CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28634/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli con cui, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione di altra sentenza solo con riferimento alla determinazione della pena, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione e euro 700.000 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni generiche. La Corte, di contro, ha motivato, sia pure sinteticamente, il trattamento sanzionatorio con un pertinente richiamo alla gravità del fatto (occupazione di tre appartamenti e di suolo pubblico con edificazione di fabbriche abusive), ovvero ad uno dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i