso in cui lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (da ultimo Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Rv. 270274; Sez. 6 n. 30143 del 07/07/2021, Rv. 281705; Sez. 1, n. 28562 del 08/03/2022, Rv. 283355). Il contrario orientamento non è condivisibile perché ignora che l'elezione di domicilio attiene alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua. 5.Con riguardo, poi, alla verifica della conoscenza della lingua italiana, che deve essere condotta dal giudice, e che costituisce un accertamento di fatto incensurabile in cassazione se correttamente ed esaustivamente motivato, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la verifica condotta dai giudici di merito sia affetta da palese iIl )gicità. 5.1. E, invero, una volta appurato - per quanto ernerue dalla stessa querela della persona offesa - che il ricorrente non si esprime in lingua italiana ré la comprende, avendo utilizzato, proprio in occasione del diverbio che l'ha condotto a giudizio, in alternativa all'idioma madre, ovvero il tedesco, l'inglese anche per relazionarsi con il denui dante in quei concitati frangenti, la logica conseguenza che doveva trarsi era la mancata (onosz.enza e comprensione della lingua italiana da parte del Kraus, e la conseguente necessità f:i disporre la traduzione degli atti processuali, in specie, del decreto di citazione a giudizi:), onde consentire all'imputato di partecipare consapevolmente al processo.6. Del tutto ininfluente si rivela, a tal punto, la circostanza valorizzata dal Tribunale, che la nomina fosse stata rilasciata in italiano, essa evidentemente essendo stata redatta dallo stesso difensore, all'esito di adeguata interlocuzione, svoltasi in lingua inglese. 7.. Conseguentemente, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al giudice di pace di Luino perché previa rinnovazione della citazione a giudizio dell'imputato, con trascrizione del relativo decreto in una lingua a lui nota, provveda all'ulteriore corso del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Luino per il giudiz
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