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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 11596/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 434/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' R.G.N. 1893/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], quale soggetto avente diritto alla restituzione, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze con la quale era stata rigettata l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero del Tribunale di Firenze, in data 29/11/2923, notificato in data 14/11/2024, avente ad oggetto il dipinto olio su tela, cm. 86x69, dal titolo Mari et femme, del 1969, a firma [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di indagini svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 518 quaterdecies cod.pen., accertato in Firenze il 17/11/2023.

2. Deduce il ricorrente, con il primo motivo di ricorso la violazione di legge in relazione alla omessa motivazione in relazione alla descrizione della condotta ascritta alla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11596/2025 Roma, lì, 24/03/2025 persona indagata, con indicazione delle coordinate spazio-temporali non essendo sufficiente la mera indicazione degli articoli di legge violati.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 253 cod.proc.pen. e art. 125 comma 3 cod.proc.pen. in relazione alla carenza di motivazione in relazione in relazione ai requisiti per la legittima adozione di un sequestro probatorio e segnatamente l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato e degli elementi per far ritenere sussistente il rapporto di pertinenzialità tra reato ipotizzato è la cosa da sequestrare e il fine probatorio.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso non è fondato.

Va, in primo luogo, evidenziato come il sequestro probatorio debba essere motivato e la motivazione del provvedimento debba necessariamente dare conto del "fumus commissi delicti" in relazione al quale si procede e ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo, la giurisprudenza di legittimità.

Quanto al primo profilo, si è ripetutamente affermato nella giurisprudenza della corte di legittimità che ciò che deve essere spiegato dall'autorità giudiziaria procedente è l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe e ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez.

U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; tra le tante, Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898).

Ancorché non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, ciò che deve essere verificata è la possibilità concreta di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera "postulazione" della sua esistenza da parte del pubblico ministero ovvero la prospettazione esplorativa di indagine rispetto ad una notizia di reato.

L'[OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dello stato del procedimento, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, spiegando la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Rv. 253508; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816; Corte cost., ord. n. 153 del 2007).

Pur nella consapevolezza della esistenza di pronunce difformi nella giurisprudenza di legittimità, anche richiamate dal ricorrente, che ritengono che in tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, sia sufficiente, per consentire l'esercizio del diritto di difesa, l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e le finalità investigative per le quali il vincolo è disposto (cfr., Sez. 2, n. 41360 del 16/09/2015, Pettinari, Rv. 262273; nello stesso senso Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265776), ritiene, il Collegio, che l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (cfr., Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781).

5. Ciò posto, per il rilievo che assume nel caso concreto, ritiene, il Collegio, che l'obbligo di motivazione, che deve sorreggere a pena di nullità il decreto di sequestro, debba essere apprezzato tenuto conto dell’intero provvedimento e là dove, nella motivazione complessiva di questo, vi siano enunciati gli elementi di fatto che sorreggono il fumus commissi delicti, descritta la fattispecie cui in concreto il fatto è ricondotto, la relazione che le cose presentano con il reato, nonché la natura del bene che si intende sequestrare, deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione.

6. Da cui la infondatezza della censura difensiva che deduce l’assenza di motivazione non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, e ciò in quanto nel decreto di sequestro probatorio del P.M. erano enunciati, oltre gli articoli di legge violati, art. 518 quaterdecies cod.pen. accertato in Firenze il 17/11/2023, anche i beni (dipinto olio su tela, cm. 86x69, dal titolo Mari et femme, del 1969, a firma [OSCURATO:PERSONA]), collegato alla fattispecie di reato e la finalità probatoria derivante dalla necessità di svolgere accertamenti tecnici, secondo il dictum della Sezioni Unite Botticelli (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548).

7. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 06/03/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 434/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' R.G.N. 1893/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], quale soggetto avente diritto alla restituzione, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze con la quale era stata rigettata l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero del Tribunale di Firenze, in data 29/11/2923, notificato in data 14/11/2024, avente ad oggetto il dipinto olio su tela, cm. 86x69, dal titolo Mari et femme, del 1969, a firma [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di indagini svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 518 quaterdecies cod.pen., accertato in Firenze il 17/11/2023. 2. Deduce il ricorrente, con il primo motivo di ricorso la violazione di legge in relazione alla omessa motivazione in relazione alla descrizione della condotta ascritta alla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11596/2025 Roma, lì, 24/03/2025 persona indagata, con indicazione delle coordinate spazio-temporali non essendo sufficiente la mera indicazione degli articoli di legge violati. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 253 cod.proc.pen. e art. 125 comma 3 cod.proc.pen. in relazione alla carenza di motivazione in relazione in relazione ai requisiti per la legittima adozione di un sequestro probatorio e segnatamente l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato e degli elementi per far ritenere sussistente il rapporto di pertinenzialità tra reato ipotizzato è la cosa da sequestrare e il fine probatorio. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso non è fondato. Va, in primo luogo, evidenziato come il sequestro probatorio debba essere motivato e la motivazione del provvedimento debba necessariamente dare conto del "fumus commissi delicti" in relazione al quale si procede e ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo, la giurisprudenza di legittimità. Quanto al primo profilo, si è ripetutamente affermato nella giurisprudenza della corte di legittimità che ciò che deve essere spiegato dall'autorità giudiziaria procedente è l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe e ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; tra le tante, Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898). Ancorché non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, ciò che deve essere verificata è la possibilità concreta di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera "postulazione" della sua esistenza da parte del pubblico ministero ovvero la prospettazione esplorativa di indagine rispetto ad una notizia di reato. L'[OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dello stato del procedimento, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, spiegando la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Rv. 253508; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816; Corte cost., ord. n. 153 del 2007). Pur nella consapevolezza della esistenza di pronunce difformi nella giurisprudenza di legittimità, anche richiamate dal ricorrente, che ritengono che in tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, sia sufficiente, per consentire l'esercizio del diritto di difesa, l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e le finalità investigative per le quali il vincolo è disposto (cfr., Sez. 2, n. 41360 del 16/09/2015, Pettinari, Rv. 262273; nello stesso senso Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265776), ritiene, il Collegio, che l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (cfr., Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781). 5. Ciò posto, per il rilievo che assume nel caso concreto, ritiene, il Collegio, che l'obbligo di motivazione, che deve sorreggere a pena di nullità il decreto di sequestro, debba essere apprezzato tenuto conto dell’intero provvedimento e là dove, nella motivazione complessiva di questo, vi siano enunciati gli elementi di fatto che sorreggono il fumus commissi delicti, descritta la fattispecie cui in concreto il fatto è ricondotto, la relazione che le cose presentano con il reato, nonché la natura del bene che si intende sequestrare, deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione. 6. Da cui la infondatezza della censura difensiva che deduce l’assenza di motivazione non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, e ciò in quanto nel decreto di sequestro probatorio del P.M. erano enunciati, oltre gli articoli di legge violati, art. 518 quaterdecies cod.pen. accertato in Firenze il 17/11/2023, anche i beni (dipinto olio su tela, cm. 86x69, dal titolo Mari et femme, del 1969, a firma [OSCURATO:PERSONA]), collegato alla fattispecie di reato e la finalità probatoria derivante dalla necessità di svolgere accertamenti tecnici, secondo il dictum della Sezioni Unite Botticelli (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). 7. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/03/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci
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