CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 22616/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 13 luglio 2022, riformava parzialmente, dichiarando non doversi procedere per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. per estinzione per prescrizione, la sentenza del Tribunale di Tivoli, confermandola invece quanto alla responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione, avendo la Corte di appello erroneamente escluso la scadenza del termine di prescrizione per il delitto di furto, ritenendo riconosciuta anche la recidiva, invece esclusa dal Giudice di primo grado. 4. Il secondo motivo deduce violazione di norme processuali. Il ricorrente aveva nominato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con revoca di ogni precedente nomina, con dichiarazione rilasciata dalla casa circondariale di Chieti in data 10 giugno 2022. Al difensore nominato non venivano notificati l'avviso dell'udienza in Corte di appello e le conclusioni del procuratore generale, dal che deriverebbe la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta estinzione per prescrizione del reato. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 dei 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Il primo motivo è fondato. A ben vedere, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, in primo grado risultava esclusa la recidiva, come emerge dal successivo provvedimento di correzione dell'errore materiale, oltre che dal tenore della motivazione della sentenza. Essendo, quindi, il delitto di furto — all'esito della esclusione sia della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede che della recidiva — aggravato esclusivamente per la violenza sulle cose, trova applicazione il termine di prescrizione, a seguito di interruzione, di anni sette e mesi sei. • Tale termine va a scadere in data 13 settembre 2019, al quale vanno ad aggiungersi le sospensioni per un periodo di anni uno, mesi otto e giorni 13, che fanno slittare l'estinzione al 28 giugno 2021. La sentenza della Corte di appello interviene il 13 luglio 2022 e, dunque, a fronte del motivo di appello il reato andava dichiarato estinto per prescrizione, cosicchè il motivo è fondato. 2. Il secondo motivo è invece infondato. A ben vedere l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] veniva nominato con dichiarazione resa dal carcere dall'imputato in data 10 giugno 2022. L'avviso dell'udienza in Corte di appello recava la data antecedente del 8 giugno 2022 e, dunque, correttamente è stato notificato non all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ma al precedente difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la Corte di appello ha provveduto secondo quanto statuito da Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 - 01, che hanno stabilito che l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. 3. Alla fondatezza del primo motivo consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Rom