Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:347
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
12 luglio 2011(
*
)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Impugnazione incidentale – Molestie psicologiche – Art. 12 bis dello [OSCURATO:PERSONA] – Comunicazione sulla politica in materia di molestie psicologiche alla [OSCURATO:PERSONA] – Dovere di assistenza dell’amministrazione – Art. 24 dello [OSCURATO:PERSONA] – Portata – Domanda di assistenza – Misure provvisorie di allontanamento – Dovere di sollecitudine – Responsabilità – Domanda di risarcimento danni – Competenza di merito – Condizioni di attuazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire»
Nel procedimento T‑80/09 P,
avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione
europea (Prima Sezione) 9 dicembre 2008, causa F‑52/05, Q/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta),
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. V. Joris, D. Martin e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è
Q,
ex funzionaria della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente in Domsjö (Svezia), rappresentata dagli avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy,
ricorrente in primo grado,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e dal sig. A. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 gennaio 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, proposto ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia, la [OSCURATO:PERSONA] europea
chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 9 dicembre
2008, causa F‑52/05, Q/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pagg. I-A-1-263, II-A-1-1485; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la
quale quest’ultimo, da un lato, ha annullato la sua decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza presentata
da Q il 3 maggio 2004 ai sensi dell’art. 24 dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo, rispettivamente,
la «domanda di assistenza» e lo «[OSCURATO:PERSONA]»), recante diniego dell’adozione di una misura provvisoria di allontanamento, e,
dall’altro, l’ha condannata a versare a Q l’importo di EUR 15 500 in riparazione del danno morale risultante dall’illegittimità
di tale decisione, nonché dal venire meno, da parte dell’amministrazione, al dovere di sollecitudine.
Fatti
2
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti 18‑101 della sentenza impugnata.
Il procedimento di primo grado e la sentenza impugnata
3
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2005, Q chiedeva sostanzialmente, in primo luogo, l’annullamento
della decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva implicitamente respinto la sua domanda di assistenza, in secondo luogo, l’annullamento
dei suoi rapporti di evoluzione della carriera formulati rispettivamente per i periodi 1° gennaio‑31 ottobre 2003 e 1° novembre‑31
dicembre 2003 (in prosieguo: i «REC 2003») e, in terzo luogo, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni. Il
ricorso è stato inizialmente registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero di ruolo T‑252/05.
4
Con ordinanza 15 dicembre 2005, il Tribunale, in applicazione dell’art. 3, n. 3, della decisione del Consiglio 2 novembre
2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), rinviava
la presente causa a quest’ultimo. Il ricorso veniva registrato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica
con il numero di ruolo F‑52/05.
5
Con la sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica accoglieva parzialmente il ricorso annullando la decisione
implicita di rigetto della domanda di assistenza, recante diniego di adottare una misura provvisoria di allontanamento, e
condannando la [OSCURATO:PERSONA] a versare a Q l’importo di EUR 18 000 a titolo di risarcimento dei danni. Il suddetto giudice respingeva
il ricorso per il resto.
Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti
6
Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 2009, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva la presente impugnazione.
7
In data 9 giugno 2009 Q depositava la propria comparsa di risposta, in cui proponeva altresì impugnazione incidentale avverso
la sentenza impugnata, introducendo anche una domanda di anonimato immediatamente accolta dalla cancelleria.
8
Con lettera depositata il 24 giugno 2009 la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di poter presentare una breve replica.
9
Con decisione 3 luglio 2009 il presidente della sezione delle impugnazioni accoglieva tale ultima domanda.
10
Il 24 agosto 2009 la [OSCURATO:PERSONA] depositava una replica in cui rispondeva altresì all’impugnazione incidentale, conformemente
all’art. 143, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
11
Con lettera depositata il 24 settembre 2009 Q presentava una domanda di memoria complementare all’impugnazione incidentale.
12
Con decisione 6 ottobre 2009 il presidente della sezione delle impugnazioni accoglieva tale ultima domanda.
13
In data 15 ottobre 2009 Q depositava una controreplica.
14
In data 13 novembre 2009 Q depositava una memoria complementare all’impugnazione incidentale.
15
In data 5 gennaio 2010 la [OSCURATO:PERSONA] depositava una comparsa di risposta alla memoria complementare all’impugnazione incidentale.
La fase scritta del procedimento si concludeva lo stesso giorno.
16
Con lettera depositata l’11 febbraio 2010 Q formulava una domanda motivata, ai sensi dell’art. 146 del regolamento di procedura,
per essere sentita nell’ambito della fase orale del procedimento.
17
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) decideva di aprire la fase orale del procedimento
e, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’art. 64 del regolamento di procedura, di porre
quesiti per iscritto alle parti, con risposta in udienza.
18
Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti scritti e orali del Tribunale venivano sentite nel corso dell’udienza
del 21 gennaio 2011. Le risposte ai quesiti scritti del Tribunale venivano registrate nel verbale di udienza.
19
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la sentenza impugnata nella parte in cui accoglie il secondo motivo del ricorso in primo grado, relativo all’illegittimità
della decisione implicita di diniego di adottare una misura provvisoria di allontanamento, nonché le conclusioni di tale ricorso
volte ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla suddetta illegittimità e dal venir meno, da parte dell’amministrazione,
al proprio dovere di sollecitudine;
– respingere l’impugnazione incidentale;
– respingere il ricorso in primo grado oppure, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
– statuire come di diritto sulle spese del giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, nonché su quelle dell’impugnazione
principale o, in subordine, riservare le spese del giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica unitamente a quelle
dell’impugnazione principale;
– condannare Q alle spese dell’impugnazione incidentale.
20
Q chiede che il Tribunale voglia:
– respingere l’impugnazione principale in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondata;
– dichiarare l’impugnazione incidentale ricevibile;
– annullare la sentenza impugnata;
– accogliere le sue domande di annullamento e di risarcimento relative al ricorso in primo grado;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alla totalità delle spese.
Sull’impugnazione principale
21
L’impugnazione principale, proposta ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte, mira a ottenere l’annullamento
della sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza, recante
diniego di adottare una misura provvisoria di allontanamento, e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a versare a Q l’importo di EUR 15 500
in riparazione del danno morale derivante dall’illegittimità di tale decisione, nonché dal venir meno, da parte dell’amministrazione,
al proprio dovere di sollecitudine.
Sulla ricevibilità
22
Q eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione principale in quanto la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dei due motivi invocati a
sostegno di quest’ultima, chiederebbe al giudice delle impugnazioni di pronunciarsi nuovamente su fatti che sono stati valutati
in via definitiva dal giudice di primo grado. Da un lato, riguardo al primo motivo dell’impugnazione principale, la [OSCURATO:PERSONA]
non può chiedere al giudice delle impugnazioni di controllare le valutazioni compiute dal Tribunale della funzione pubblica,
in virtù delle quali quest’ultimo ha ritenuto che alla ricorrente dovesse essere risarcito il danno morale che le è derivato
dalla violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del dovere di sollecitudine in ragione di comportamenti denunciati nella domanda
di assistenza. Dall’altro, nell’ambito del secondo motivo dell’impugnazione principale, alla luce delle informazioni contenute
negli atti di causa, la [OSCURATO:PERSONA] non può contestare implicitamente, dinanzi al giudice delle impugnazioni, le valutazioni
in base alle quali il giudice di primo grado ha ritenuto che, nella fattispecie, il rifiuto implicito della [OSCURATO:PERSONA] di
adottare una misura provvisoria di allontanamento fosse atto a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.
23
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dell’eccezione di irricevibilità sollevata da Q.
24
Ai sensi degli artt. 225 A CE e 11, n. 1, dell’allegato I dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte, l’impugnazione proposta dinanzi al Tribunale
deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale della funzione
pubblica, a vizi di procedura dinanzi a detto Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché
alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale della funzione pubblica. Inoltre, conformemente all’art. 138,
n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura, l’atto d’impugnazione deve precisare i motivi e gli argomenti di
diritto fatti valere.
25
Dalle summenzionate disposizioni emerge che il ricorso di impugnazione può essere fondato unicamente su motivi riguardanti
la violazione di regole di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Il giudice di primo grado è l’unico
competente, da un lato, a constatare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti
dagli atti di causa sottopostigli, e, dall’altro, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento
degli elementi di prova prodotti dinanzi al giudice di primo grado, non costituisce quindi una questione di diritto, come
tale soggetta al sindacato del giudice dell’impugnazione (v. sentenza del Tribunale 12 marzo 2008, causa T‑107/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pagg. I-B-1-5 e II-B-1-31, punto 29, e giurisprudenza ivi citata).
26
Nella fattispecie, con il primo motivo – esaminato nei suoi due capi – e con il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] non chiede
al giudice dell’impugnazione un riesame dei fatti già accertati e valutati dal giudice di primo grado.
27
Nell’ambito della prima parte del primo motivo, essa censura al Tribunale della funzione pubblica di aver violato, nella sentenza
impugnata, la condizione affinché sorga la responsabilità extracontrattuale della Comunità attinente all’esistenza di un comportamento
illecito, come interpretata dalla Corte nella sentenza 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5291,
punti 43 e 44), e dal Tribunale nella sentenza 10 dicembre 2008, causa T‑57/99, Nardone/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pagg. I-A-2-83
e II-A-2-505, punti 162‑164).
28
La prima parte del primo motivo solleva, dunque, una questione di diritto e pertanto dev’essere dichiarata ricevibile.
29
La seconda parte del primo motivo riguarda, in sostanza, tre principali censure.
30
La prima censura è relativa al fatto che, nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato gli
artt. 90 e 91 dello [OSCURATO:PERSONA] riconoscendo a Q un risarcimento in base a un principio che non sarebbe stato invocato né nella
domanda, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA], né nel reclamo, ai sensi dell’art. 90, n. 2 dello stesso, né, ancora,
nel ricorso in primo grado. In sede di udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che ciò equivaleva a contestare al Tribunale della
funzione pubblica di aver statuito ultra petita, modificando l’oggetto della controversia.
31
Le seconda censura riguarda la violazione dell’obbligo di motivare le sentenze, nel senso che il Tribunale della funzione
pubblica non avrebbe indicato i motivi che l’hanno indotto a qualificare giuridicamente taluni fatti denunciati nella domanda
di assistenza, considerati nel loro insieme, come illecito amministrativo idoneo a far sorgere la responsabilità della Comunità.
32
Da ultimo, la terza censura, subordinata alla seconda, riguarda il fatto che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe
commesso un errore di qualificazione giuridica di taluni fatti denunciati nella domanda di assistenza ritenendo che essi,
considerati nel loro insieme, costituissero un illecito amministrativo idoneo a far sorgere la responsabilità della Comunità.
33
La seconda parte del primo motivo solleva quindi questioni di diritto e, pertanto, dev’essere dichiarata ricevibile.
34
Infine, con il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver violato la condizione
affinché sorga la responsabilità extracontrattuale della Comunità attinente all’esistenza di un comportamento illecito, gli
artt. 7 e 24 dello [OSCURATO:PERSONA], nonché l’obbligo di motivare le sentenze, in quanto, al secondo paragrafo del dispositivo della
sentenza impugnata, esso ha parzialmente accolto le richieste di Q miranti al risarcimento del danno derivante dall’illegittimità
della decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza, dopo aver ritenuto, ai punti 250, 251 e 254 della sentenza
impugnata, che la condizione sulla sussistenza di un comportamento illecito fosse stata rispettata, vista l’illegittimità
della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] recante rifiuto di adottare una misura provvisoria di allontanamento, come accertata
ai punti 209‑214 della sentenza impugnata, nonché, ancora, il ritardo nell’avvio dell’indagine amministrativa.
35
Il secondo motivo del ricorso principale solleva, dunque, questioni di diritto e, pertanto, dev’essere dichiarato ricevibile.
36
Da quanto precede risulta che l’eccezione di irricevibilità sollevata da Q dev’essere respinta in quanto diretta contro l’impugnazione
principale e contro i motivi, o parti di questi ultimi, che la sostengono.
Nel merito
37
Dai punti 27, 29‑32 e 34 supra emerge che, a sostegno dell’impugnazione principale, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere un primo motivo
relativo, nella sua prima parte, alla violazione della condizione affinché sorga la responsabilità extracontrattuale della
Comunità attinente all’esistenza di un comportamento illecito e, nella sua seconda parte, alla violazione degli artt. 90 e
91 dello [OSCURATO:PERSONA], dell’obbligo di motivare le sentenze e della condizione affinché sorga la responsabilità extracontrattuale
della Comunità attinente all’esistenza di un comportamento illecito, nonché un secondo motivo, derivante dalla violazione
della condizione affinché sorga la responsabilità extracontrattuale della Comunità attinente all’esistenza di un comportamento
illecito, degli artt. 7 e 24 dello [OSCURATO:PERSONA] e dell’obbligo di motivare le sentenze.
Sulla prima parte del primo motivo, relativo alla violazione della condizione affinché sorga la responsabilità extracontrattuale
della Comunità attinente all’esistenza di un comportamento illecito
– Argomenti delle parti
38
[OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver ritenuto che fosse soddisfatta la condizione affinché
sorga la responsabilità extracontrattuale della Comunità attinente all’esistenza di un comportamento illecito, senza prima
aver accertato la sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una regola di diritto avente ad oggetto il
conferimento di diritti ai singoli, conformemente alla giurisprudenza applicabile (sentenze Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 27, punti 43 e 44, e Nardone/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 27, punti 162‑164).
39
Q chiede il rigetto della prima parte del primo motivo, in quanto esso si baserebbe su una giurisprudenza, tratta dalla sentenza
Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 27, che non sarebbe applicabile al contenzioso della funzione pubblica.
– Giudizio del Tribunale
40
Una controversia tra un funzionario e l’istituzione presso cui presta o prestava servizio e vertente sul risarcimento di un
danno, allorché trovi origine nel rapporto di impiego che vincola l’interessato all’istituzione, rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 236 CE e degli artt. 90 e 91 dello [OSCURATO:PERSONA] e, con particolare riferimento alla sua ricevibilità, non rientra in
quello degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE né dell’art. 46 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte (v. ordinanza del Tribunale 26
giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 12 e giurisprudenza ivi
citata).
41
[OSCURATO:PERSONA] è di per sé uno strumento autonomo, le cui disposizioni mirano soltanto a disciplinare i rapporti giuridici fra
le istituzioni e i funzionari stabilendo diritti ed obblighi reciproci (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 22 febbraio
2006, causa T‑342/04, Adam/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑2‑23 e II‑A‑2‑107, punto 34). [OSCURATO:PERSONA] ha dunque creato, nei
rapporti tra le istituzioni e i loro funzionari, un equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che non dev’essere pregiudicato
né dalle istituzioni, né dai funzionari (v., in tal senso, sentenza della Corte 31 maggio 1988, causa 167/86, Rousseau/Corte
dei conti, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2705, punto 13, e sentenza del Tribunale 18 aprile 1996, causa T‑13/95, Kyrpitsis/CES, [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑167
e II‑503, punto 52). Tale equilibrio di diritti e obblighi reciproci è destinato essenzialmente a preservare il rapporto di
fiducia che deve esistere tra l’istituzione e i funzionari di ruolo o agenti della stessa, allo scopo di garantire ai cittadini
europei il corretto svolgimento dei compiti di interesse generale assegnati alle istituzioni (v., in tal senso e per analogia,
sentenza della Corte 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1611, punti 44‑47).
42
Da una giurisprudenza costante emerge inoltre che, nelle controversie riguardanti i rapporti tra le istituzioni e i rispettivi
funzionari, il diritto al risarcimento è riconosciuto se sussistono tre condizioni, ossia l’illegittimità del comportamento
addebitato alle istituzioni, l’effettività del danno lamentato, nonché l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento
e il danno fatto valere (sentenza del Tribunale 9 febbraio 1994, causa T‑82/91, Latham/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑15
e II‑61, punto 72; ordinanza del Tribunale 24 aprile 2001, causa T‑172/00, Pierard/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑91 e II‑429,
punto 34, e sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑249/04, Combescot/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pagg. I-A-2-181, II-A-2-1219,
I-A-2-181 e II-A-2-1219, punto 49).
43
Siffatta soluzione non viene rimessa in discussione dalla sentenza Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 27,
che, riguardo alla condizione relativa all’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni e con l’obiettivo di
armonizzare regimi diversi di responsabilità, impone che sia dimostrata una violazione sufficientemente caratterizzata di
una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. Invero, dai punti 39‑43 della suddetta sentenza, emerge che
siffatto requisito particolare, unitamente all’obiettivo di armonizzazione che lo giustifica, riguardano soltanto la responsabilità
extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE e la responsabilità degli Stati membri per la
violazione del diritto comunitario.
44
Inoltre, la differenza fra, da un lato, le condizioni affinché sorga la responsabilità della Comunità per i danni causati
ai propri funzionari ed ex funzionari a seguito di una violazione di disposizioni statutarie e, dall’altro, le condizioni
che disciplinano la responsabilità della Comunità verso i terzi per la violazione di altre disposizioni del diritto comunitario
si spiega, alla luce dell’equilibrio dei diritti e degli obblighi espressamente creati dallo [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti tra le istituzioni
e i loro funzionari, con il desiderio di garantire ai cittadini europei il corretto svolgimento dei compiti di interesse generale
assegnati alle istituzioni.
45
Anche se nella sentenza Nardone/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 27 supra (punti 162‑173) il giudice comunitario ha esaminato
se l’asserita illegittimità costituisse una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica preordinata
a conferire diritti ai singoli, tale esame non era necessario giacché, con riferimento alle controversie sui rapporti tra
le istituzioni e i loro funzionari, da una giurisprudenza consolidata emerge che la mera constatazione di un’illegittimità
è sufficiente per ritenere soddisfatta la prima delle tre condizioni necessarie affinché sorga la responsabilità della Comunità
per i danni causati ai propri funzionari ed ex funzionari a causa di una violazione del diritto comunitario relativo alla
funzione pubblica (v. punto 42 supra).
46
Occorre dunque respingere la prima parte del primo motivo in quanto infondata.
Sulla seconda parte del primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 90 e 91 dello [OSCURATO:PERSONA], dell’obbligo di motivare
le sentenze e della condizione affinché sorga la responsabilità extracontrattuale della Comunità attinente all’esistenza di
un comportamento illecito
– Argomenti delle parti
47
[OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver violato, nella sentenza impugnata, gli artt. 90 e 91
dello [OSCURATO:PERSONA], l’obbligo di motivare le sentenze e la condizione affinché sorga la responsabilità extracontrattuale della
Comunità attinente all’esistenza di un comportamento illecito, in quanto esso ha riconosciuto a Q un indennizzo in riparazione
del danno derivante dalla violazione del dovere di sollecitudine, dimostrato da determinati comportamenti denunciati nella
domanda di assistenza.
48
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato gli artt. 90 e 91 dello [OSCURATO:PERSONA]
in quanto, nella sentenza impugnata, esso ha concesso alla ricorrente un risarcimento in base a un’irregolarità amministrativa
che non era stata invocata né nella domanda di risarcimento presentata il 3 maggio 2004, allegata alla domanda di assistenza
(in prosieguo: la «domanda di risarcimento»), né nel reclamo del 26 novembre 2004, e nemmeno nel ricorso in primo grado.
49
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia violato l’obbligo di motivare le sentenze,
non avendo illustrato i motivi che, ai punti 236 e 237 della sentenza impugnata, lo hanno indotto a ritenere che taluni comportamenti
denunciati nella domanda di assistenza, considerati nel loro insieme, sotto il profilo giuridico potessero essere qualificati
come un’irregolarità amministrativa idonea a far sorgere il risarcimento nell’ambito del ricorso di cui era adito. Infatti,
la constatazione di «una violazione (…) del suo dovere di sollecitudine» non sarebbe equivalente alla constatazione di una
palese e grave violazione del dovere di sollecitudine. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso in una
contraddizione ritenendo che nessuno dei fatti denunciati nella domanda di assistenza fosse stato lesivo della personalità,
della dignità o dell’integrità fisica o psichica di Q.
50
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha violato la condizione affinché sorga la
responsabilità della Comunità attinente all’esistenza di un comportamento illecito, in quanto, nella fattispecie, ha fatto
sorgere la responsabilità della Comunità soltanto sulla base della violazione del dovere di sollecitudine.
51
In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i fatti o i comportamenti che, al punto 236 della sentenza impugnata, il Tribunale
della funzione pubblica ha ritenuto rivelatori, considerati nel loro insieme, di una violazione da parte dell’amministrazione
del dovere di sollecitudine, non potevano essere qualificati come irregolarità amministrative tali da far sorgere la responsabilità
extracontrattuale della Comunità.
52
Q chiede il rigetto della seconda parte del primo motivo.
53
Anzitutto, Q chiede il rigetto della censura relativa alla violazione degli artt. 90 e 91 dello [OSCURATO:PERSONA], invocando, in sostanza,
a favore della sua domanda di risarcimento, un pregiudizio derivante dal deterioramento del suo stato di salute a seguito
del mancato rispetto da parte dell’amministrazione del dovere di sollecitudine nella domanda di risarcimento, nel reclamo
24 novembre 2004, nonché, espressamente, nel ricorso in primo grado. Inoltre, secondo la giurisprudenza, le censure potrebbero
essere sviluppate dinanzi al giudice dell’Unione mediante la deduzione di mezzi ed argomenti che, pur non figurando nel reclamo,
vi si ricolleghino tuttavia strettamente.
54
In seguito, Q chiede il rigetto della censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivare le sentenze. Al punto 236
della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe spiegato i motivi per cui, nel caso di specie, l’amministrazione
avrebbe violato il dovere di sollecitudine. Il giudice di primo grado avrebbe in tal modo dimostrato l’esistenza di un’irregolarità
amministrativa tale da far sorgere la responsabilità della Comunità.
55
Q conclude, da ultimo, per il rigetto della censura relativa alla condizione affinché sorga la responsabilità della Comunità
attinente all’esistenza di un comportamento illecito. La violazione del dovere di sollecitudine potrebbe essere invocata da
un funzionario a prescindere dalla violazione di una disposizione precisa dello [OSCURATO:PERSONA], in tutti i casi in cui l’amministrazione
abbia statuito sulla sua situazione senza tener conto dei suoi diritti e interessi.
– Giudizio del Tribunale
56
Ai sensi delle disposizioni combinate dell’art. 236 CE, dell’art. 1 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte e dell’art. 91, n. 1, dello
[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale della funzione pubblica è competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra le
Comunità e una delle persone cui si applica lo [OSCURATO:PERSONA] e a quelle relative alla legittimità di un atto recante pregiudizio
a detta persona.
57
Ai sensi della seconda frase dell’art. 91, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA], nelle controversie di carattere pecuniario, il Tribunale della
funzione pubblica ha una competenza di merito. Quest’ultima conferisce al suddetto giudice l’incarico di risolvere esaustivamente
le controversie sottoposte (sentenze della Corte 18 dicembre 2007, causa C‑135/06 P, Weißenfels/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑12041,
punto 67, e 17 dicembre 2009, causa C‑197/09 RX-II, M/EMEA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-12033, punto 56). Tale competenza mira, in
particolare, a consentire al suddetto Tribunale di assicurare l’effetto utile delle sentenze da esso pronunciate nelle cause
di funzione pubblica, di modo che, laddove l’annullamento di un atto lesivo illegittimo non sia sufficiente per attuare i
diritti della persona cui si applica lo [OSCURATO:PERSONA] o per tutelarne efficacemente gli interessi oppure se siffatto annullamento
costituirebbe una sanzione eccessiva dell’illecito commesso e l’attribuzione di un indennizzo alla persona interessata rappresenta
la forma di risarcimento che meglio risponde agli interessi del ricorrente e alle esigenze del servizio, detto giudice può,
d’ufficio, accordare a questi un indennizzo (v., in tal senso, sentenze della Corte 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthür/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 1743, punti 13 e 14, e 20 maggio 2010, causa C‑583/08 P, Gogos/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4469, punto 50; sentenza
del Tribunale 31 marzo 2004, causa T‑10/02, Girardot/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑109 e II‑483, punti 86, 87 e 89 e giurisprudenza
ivi citata). In tal caso, spetta al Tribunale della funzione pubblica, tenuto conto di tutte le circostanze, valutare equitativamente
il danno (sentenze Oberthür/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, punto 14, e Gogos/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, punto 44).
58
Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, la prima frase dell’art. 91, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA] disciplina la seconda, in maniera
che tale disposizione attribuisce al giudice una competenza di merito soltanto in presenza di una controversia sulla legalità
di un atto che rechi pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenze del Tribunale 1° dicembre 1994,
causa T‑54/92, Schneider/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑281 e II‑887, punto 49 e giurisprudenza ivi citata, e causa T‑79/92,
Ditterich/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑289 e II‑907, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
59
Peraltro, dall’art. 91, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] deriva che un ricorso può essere proposto dinanzi al Tribunale della funzione
pubblica soltanto se l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha previamente ricevuto un reclamo ai sensi
dell’art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] nel termine ivi previsto, e se tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o
implicita di rigetto. L’art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] prevede che qualsiasi persona cui esso si applica può presentare all’APN
un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l’APN abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso
una misura imposta dallo [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, un atto che arreca pregiudizio può consistere nella decisione implicita
o esplicita di rigetto di una domanda rivolta previamente all’APN dalla persona interessata conformemente all’art. 90, n. 1,
dello [OSCURATO:PERSONA].
60
La persona cui si applica lo [OSCURATO:PERSONA] che voglia contestare la legittimità di un atto che le arreca pregiudizio può adire direttamente
l’APN con un reclamo e, successivamente, proporre ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica qualora il reclamo
sia respinto. Secondo una giurisprudenza costante, a seguito del rigetto di un reclamo avverso un atto che arreca pregiudizio
alla persona cui si applica lo [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima può presentare un ricorso con il quale essa chiede l’annullamento dell’atto
lesivo, il versamento di un indennizzo o entrambi (v. sentenze Schneider/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 58, punto 52, e
giurisprudenza ivi citata, nonché Ditterich/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 58 supra, punto 40, e giurisprudenza ivi citata).
61
Per contro, anche se l’illegittimità asserita da una persona cui si applica lo [OSCURATO:PERSONA] non costituisce un atto lesivo ai sensi
dello [OSCURATO:PERSONA] medesimo, bensì un’irregolarità amministrativa commessa dall’amministrazione, la suddetta persona può avviare
la procedura soltanto con una domanda diretta all’APN ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA], il cui eventuale rigetto
costituirà una decisione che arreca pregiudizio, contro la quale potrà proporre un reclamo e successivamente, se del caso,
un ricorso (v. sentenze Schneider/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 58, punto 53, e la giurisprudenza ivi citata; Ditterich/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 58, punto 41, e la giurisprudenza ivi citata).
62
Ne consegue che, quando una persona cui si applica lo [OSCURATO:PERSONA] chiede di essere risarcita per un pregiudizio che ritiene di
aver subito in assenza di un atto lesivo, in linea di principio essa è tenuta a seguire un procedimento precontenzioso in
due tappe, ossia una domanda e, successivamente, un reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda di risarcimento,
conformemente all’art. 90, nn. 1 e 2, dello [OSCURATO:PERSONA].
63
Dagli artt. 90 e 91 dello [OSCURATO:PERSONA] emerge dunque che il Tribunale della funzione pubblica adito, da una persona cui si applica
lo [OSCURATO:PERSONA], di un ricorso sulla legittimità di un atto che le arreca pregiudizio può, anche d’ufficio, in virtù della competenza
di merito di cui all’art. 91, n. 1, seconda frase, dello [OSCURATO:PERSONA], riconoscere un risarcimento a detta persona soltanto se
quest’ultimo mira alla riparazione di un danno subito da detta persona a causa dell’illegittimità dell’atto lesivo, che è
oggetto del ricorso, oppure, in ogni caso, alla riparazione di un pregiudizio derivante dall’illegittimità strettamente correlata
a tale atto (v., in tal senso e per analogia, ordinanza della Corte 14 dicembre 2006, causa C‑12/05 P, Meister/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pagg. I-B-2-23 e II-B-2-143, punti 112‑116, e sentenza Gogos/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 57, punti 49‑53).
64
Nella fattispecie, dai punti 232‑242 della sentenza impugnata, riguardo alle «domande dirette al risarcimento del danno derivante
dalle asserite molestie psicologiche», emerge che il Tribunale della funzione pubblica ha riconosciuto a Q l’importo di EUR 500
quale riparazione del «danno morale» da essa subito a causa di un’irregolarità amministrativa compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA],
che avrebbe «contribuito a isolare [Q] all’interno della sua unità di appartenenza». L’irregolarità amministrativa di cui
trattasi consiste in «inadempimenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] del proprio dovere di sollecitudine» o, come indicato al punto
236 della sentenza impugnata, in «una violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo dovere di sollecitudine» evidenziata da
«determinati fatti invocati [da Q] a sostegno della propria domanda di risarcimento (…) considerati nel loro insieme». Tali
inadempimenti sono elencati nei punti 156‑160, 164, 171 e 180 della sentenza impugnata e, con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA],
in primo luogo e per quanto riguarda il prolungamento del periodo di prova di Q, consistevano nel non aver previamente formulato
contestazioni nei suoi confronti e averle fatto perdere l’opportunità di essere ascoltata dal comitato dei rapporti, insieme
alle persone che essa intendeva far ascoltare, in secondo luogo, nell’avere assegnato a Q uffici isolati fino all’estate del
2004, in terzo luogo nel non avere assegnato alcun compito a Q nel periodo gennaio‑giugno 2003 e, in quarto e ultimo luogo,
nell’aver tardato a rispondere alla domanda di congedo ordinario di Q per il periodo 19 luglio‑27 agosto 2004 e aver infine
detratto i giorni corrispondenti a tale domanda dal saldo dei congedi ordinari ancorché Q, a partire dal 5 luglio 2004, avesse
presentato un certificato medico per il periodo 17 luglio-27 agosto 2004 che non era stato contestato dall’amministrazione.
65
Dalle constatazioni del Tribunale della funzione pubblica formulate ai punti 112, 115 e 232 della sentenza impugnata, e non
contestate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della presente impugnazione, emerge che Q, con la sua domanda di risarcimento, chiedeva
la riparazione di un pregiudizio materiale in termini di seria lesione del suo stato di salute, dimostrata da diversi certificati
e pareri medici, e di inidoneità al normale esercizio delle sue funzioni all’interno dell’unità di appartenenza in seguito
alle molestie psicologiche, ai sensi dell’art. 12 bis, n. 3, dello [OSCURATO:PERSONA], denunciate nella sua domanda di assistenza e che,
poiché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva risposto alla detta domanda nel termine di quattro mesi, la mancata risposta aveva fatto sorgere,
in applicazione dell’art. 90, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA], una decisione di rigetto di detta domanda. Inoltre, dalle suddette constatazioni
del Tribunale della funzione pubblica, nonché da quelle di cui al punto 117 della sentenza impugnata, emerge che il ricorso
in primo grado era diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione implicita di rigetto delle domande di assistenza
e di risarcimento, ai sensi dell’art. 24 dello [OSCURATO:PERSONA], e, quale conseguenza di tale annullamento, alla condanna della [OSCURATO:PERSONA]
a risarcire a Q i danni chiesti quale riparazione del «danno derivante dalle asserite molestie psicologiche».
66
Al riguardo occorre rammentare che l’obbligo di assistenza sancito dall’art. 24, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], contempla la
tutela dei funzionari, da parte dell’istituzione, contro comportamenti di terzi e non contro gli atti emanati dall’istituzione
stessa, il cui controllo rientra in altre disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze della Corte 17 dicembre 1981,
causa 178/80, Bellardi-Ricci e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3187, punto 23, e 25 marzo 1982, causa 98/81, Munk/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 1155, punto 21). Benché l’art. 24, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] sia in primo luogo inteso a proteggere i funzionari
da attacchi e maltrattamenti provenienti da terzi, l’obbligo di assistenza che esso impone all’amministrazione sussiste anche
nel caso in cui l’autore dei fatti previsti dalla disposizione sia un altro funzionario (v., in tal senso, sentenza della
Corte 14 giugno 1979, causa 18/78, V./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2093, punto 15, e sentenza del Tribunale 9 marzo 2005, causa
T‑254/02, L/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑63 e II‑277, punto 85, e giurisprudenza ivi citata).
67
L’art. 24, secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] ha per oggetto il risarcimento del danno arrecato a un funzionario da un comportamento
di terzi o di altri funzionari cui si applica il primo comma del medesimo articolo, sempreché egli non abbia potuto ottenerne
il risarcimento dal responsabile (v., in tal senso, ordinanza della Corte 5 ottobre 2006, causa C‑365/05 P, Schmidt‑Brown/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pagg. I-B-2-17 e II-B-2-107, punto 78). La ricevibilità del ricorso per risarcimento proposto da un funzionario ai sensi
dell’art. 24, secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] è dunque subordinata all’esaurimento dei rimedi giurisdizionali nazionali, a condizione
che questi garantiscano in maniera efficace la protezione delle persone interessate e possano produrre la riparazione del
danno asserito (v. sentenza L/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 66, punto 148, e giurisprudenza ivi citata).
68
Il regime speciale di responsabilità instaurato dall’art. 24, secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], si fonda sul dovere dell’amministrazione
di proteggere la salute e la sicurezza dei suoi funzionari e agenti da attacchi e maltrattamenti provenienti da terzi o da
altri funzionari di cui possono essere vittime nell’esercizio delle loro funzioni, segnatamente in forma di molestie psicologiche,
ai sensi dell’art. 12 bis, n. 3, dello [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un regime di responsabilità senza colpa, che si distingue dal
regime di diritto comune della responsabilità della Comunità nel settore della funzione pubblica, come ricordato al punto
234 della sentenza impugnata, nonché al punto 42 supra, che impone al funzionario che intende ottenere una riparazione dalla
Comunità la dimostrazione di aver subito un pregiudizio quale conseguenza di un comportamento errato di una istituzione (v.,
in tal senso, sentenze del Tribunale 26 ottobre 1993, causa T‑59/92, Caronna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1129, punti 25 e 68,
e L/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 66, punti 143‑146 e 147‑153). Inoltre, siffatto regime speciale di responsabilità senza
colpa va distinto dal regime di risarcimento dei funzionari per le malattie da essi contratte o per gli infortuni di cui essi
sono stati vittime nell’esercizio delle loro funzioni o per l’aggravamento di tali malattie, ai sensi dell’art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA]
e della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari
adottata in base a detto articolo. Infatti, in mancanza di qualsiasi disposizione esplicita in tal senso nella summenzionata
regolamentazione, non si può ritenere che essa escluda il diritto del funzionario e dei suoi aventi causa di chiedere un risarcimento
supplementare se l’istituzione è tenuta alla riparazione, ai sensi del diritto comune, nel caso in cui sia ritenuta responsabile
dell’infortunio o della malattia del funzionario, oppure in base all’art. 24, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], qualora l’infortunio o
la malattia derivino da attacchi di terzi o di altri funzionari in relazione con l’esercizio – ad opera del detto funzionario
– delle sue funzioni nelle Comunità, né che le prestazioni del regime statutario non sarebbero sufficienti per garantire la
piena riparazione del pregiudizio subito (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 ottobre 1986, cause riunite 169/83 e 136/84,
Leussink/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2801, punti 11 e 12).
69
Dalle constatazioni del Tribunale della funzione pubblica nella sentenza impugnata, come indicate ai punti 64 e 65 supra,
emerge che la domanda di risarcimento era fondata unicamente sulla riparazione del pregiudizio di ordine materiale che Q asseriva
di aver subito a causa delle molestie psicologiche denunciate nella domanda di assistenza e poste in essere da diversi superiori
gerarchici della direzione generale (DG) «Personale e amministrazione» della [OSCURATO:PERSONA], ossia atti personalmente imputabili
ad altri funzionari – e non connessi a un’irregolarità amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] – il cui controllo è contemplato in
altre disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 42 e 66 supra.
70
Ne consegue che, per quanto riguarda le conclusioni dirette al risarcimento del pregiudizio asseritamente subito da Q, l’oggetto
del ricorso in primo grado era soltanto quello illustrato nella domanda di risarcimento, presentata ai sensi dell’art. 24,
secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], e mirante inoltre, in esito al rigetto di quest’ultima, alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versarle
l’indennizzo richiesto in riparazione del pregiudizio subito a causa dell’illegittimità di tale decisione e pari a EUR 100 000.
Per contro, queste stesse constatazioni non consentono di concludere che, con la sua domanda di risarcimento, Q ha chiesto
l’indennizzo di un danno morale derivante da un’irregolarità amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] costituita dall’inadempimento,
da parte di quest’ultima, del dovere di sollecitudine, risultante da taluni fatti denunciati nella domanda di assistenza.
71
Inoltre, non si può ritenere che l’irregolarità amministrativa addebitata alla [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie, come descritta
al punto 64 supra, sia strettamente correlata alla decisione implicita di rigetto della domanda di risarcimento che, ai sensi
dell’art. 24, secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], riguardava la riparazione del pregiudizio di ordine materiale che Q avrebbe subito
a causa delle molestie psicologiche denunciate nella domanda di assistenza. Infatti, mentre i fatti denunciati nella domanda
di assistenza come costitutivi di molestie psicologiche ai sensi dell’art. 12 bis, n. 3, dello [OSCURATO:PERSONA], devono essere considerati
come atti ascrivibili ai relativi autori, ossia ai superiori gerarchici della DG «Personale e amministrazione» specificatamente
chiamati in causa, ciò non accade con riferimento alla decisione implicita di rigetto delle domande di assistenza e di risarcimento,
che è un atto ascrivibile alla [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, gli atti di cui il Tribunale della funzione pubblica ha tenuto conto
per accertare un’irregolarità amministrativa da parte della [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 64 supra) precedono la data della decisione
implicita di rigetto delle domande di assistenza e di risarcimento, vale a dire il 3 settembre 2004. L’anzidetta irregolarità,
dunque preesistente alla decisione implicita di rigetto, non può essere considerata strettamente correlata a quest’ultima,
secondo la giurisprudenza citata al punto 63 supra.
72
Pertanto, quand’anche, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale della funzione pubblica fosse stato legittimamente
chiamato a pronunciarsi su un ricorso vertente sulla legittimità della decisione implicita di rigetto della domanda di risarcimento
alla luce delle disposizioni di cui all’art. 24, secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], detto giudice non poteva statuire – senza violare
i suddetti articoli – sulla questione se alcuni fatti denunciati nella domanda di assistenza e considerati nel loro insieme,
potessero essere qualificati come irregolarità amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] che ha causato a Q un danno morale che doveva
essere risarcito.
73
Il Tribunale della funzione pubblica ha dunque violato gli artt. 90 e 91 dello [OSCURATO:PERSONA] e si è pronunciato ultra petita, modificando
l’oggetto della controversia, nella parte in cui, come emerge dal punto 242 delle motivazioni e dal punto 2 del dispositivo
della sentenza impugnata, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno morale derivante da un’irregolarità amministrativa
che ha contribuito a isolare Q all’interno dell’unità di appartenenza, consistente in inadempimenti da parte della [OSCURATO:PERSONA]
al dovere di sollecitudine riguardanti taluni comportamenti denunciati nella domanda di assistenza.
74
Conseguentemente, e senza che si debbano esaminare le altre censure o tesi invocate a sostegno della seconda parte del primo
motivo, occorre accogliere quest’ultima e annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui
condanna la [OSCURATO:PERSONA] a versare a Q un risarcimento pari all’importo di EUR 500.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione della condizione affinché sorga la responsabilità extracontrattuale della Comunità
attinente all’esistenza di un comportamento illecito, degli artt. 7 e 24 dello [OSCURATO:PERSONA] nonché dell’obbligo di motivare le
sentenze
Argomenti delle parti
75
[OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver violato la condizione affinché sorga la responsabilità
extracontrattuale della Comunità attinente all’esistenza di un comportamento illecito, gli artt. 7 e 24 dello [OSCURATO:PERSONA], nonché
l’obbligo di motivare le sentenze, in quanto, al punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, detto giudice ha parzialmente
accolto le conclusioni di Q miranti al risarcimento del danno derivante dall’illegittimità della decisione implicita di rigetto
della domanda di assistenza – dopo aver ritenuto, ai punti 250, 251 e 254 della sentenza impugnata, che fosse soddisfatta
la condizione circa l’esistenza di un comportamento illecito, nella fattispecie a motivo dell’illegittimità della decisione
implicita recante diniego di adottare una misura provvisoria di allontanamento, come constatato ai punti 209‑212 della sentenza
impugnata – nonché dal ritardo con cui è stata avviata l’indagine amministrativa.
76
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha violato la condizione affinché sorga la
responsabilità extracontrattuale della Comunità attinente all’esistenza di un comportamento illecito, gli artt. 7 e 24 dello
[OSCURATO:PERSONA] e l’obbligo di motivare le sentenze, ai punti 209‑212, 250, 251 e 254 della sentenza impugnata, ritenendo, senza neanche
aver accertato una violazione grave e manifesta dei limiti imposti nella fattispecie al suo potere discrezionale, conformemente
alla giurisprudenza (sentenza Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 27), che la responsabilità extracontrattuale
della Comunità sorgesse in quanto essa aveva rifiutato di adottare una misura provvisoria di allontanamento. Poiché si tratta
di una misura provvisoria di allontanamento di un funzionario asseritamente vittima di molestie psicologiche, ai sensi dell’art. 7
dello [OSCURATO:PERSONA] le istituzioni godrebbero di un ampio potere discrezionale, riconosciuto dalla giurisprudenza (sentenza del
Tribunale 5 dicembre 2000, causa T‑136/98, Campogrande/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑267 e II‑1225, punto 42) e dalla comunicazione
22 ottobre 2003 sulla politica in materia di molestie psicologiche alla [OSCURATO:PERSONA] [C (2003) 3644] (in prosieguo: la «comunicazione
sulle molestie psicologiche»). Non sussisterebbe dunque alcun obbligo generale e assoluto a carico dell’amministrazione di
adottare ipso facto una misura preventiva, per esempio una riassegnazione o un trasferimento, al minimo dubbio di molestie
psicologiche. A tali riassegnazioni o trasferimenti ipso facto osterebbe, in ogni caso, l’art. 7 dello [OSCURATO:PERSONA], in forza del
quale le assegnazioni devono avvenire nell’interesse del servizio.
77
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che anche i punti 250, 251 e 254 della sentenza impugnata sono viziati da un difetto di motivazione,
giacché il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe verificato, conformemente alla giurisprudenza, se, nel caso di specie,
l’istituzione avesse violato in maniera grave e manifesta i limiti imposti al suo potere discrezionale (sentenza Bergaderm
e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 27, punti 43 e 44).
78
In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, alla luce dei comportamenti denunciati nella domanda di assistenza, delle assenze
di Q per ragioni mediche o per altri motivi durante la maggior parte del 2004, della cronicità e della imprecisione dei problemi
da trattare, dei rifiuti di alcune proposte di riassegnazione già opposti da Q e dei colloqui avuti con quest’ultima al fine
di trovarle un posto adeguato in una delle DG da essa scelte, la decisione di non procedere alla riassegnazione unilaterale
di Q, bensì di coinvolgerla nella ricerca di una soluzione costruttiva, fosse corretta sia in merito al progetto di favorire
la ricostruzione della sua carriera, sia con riferimento all’interesse del servizio. Finito il periodo di prova, Q sarebbe
stata già «allontanata» più volte dietro sua richiesta e, nella fattispecie, l’amministrazione avrebbe agito con solerzia,
proponendole la riassegnazione in una delle DG di sua scelta.
79
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica abbia altresì violato la condizione
affinché sorga la responsabilità extracontrattuale della Comunità attinente all’esistenza di un comportamento illecito dichiarando,
al punto 251 della sentenza impugnata, che, ritardando nell’avviare l’indagine amministrativa sui comportamenti denunciati
nella domanda di assistenza, l’amministrazione aveva adottato un comportamento illecito. Da un lato, il Tribunale della funzione
pubblica non avrebbe tenuto conto del legame diretto esistente tra l’esito riservato alle richieste di annullamento e quello
per le richieste di risarcimento. Poiché, al punto 200 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica respingeva
in quanto irricevibili le richieste di annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza giacché
quest’ultima recava diniego di avviare un’indagine amministrativa, esso avrebbe altresì dovuto respingere, in quanto irricevibili,
le richieste di risarcimento che erano strettamente correlate a queste ultime. Dall’altro, la giurisprudenza ammetterebbe
un ritardo per l’avvio di un’indagine amministrativa se ciò è giustificato dalle circostanze del caso specifico (sentenza
Campogrande/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 76, punto 54). Nella fattispecie, il ritardo di circa quattro mesi per l’avvio
dell’indagine amministrativa sarebbe stato giustificato dal fatto che la detta indagine doveva essere affidata a un consigliere
auditore dell’Ufficio investigativo e disciplinare (in prosieguo: l’«IDOC»), organismo posto sotto l’autorità del direttore
generale della DG «Personale e amministrazione».
80
Q chiede, in primo luogo, il rigetto della censura relativa alla violazione della condizione affinché sorga la responsabilità
extracontrattuale della Comunità attinente all’esistenza di un comportamento illecito, degli artt. 7 e 24 dello [OSCURATO:PERSONA] nonché
dell’obbligo di motivare le sentenze. La giurisprudenza Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA] (punto 27 supra) non troverebbe applicazione
nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica. Con la comunicazione sulle molestie psicologiche la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe
impegnata a «vietare la pratica di rappresaglie nei confronti di un membro del personale che ha lamentato una molestia» e,
a tal fine e «tene[ndo] conto delle situazioni specifiche», ad adottare misure provvisorie di allontanamento «mira[nti] a
separare le parti» e a «consentire alla presunta vittima di ristabilirsi aiutandola a superare la situazione». Nel caso di
specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto non soltanto del carattere durevole e ripetitivo dei comportamenti denunciati
nella domanda di assistenza, ma anche delle conclusioni di vari medici e periti che, tutti, avrebbero consigliato di allontanare
Q dalla DG «Personale e amministrazione». Inoltre, la misura provvisoria di allontanamento della presunta vittima di molestie
psicologiche potrebbe essere considerata un’assegnazione stabilita nell’interesse del servizio, ai sensi dell’art. 7 dello
[OSCURATO:PERSONA]. La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 aprile 2006, C (2006) 1264/3, relativa alla politica sulla protezione della dignità
della persona e sulla lotta contro le molestie psicologiche e sessuali presso la [OSCURATO:PERSONA], che ha annullato e sostituito
la comunicazione sulle molestie psicologiche, confermerebbe che una «misura di allontanamento (…) si concretizz[erebbe] in
una riassegnazione nell’interesse del servizio». Alla luce dei criteri enunciati nella sentenza Campogrande/[OSCURATO:PERSONA], cit.
supra al punto 76, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe viziato la sentenza impugnata con un errore di diritto
ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso un’irregolarità amministrativa non essendo intervenuta con ogni mezzo e non avendo
risposto alla domanda di assistenza con la rapidità e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso di specie.
81
In secondo luogo, Q chiede che venga respinta la censura relativa a errori di diritto che inficiano la valutazione del Tribunale
della funzione pubblica secondo cui alla [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere contestato il ritardo nell’avvio dell’indagine amministrativa
sui comportamenti denunciati nella domanda di assistenza. Il punto 54 della sentenza Campogrande/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al
punto 76, non autorizzerebbe la [OSCURATO:PERSONA] a ritenere che il ritardo nell’avvio di un’indagine amministrativa avrebbe potuto
essere giustificato. La suddetta sentenza insisterebbe, invece, sugli obblighi di sollecitudine, di rapidità e di diligenza
inerenti all’obbligo di assistenza ai sensi dell’art. 24 dello [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
82
In primo luogo, occorre esaminare le censure della [OSCURATO:PERSONA] relative alla violazione della condizione affinché sorga la
responsabilità extracontrattuale della Comunità attinente all’esistenza di un comportamento illecito e degli artt. 7 e 24
dello [OSCURATO:PERSONA], in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha affermato che la responsabilità extracontrattuale della Comunità
sussisteva giacché, per effetto della decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza, l’APN aveva rifiutato di
adottare una misura di allontanamento quando, come osservato al punto 209 della sentenza impugnata, «[l]’importanza e la gravità
dei fatti addotti da [Q] nella sua domanda di assistenza avrebbero (…) rivelato (…) un “sospetto di molestie psicologiche”
(…) ai sensi della comunicazione (…) sulle molestie psicologiche».
83
Va innanzi tutto sottolineato che l’art. 24 dello [OSCURATO:PERSONA], che impone alle Comunità un dovere di assistenza nei confronti
dei loro funzionari, figura nel titolo II relativo ai «doveri e diritti del funzionario». Ne consegue che, in ogni situazione
in cui sussistono i necessari presupposti di fatto, tale dovere di assistenza corrisponde a un diritto statutario del funzionario
interessato (sentenza Caronna/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 68, punto 58).
84
Secondo una costante giurisprudenza, in virtù dell’obbligo di assistenza ai sensi dell’art. 24, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA],
l’amministrazione, di fronte ad un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, è tenuta ad intervenire
con tutta la necessaria energia e rispondere con la rapidità e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso specifico
per accertare i fatti e poter quindi trarre, con cognizione di causa, le opportune conclusioni. A tal fine, è sufficiente
che il funzionario che chiede la tutela alla quale egli ha diritto fornisca almeno un principio di prova del carattere reale
delle aggressioni asseritamente subite. In presenza di tali elementi la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti,
in particolare procedendo ad un’indagine amministrativa, al fine di accertare i fatti all’origine delle doglianze, in collaborazione
con l’autore di queste ultime (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 99, punti 15 e 16, e sentenza L/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 66, punto 84, e la giurisprudenza ivi citata),
in mancanza dei quali essa non può prendere una posizione definitiva, in particolare sulla questione se la denuncia debba
essere archiviata oppure se sia necessario avviare una procedura disciplinare e, all’occorrenza, debbano essere adottate sanzioni
disciplinari (v., in tal senso, sentenze della Corte 11 luglio 1974, causa 53/72, Guillot/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 791, punti
3, 12 e 21, e 9 novembre 1989, causa 55/88, Katsoufros/Corte di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3579, punto 16).
85
Inoltre, allorché l’amministrazione è chiamata da un funzionario a pronunciarsi su una domanda di assistenza ai sensi dell’art. 24,
primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], essa, in virtù del dovere di protezione che tale articolo le impone (sentenza V./[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 66, punto 16), è tenuta ad adottare le opportune misure preventive, quali la riassegnazione o il trasferimento
provvisorio della vittima, miranti a proteggere quest’ultima dalla reiterazione del comportamento denunciato durante l’intera
durata necessaria per l’indagine amministrativa (v., in tal senso, sentenza Campogrande/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 76,
punto 55).
86
Riguardo alla scelta delle misure, provvisorie o definitive, da adottare ai sensi dell’art. 24 dello [OSCURATO:PERSONA], l’amministrazione
dispone di un ampio potere discrezionale, soggetto al sindacato del giudice dell’Unione. Tale sindacato si limita a valutare
se l’istituzione interessata abbia rispettato limiti ragionevoli e non abbia usato il suo potere discrezionale in maniera
manifestamente errata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 25 ottobre 2007, causa T‑154/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pagg. -A-2-203 e II-A-2-1309, punto 137, e giurisprudenza ivi citata).
87
Tuttavia, occorre altresì sottolineare che la comunicazione sulle molestie psicologiche era già stata adottata alla data della
decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza, presentata il 3 maggio 2004, e che, tanto per il testo, quanto
per la forma e il contenuto, tale comunicazione aveva valenza di direttiva interna, incombente in capo alla [OSCURATO:PERSONA], non
avendo quest’ultima manifestato espressamente la sua intenzione di discostarsene con decisione motivata e circostanziata (v.,
in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 30 gennaio 1974, causa 148/73, Louwage/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 81, punto
12, e sentenza del Tribunale 6 febbraio 2007, causa T‑246/04 e T‑71/05, Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pagg. I-A-2-21 e II-A-2-131,
punto 127).
88
Secondo quanto disposto al punto 4.1.1 della comunicazione sulle molestie psicologiche, dedicato alle «[m]isure da adottare
una volta individuata la molestia», la politica di lotta contro le molestie psicologiche doveva essere un nuovo strumento
di protezione per i funzionari dell’istituzione e garantire alle presunte vittime e agli eventuali testimoni di usufruire
della protezione dell’istituzione. A tal fine di protezione, il punto 4.1.1, lett. i), della comunicazione sulle molestie
psicologiche prevedeva, per le «[m]isure d’urgenza», che «[a]l minimo sospetto di molestia psicologica [potevano] essere previste
delle misure di allontanamento», che «[t]ali misure [miravano] a separare le parti e non [dovevano] essere confuse con la
politica di mobilità», che «[e]sse [potevano] essere proposte all’APN per iscritto da persone di fiducia o dal mediatore»
e che, «[p]er quanto riguarda le misure provvisorie, l’allontanamento non [dovrebbe] dipendere dall’esistenza di un posto
vacante». Inoltre, tale disposizione prevedeva che «[q]ueste misure di allontanamento, che [dovevano] tenere conto delle circostanze
specifiche, [potevano] essere immediate e, se necessario, definitive» e che «esse [avevano] quale obiettivo quello di consentire
alla presunta vittima di ristabilirsi aiutandola a superare la situazione».
89
Da queste disposizioni emerge che la comunicazione sulle molestie psicologiche, in seguito annullata e sostituita dalla decisione
C (2006) 1264/3, si fondava sull’idea che l’amministrazione non doveva aspettare che la situazione di conflitto cronicizzasse,
ma che doveva, invece, intervenire con tutta l’energia necessaria e rispondere con la rapidità e la sollecitudine richieste
dalle circostanze del caso di specie adottando, in via preventiva, qualsiasi misura di allontanamento necessaria. A tal proposito,
la [OSCURATO:PERSONA] non può legittimamente far valere l’uso del verbo «potere» presente nella comunicazione sulle molestie psicologiche
allo scopo di pretendere di essere libera, in ogni caso, di valutare la necessità di una misura provvisoria di allontanamento
alla luce dei fatti del caso di specie. Invero, nel contesto di tale comunicazione, il verbo «potere» andava inteso nel senso
che l’amministrazione aveva la facoltà di adottare, in via preventiva, una misura di allontanamento per tutta la durata necessaria
ai fini dell’indagine amministrativa, la quale doveva permetterle di dimostrare i fatti e prendere una posizione definitiva
al riguardo. Per contro, ciò non pregiudicava il fatto che la necessità di garantire un effetto utile al dovere di protezione,
derivante dall’art. 24, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], richiedesse che l’amministrazione avrebbe potuto essere obbligata ad assistere
un funzionario adottando, preventivamente e in presenza di talune condizioni di fatto, una misura di allontanamento.
90
Ai sensi dell’art. 24, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] e della comunicazione sulle molestie psicologiche, va dunque osservato che,
alla data della decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza, l’amministrazione era tenuta ad assistere il funzionario
che avesse chiesto la sua assistenza, ai sensi del suddetto art. 24, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], adottando, in via preventiva,
una misura provvisoria di allontanamento qualora, da un lato, vi fossero elementi tali da indurla, o che avrebbero dovuto
ragionevolmente indurla, a sospettare che il detto funzionario fosse stato oggetto di azioni rientranti nell’ambito dell’art. 24,
primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA], come le molestie psicologiche, ai sensi dell’art. 12 bis, n. 3, dello [OSCURATO:PERSONA] (v. in tal senso,
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 86, punto 153), e, dall’altro, tale misura si fosse dimostrata necessaria
per proteggere la salute e la sicurezza della persona interessata, in particolare a fronte del rischio di reiterazione delle
azioni sospettate (v., in tal senso, sentenza Campogrande/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 76, punto 55; v., in tal senso
e per analogia, sentenza del Tribunale 3 marzo 2004, causa T‑48/01, Vainker/[OSCURATO:PERSONA], causa T‑48/01, [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑51
e II‑197, punti 92 e 93).
91
Nel caso di specie, anche se, per i motivi già illustrati ai punti 40‑45 supra, la [OSCURATO:PERSONA] commette un errore sostenendo
che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto verificare la violazione grave e manifesta da parte dell’istituzione
dei limiti imposti al suo potere discrezionale, ciò non toglie che, con le sue censure, essa contesti sostanzialmente al Tribunale
della funzione pubblica di aver commesso un errore di diritto e di aver violato l’obbligo di motivare le sentenze annullando
la decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza, in quanto essa rifiutava l’adozione di una misura provvisoria
di allontanamento, senza tener conto del potere discrezionale di cui avrebbe disposto per l’adozione di siffatta misura.
92
In via preliminare, va osservato che le misure provvisorie di allontanamento adottate ai sensi dell’art. 24, primo comma,
dello [OSCURATO:PERSONA], mirano a proteggere, preventivamente, la salute e la sicurezza del funzionario presunta vittima di uno degli
atti indicati in tale disposizione. Conformemente a questo obiettivo di protezione, siffatte misure non possono dipendere
dall’esistenza di un posto vacante in seno ai servizi, come giustamente precisato dalla comunicazione sulle molestie psicologiche.
Pertanto, tali misure di assistenza non vanno confuse con le decisioni di riassegnazione nell’interesse del servizio, adottate
ai sensi dell’art. 7, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA]. Queste ultime decisioni mirano al buon funzionamento del servizio, anche quando
sono giustificate da difficoltà nelle relazioni interne e rientrano, pertanto, nel vasto potere discrezionale che la giurisprudenza
della Corte riconosce alle istituzioni nell’organizzazione dei loro servizi, in funzione dei compiti loro affidati, e nell’assegnazione
a determinati posti, in considerazione di detti compiti, del personale disponibile, a condizione tuttavia che detta assegnazione
venga effettuata nel rispetto della corrispondenza tra il posto e il grado (v. sentenza della Corte 12 novembre 1996, causa
C‑294/95 P, Ojha/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5863, punti 40 e 41 e giurisprudenza ivi citata).
93
Resta dunque da esaminare, secondo la giurisprudenza citata supra al punto 86, se il Tribunale della funzione pubblica abbia
verificato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva rispettato limiti ragionevoli impiegando il proprio potere discrezionale in maniera
manifestamente erronea, astenendosi dall’adottare una misura provvisoria di allontanamento giacché sarebbero state presenti
le condizioni fattuali di cui al punto 90, supra, che impongono alla [OSCURATO:PERSONA] l’adozione di siffatta misura.
94
Una volta riassunti i fatti denunciati nella domanda di assistenza e aver indicato, al punto 208 della sentenza impugnata,
che «tra i numerosi documenti che la ricorrente [aveva] allegato alla propria domanda di assistenza vi era anche un elenco
di persone che, secondo l’interessata, sarebbero state in grado di confermare l’esistenza delle asserite molestie psicologiche»,
al punto 209 della detta sentenza il Tribunale della funzione pubblica dichiarava che «l’importanza e la gravità di [tali]
fatti (…) avrebbero dunque rivelato almeno un “sospetto di molestie psicologiche” ai sensi della comunicazione (…) sulle molestie
psicologiche, e avrebbero imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare “misure di allontanamento” prima ancora di procedere con un’indagine
e di verificare la veridicità delle censure della ricorrente». Al punto 214 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione
pubblica ha pertanto ritenuto che la decisione implicita con cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva adottato una misura provvisoria
di allontanamento fosse illegittima e dovesse essere annullata. Ciò conferma le valutazioni espresse al punto 196 della sentenza
impugnata, da cui risulta che «anche prima di prendere definitivamente posizione su[lla] domanda [di assistenza], [la [OSCURATO:PERSONA]
era] obbligata a compiere determinati atti, almeno a titolo conservativo». Ai punti 250 e 253 della sentenza impugnata, il
Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che la responsabilità extracontrattuale della Comunità sorgesse, in particolare,
dal rifiuto «della [OSCURATO:PERSONA] di adottare misure provvisorie e [dal] ritardo con cui è stata avviata l’indagine amministrativa»,
comportamenti, questi, che avevano cagionato un «danno morale» consistente «in una condizione di incertezza e di inquietudine
[in cui Q si sarebbe trovata], avendo essa stessa potuto temere che l’istituzione non prendesse in considerazione la sua domanda
di assistenza e che i comportamenti illegittimi fino a quel momento subiti ad opera dell’istituzione potessero continuare».
Al punto 254 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha incluso tale danno morale in quello che, a
suo avviso, è stato equamente risarcito con «la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versare a [Q] l’importo di EUR 15 000».
95
Dal punto 250 della sentenza impugnata emerge chiaramente che l’unico motivo addotto dal Tribunale della funzione pubblica
per concludere che la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata, nel caso di specie, ad adottare una misura provvisoria di allontanamento
era l’esistenza di un «sospetto di molestia psicologica» ai sensi della comunicazione sulle molestie psicologiche.
96
Tuttavia, dai punti 207‑214 e 250 della sentenza impugnata non emerge che il Tribunale della funzione pubblica abbia verificato,
nonostante vi fosse tenuto in base alla norma di cui al punto 98 supra, se una misura provvisoria di allontanamento fosse
necessaria per proteggere la salute e la sicurezza di Q nel corso dell’intera durata dell’indagine amministrativa.
97
Il Tribunale della funzione pubblica ha pertanto commesso un errore di diritto ritenendo, ai punti 209 e 211 della sentenza
impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta ad adottare una misura di allontanamento provvisoria senza verificare se, nella
fattispecie, tale misura fosse necessaria per proteggere la salute e la sicurezza di Q nel corso dell’intera durata dell’indagine
amministrativa.
98
Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’errore di diritto commesso dal giudice di primo grado non è tale
da invalidare la sentenza pronunciata da detto giudice se il dispositivo di quest’ultima appare fondato per altri motivi di
diritto (v. sentenze della Corte 10 dicembre 2002, causa C‑312/00 P, [OSCURATO:PERSONA]/Camar e Tico, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11355, punto 57,
e 30 settembre 2003, causa C‑93/02 P, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10497, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).
Nell’ambito di tale sostituzione di motivi, il giudice dell’impugnazione può prendere in considerazione i fatti come osservati
dal giudice di primo grado (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punti 60‑66).
99
A tal riguardo, dal punto 41 della sentenza impugnata emerge, innanzi tutto, che a seguito di un controllo clinico effettuato
dal medico di fiducia dell’istituzione, questi, con parere 7 maggio 2004, riteneva che Q fosse «completamente idonea al lavoro
a partire dal 10 [maggio] 2004» ma che «per motivi di salute, sarebbe stato auspicabile assegnarla ad un altro posto». Successivamente,
dal punto 54 della sentenza impugnata risulta che «[i]l 18 maggio 2004 lo psichiatra a cui il servizio medico aveva affidato
l’incarico di effettuare una perizia psichiatrica su [Q] sottolineava nella sua relazione che «poiché [i]l problema [era]
di ordine sociale (ossia un conflitto in seno all’[i]stituzione di appartenenza), la soluzione d[oveva] pertanto essere cercata
a tale livello (vale a dire un reinserimento in un’altra [d]irezione [g]enerale)». Inoltre, il punto 69 della sentenza impugnata
indica che «il 6 settembre 2004 il controllo medico a cui [Q] era stata sottoposta a seguito del deposito del certificato
medico per il periodo 28 agosto-25 settembre 2004 concludeva che l’interessata era “al momento completamente idonea al lavoro”
ribadendo, tuttavia, l’osservazione formulata il 18 maggio 2004 dallo psichiatra che aveva all’epoca visitato [Q], secondo
cui “per motivi di salute, [era] auspicabile assegnare [Q] ad altre mansioni”». Infine, dal punto 73 della sentenza impugnata
emerge che «[q]uale esito della perizia medico‑psicologica del 6 ottobre 2004, il medico indipendente nominato a seguito della
domanda di giudizio indipendente formulata [da Q] (…) constatava che “l’interessata [era] idonea a riprendere l’attività lavorativa
purché presso un’altra [DG]” e precisava che “reintegrare (…) presso il suo precedente posto di lavoro non [avrebbe fatto
altro] che ravvivare il vissuto di molestie psicologiche e destabilizzar[la] (…)». Dai fatti accertati nella sentenza impugnata
emerge che diversi pareri e certificati medici concludevano a favore della necessità di una misura di allontanamento al fine
di proteggere lo stato di salute di Q, ciò anche prima che l’amministrazione avviasse l’indagine amministrativa volta a consentire
la verifica dell’esistenza delle molestie psicologiche lamentate da Q e, pertanto, che potevano essere considerate eventuali
misure definitive al fine di sanzionare gli autori delle suddette molestie e riparare, in subordine, le conseguenze dannose
dei loro atti.
100
Alla luce dei pareri e dei certificati formulati da soggetti in grado di vincolare il potere decisionale della [OSCURATO:PERSONA]
con le loro valutazioni di natura medica, occorre osservare che, almeno a partire dal 6 ottobre 2004, si imponeva una misura
provvisoria di allontanamento al fine di garantire la protezione immediata dello stato di salute di Q. Pertanto, nelle circostanze
del caso di specie, erano soddisfatte le condizioni fattuali che permettevano di ritenere che alla data dell’adozione della
decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza l’amministrazione era obbligata ad adottare, preventivamente, la
misura provvisoria di allontanamento quale enunciata al punto 98 supra. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato i limiti
ragionevoli e ha impiegato il proprio potere discrezionale in maniera manifestamente erronea non allontanando provvisoriamente
Q dalla DG «Personale e amministrazione» o dall’unità D 2 della detta DG, a cui era stata assegnata, sebbene tale misura risultasse
necessaria per proteggere il suo stato di salute.
101
Ne consegue che, nonostante l’errore di diritto che vizia la sentenza impugnata a tal riguardo, ai punti 1 e 2 del dispositivo
della medesima sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha potuto correttamente ritenere che la decisione
implicita di rigetto della domanda di assistenza dovesse essere annullata nella parte in cui ha rifiutato di adottare una
misura provvisoria di allontanamento e che la [OSCURATO:PERSONA] dovesse risarcire a Q le conseguenze dannose di tale rifiuto.
102
Pertanto, devono essere respinte le censure sollevate nell’ambito del secondo motivo, relative alla violazione della condizione
affinché sorga la responsabilità extracontrattuale della Comunità attinente all’esistenza di un comportamento illecito, nonché
degli artt. 7 e 24 dello [OSCURATO:PERSONA], in quanto inoperanti.
103
In secondo luogo, occorre esaminare le censure sollevate nell’ambito del secondo motivo, relative al fatto che, al punto 251
della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato la condizione affinché sorga la responsabilità
extracontrattuale della Comunità attinente all’esistenza di un comportamento illecito, nella parte in cui ha ritenuto che
l’amministrazione avesse adottato un comportamento illecito ritardando l’avvio dell’indagine amministrativa, senza tener conto
del fatto che tale ritardo nell’avvio di detta indagine sarebbe stato giustificato dalla necessità di garantirne l’imparzialità.
104
Al punto 251 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha osservato che «alla data della decisione implicita
di rigetto della domanda di assistenza, l’indagine amministrativa non era ancora stata avviata, giacché solo l’8 settembre
2004 il consigliere auditore veniva incaricato dal segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] di condurre tale inchiesta e le prime
audizioni effettuate da quest’ultimo erano iniziate solo nell’ottobre 2004». Al punto 253 della sentenza impugnata, detto
giudice ha ritenuto che il danno morale derivante da siffatto ritardo dovesse essere indennizzato e che ciò, ad avviso del
Tribunale della funzione pubblica, sia stato equamente risarcito con «la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versare a [Q] l’importo
di EUR 15 000».
105
Il dovere di assistenza ai sensi dell’art. 24, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] impone all’amministrazione di rispondere con la
rapidità richiesta dalle circostanze, in particolare procedendo ad un’indagine al fine di accertare i fatti all’origine delle
doglianze, in collaborazione con l’autore di queste ultime (sentenza Campogrande/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 76, punti
42 e 53). Tuttavia, tale giurisprudenza non esclude motivi oggettivi che, in particolare, potendo riguardare necessità di
organizzazione dell’indagine, possano giustificarne l’avvio ritardato (v., in tal senso, sentenza Campogrande/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 76, punto 56).
106
Nella fattispecie, come risulta dal punto 40 della sentenza impugnata, nella domanda di assistenza Q chiedeva che un «organo
neutrale», estraneo alla DG «Personale e amministrazione», e pertanto autonomo rispetto all’IDOC, avviasse un’indagine amministrativa.
Inoltre, dal punto 59 della sentenza impugnata emerge che con lettera 11 giugno 2004, il direttore dell’IDOC indicava al segretario
generale della [OSCURATO:PERSONA] che «riguardo alla chiamata in causa da parte della ricorrente di tutti i superiori gerarchici
della DG “Personale e amministrazione”, tra cui il suo direttore generale, gli sembrava opportuno che il segretario generale
della [OSCURATO:PERSONA] esercitasse le funzioni di APN nell’ambito dell’indagine amministrativa e che venisse nominata una persona
estranea alla suddetta DG in qualità di “consigliere auditore” per condurre tale indagine». Dal punto 64 della sentenza impugnata
emerge, poi, che «[i]l 1° luglio 2004 il segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] comunicava al direttore dell’IDOC che avrebbe
accettato le funzioni di APN nell’ambito dell’indagine amministrativa in questione e indicava il nome del consigliere auditore
prescelto per condurla». Infine, dal punto 71 della sentenza impugnata emerge che «[c]on una nota dell’8 settembre 2004, il
consigliere auditore nominato dal segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’indagine amministrativa richiesta
dalla ricorrente veniva incaricato da quest’ultimo di “stabilire la veridicità delle affermazioni formulate per quanto riguarda,
in particolare, il comportamento del funzionario ovvero dei funzionari i cui nomi figurano nel fascicolo, e consentire in
tal modo di valutare la realtà della situazione e le eventuali conseguenze da trarre”».
107
Nella fattispecie, il Tribunale della funzione pubblica non ha tuttavia verificato se la necessità che fosse un «organo neutrale»
ad organizzare un’indagine amministrativa, conformemente alla richiesta espressa da Q nella domanda di assistenza, e di affidare
quest’ultima non all’IDOC, come di norma previsto, bensì a un consigliere auditore eccezionalmente nominato all’esterno della
DG «Personale e amministrazione», non giustificasse il ritardo in parola.
108
Non procedendo a tutte le verifiche cui era tenuto in forza di legge, il Tribunale della funzione pubblica non ha giuridicamente
fondato la sentenza impugnata nella parte in cui condanna la [OSCURATO:PERSONA] a versare a Q l’importo del risarcimento del danno
causato dal ritardo di circa quattro mesi, ossia il periodo trascorso prima dell’avvio dell’indagine amministrativa.
109
Occorre dunque accogliere il secondo motivo e annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in
cui condanna la [OSCURATO:PERSONA] a versare a Q l’importo relativo al risarcimento del danno causato dal ritardo nell’avvio dell’indagine
amministrativa. Poiché, come emerge dai punti 250‑254 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica non ha
distinto tra il risarcimento dei danni dovuto a Q per il ritardo anzidetto e quello per il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di adottare
una misura provvisoria di allontanamento, va annullato il punto 2 del dispositivo nella parte in cui condanna la [OSCURATO:PERSONA]
a versare a Q l’importo di EUR 15 000, giacché tale somma riguarda la riparazione del danno morale subito da Q a motivo di
un asserito ritardo nell’avvio dell’indagine amministrativa.
110
Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre accogliere parzialmente l’impugnazione principale e respingere quest’ultima
per il resto.
Sull’impugnazione incidentale
111
L’impugnazione incidentale, proposta conformemente all’art. 142, n. 2, del regolamento di procedura, è mirata all’annullamento
della sentenza impugnata, nella parte in cui respinge le conclusioni del ricorso in primo grado miranti all’annullamento dei
REC 2003 e al risarcimento dell’ulteriore pregiudizio derivante dalla decisione implicita di rigetto della domanda di adozione
delle misure definitive idonee a punire gli autori delle asserite molestie psicologiche e, in subordine, di risarcire le conseguenze
dannose delle loro azioni.
112
A sostegno dell’impugnazione incidentale, Q fa valere nove motivi, i primi otto dei quali riguardano la sentenza impugnata
nella parte in cui respinge il petitum del ricorso in primo grado mirante al risarcimento dell’ulteriore pregiudizio derivante
dalla decisione implicita di rigetto della domanda di adozione delle misure definitive idonee a punire gli autori delle asserite
molestie psicologiche e, in subordine, di risarcire le conseguenze dannose delle loro azioni. Il primo motivo riguarda una
violazione dell’art. 12 bis, n. 3, dello [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo è relativo a un errore nella qualificazione giuridica
dei fatti denunciati nella domanda di assistenza, rispetto all’art. 12 bis, n. 3, dello [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo concerne
un’inesattezza materiale dei fatti, fonte di un errore di diritto nella definizione dell’oggetto della controversia. Il quarto
motivo riguarda lo snaturamento di alcuni elementi di prova prodotti in primo grado. Il quinto motivo è legato alla violazione,
ad opera della [OSCURATO:PERSONA], della comunicazione sulle molestie psicologiche. Il sesto motivo si basa sulla violazione dell’obbligo
di motivare le sentenze. Il settimo motivo verte sulla violazione del divieto di statuire ultra petita e, conseguentemente,
sulla violazione dei limiti della competenza del Tribunale della funzione pubblica. L’ottavo motivo concerne l’errata interpretazione
delle due note amministrative. Il nono motivo riguarda la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il petitum del ricorso
in primo grado circa l’annullamento dei REC 2003. Esso è relativo a un errore di diritto sull’esistenza di un interesse ad
agire per l’annullamento dei REC 2003.
113
[OSCURATO:PERSONA] fa osservare che, per rispondere all’impugnazione incidentale, essa deve pronunciarsi sull’interpretazione
della nozione di molestie psicologiche ai sensi dell’art. 12 bis, n. 3, dello [OSCURATO:PERSONA], come enunciata dal Tribunale della
funzione pubblica nella sentenza impugnata. L’istituzione sostiene che siffatta interpretazione sia viziata da diversi errori
di diritto. Q respinge le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo.
114
Per ragioni di corretta amministrazione della giustizia, occorre esaminare, in primo luogo, il quinto motivo, in secondo luogo
l’ottavo motivo, in terzo luogo il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo congiuntamente, nonché le osservazioni
della [OSCURATO:PERSONA] e di Q relative alla nozione di molestie psicologiche ai sensi dell’art. 12 bis, n. 3, dello [OSCURATO:PERSONA], in
quarto luogo il settimo motivo e in quinto e ultimo luogo il nono motivo.
Sul quinto motivo dell’impugnazione incidentale, relativo a una violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della comunicazione
sulle molestie psicologiche
Argomenti delle parti
115
Q sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i punti 2.2 e 4.1 della comunicazione sulle molestie psicologiche, in quanto
nessuno dei suoi superiori gerarchici si sarebbe adoperato per porre rimedio alle molestie psicologiche denunciate nella sua
domanda di assistenza.
116
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del quinto motivo in quanto manifestamente irricevibile. Q non ravviserebbe la presenza di
alcun errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nella sentenza impugnata, limitandosi a ribadire le
tesi già sviluppate a sostegno del proprio ricorso in primo grado. In ogni caso, l’interpretazione della comunicazione sulle
molestie psicologiche espressa dal Tribunale della funzione pubblica nella sentenza impugnata sarebbe stata favorevole a Q.
117
Q chiede il rigetto dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] contro il quinto motivo, poiché l’errore
di diritto che vizia la sentenza impugnata sarebbe stato sufficientemente individuato nell’impugnazione incidentale.
Giudizio del Tribunale
118
Dalle disposizioni citate al punto 24 supra, risulta che l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati
della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda
(v. ordinanza del Tribunale 10 marzo 2008, causa T‑233/07 P, Lebedef-Caponi/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
119
Non risponde a quest’ultimo requisito un ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti
già presentati dinanzi al giudice di primo grado, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Infatti,
un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto
in primo grado, il che esula dalla competenza del giudice delle impugnazioni (v. ordinanza Lebedef-Caponi/[OSCURATO:PERSONA], cit.
supra al punto 118, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
120
Con il quinto motivo, Q fa valere un errore di diritto commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] e non dal Tribunale della funzione pubblica,
in quanto essa indica che «la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il punto 2.2 della comunicazione sulle molestie psicologiche» o che «la
[OSCURATO:PERSONA] ha altresì violato [il punto 4.1 della detta comunicazione]».
121
Conseguentemente, va accolta l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, occorre rigettare il quinto
motivo in quanto irricevibile.
Sull’ottavo motivo dell’impugnazione incidentale, relativo all’errata interpretazione di due note amministrative
Argomenti delle parti
122
Q sostiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia commesso un errore di diritto interpretando in maniera errata due
note amministrative contenute negli atti di causa. Da un lato, al punto 64 della sentenza impugnata, detto giudice avrebbe
interpretato in maniera errata la nota che il segretario generale ha inviato al direttore dell’IDOC il 1° luglio 2004, osservando
che, in essa, il primo avrebbe informato il secondo di accettare di svolgere le funzioni di APN nell’ambito dell’indagine
amministrativa. In realtà, in detta nota il segretario generale avrebbe indicato che accettava l’esercizio delle funzioni
di APN per quanto riguarda la risposta dell’istituzione alla domanda di assistenza, poiché lo scopo di tale tentativo era
evitare qualsiasi contestazione di parzialità in seno alla DG «Personale e amministrazione». Dall’altro, al punto 86 della
sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe interpretato in maniera errata la nota del 16 settembre 2005
che il direttore generale della DG «Personale e amministrazione» gli aveva inviato indicando che essa conteneva una chiara
decisione dell’APN di rigetto della domanda di assistenza. Orbene, siffatta nota non sarebbe stata emanata dal segretario
generale della [OSCURATO:PERSONA], che esercitava soltanto le funzioni di APN in carica, e nessuna decisione di quest’ultimo vi sarebbe
stata allegata, così che l’APN non avrebbe adottato alcuna decisione esplicita sulla domanda di assistenza.
123
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che i punti della sentenza impugnata contestati dall’ottavo motivo fanno parte dell’esposizione in
fatto, e non rientrano, dunque, nella parte «in diritto» di tale sentenza. Per il resto, questo motivo sarebbe irricevibile,
in assenza dell’individuazione dell’errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale della funzione pubblica.
124
Q chiede il rigetto dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] contro l’ottavo motivo, giacché l’errore
di diritto invocato sarebbe stato sufficientemente individuato nell’impugnazione incidentale.
Giudizio del Tribunale
125
Come è stato osservato al punto 118 supra, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza
di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.
126
Nella fattispecie, nelle sue memorie Q non ha individuato un errore di diritto che vizia il dispositivo della sentenza impugnata,
che sarebbe emerso dall’interpretazione errata del contenuto delle due suddette note amministrative, interpretazione che inficia
i punti 64 e 86 della sentenza impugnata relativi all’esposizione sommaria dei «[f]atti all’origine della controversia», conformemente
all’art. 81, decimo trattino, del regolamento di procedura.
127
Occorre quindi accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, respingere l’ottavo motivo
in quanto irricevibile.
Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 12 bis, n. 3, dello [OSCURATO:PERSONA], sul secondo motivo, concernente l’errore
nella qualificazione giuridica dei fatti denunciati nella domanda di assistenza in rapporto all’art. 12 bis, n. 3, dello [OSCURATO:PERSONA],
sul terzo motivo, relativo a un’inesattezza materiale dei fatti, fonte di un errore di diritto nella definizione dell’oggetto
della controversia, sul quarto motivo, che riguarda lo snaturamento di alcuni elementi di prova prodotti in primo grado, nonché
sul sesto motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivare le sentenze
128
Il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo, unitamente alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] e di Q sulla nozione
di molestie psicologiche ai sensi dell’art. 12 bis, n. 3, dello [OSCURATO:PERSONA], sono diretti contro la motivazione della sentenza
impugnata, segnatamente i punti 189 e 236 di quest’ultima, con cui il Tribunale della funzione pubblica ha statuito, come
indicato al punto 147 della sentenza anzidetta, «sulla censura di molestia psicologica sollevata da [Q]» dichiarando, al punto
189 della medesima sentenza, che Q «non [poteva] fondatamente sostenere di essere stata vittima di molestie psicologiche»
né, pertanto, ottenere un risarcimento in virtù di esse. Ciò non incide sul fatto che, ai punti 236 e 238‑242 della sentenza
impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che determinati fatti invocati da Q a sostegno della propria domanda
di assistenza, considerati nel loro insieme, rivelassero l’esistenza di un’irregolarità amministrativa della [OSCURATO:PERSONA],
costituita da una violazione del dovere di sollecitudine, e ha indennizzato Q per il danno morale derivante da detta irregolarità
– in quanto ciò aveva contribuito a isolare Q all’interno della sua unità di appartenenza – ma non per il danno materiale
corrispondente alla malattia professionale che sarebbe derivata da tale irregolarità, giacché tale risarcimento sarebbe stato
prematuro, allorché la procedura di riconoscimento dell’origine professionale delle patologie di cui avrebbe sofferto l’interessata
era ancora in corso e non era possibile stabilire se l’intero danno materiale subito da Q non avrebbe potuto essere riparato
in base al regime statutario di copertura dei rischi di malattie professionali.
129
In proposito, occorre rammentare che ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può, in qualsiasi momento,
esaminare d’ufficio le eccezioni di irricevibilità di ordine pubblico.
130
Poiché le condizioni di ricevibilità di un ricorso ai sensi degli artt. 90 e 91 dello [OSCURATO:PERSONA] sono di ordine pubblico, spetta
al giudice dell’Unione, in caso di necessità, esaminarle d’ufficio (v. sentenza del Tribunale 8 giugno 2009, causa T‑498/07 P,
Krcova/Corte di giustizia, punto 52 e giurisprudenza ivi citata), salvo prima aver invitato le parti a presentare le proprie
osservazioni (v., in tal senso, sentenza riesame M/EMEA, cit. supra al punto 57, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
131
L’esistenza di un atto lesivo ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA] costituisce un presupposto indispensabile
per la ricevibilità di qualsiasi ricorso dei funzionari avverso l’istituzione cui appartengono (v. sentenza del Tribunale
13 luglio 1993, causa T‑20/92, Moat/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑799, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del
Tribunale 25 marzo 2003, causa T‑243/02, J/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑99 e II‑523, punto 30).
132
Al fine di statuire sull’esistenza delle molestie psicologiche denunciate nella domanda di assistenza, ai punti 118 e 119
della sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha implicitamente, ma necessariamente, postulato di essere stato
chiamato a pronunciarsi su un atto lesivo corrispondente a una decisione dell’APN vertente, fosse anche in maniera implicita,
sul rigetto della domanda di assistenza, nella parte in cui quest’ultima avrebbe rifiutato di accertare l’esistenza delle
asserite molestie psicologiche.
133
Orbene, il postulato su cui il Tribunale della funzione pubblica si è necessariamente fondato per statuire sull’esistenza
delle asserite molestie psicologiche è errato, come risulta dalle sue constatazioni nel prosieguo della sentenza impugnata.
134
Invero, al punto 117 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha innanzi tutto constatato che il ricorso
in primo grado doveva essere considerato come volto «all’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di
assistenza», all’«annullamento dei REC 2003» e alla «condanna della [OSCURATO:PERSONA] a risarcire a [Q] i danni».
135
Dal punto 196 della sentenza impugnata emerge in particolare che, in quest’ultima, il Tribunale della funzione pubblica si
è limitato a considerare la decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza come atto lesivo nei confronti di Q
in quanto rifiutava «[di] compiere determinati atti, almeno a titolo conservativo [per la durata necessaria all’indagine amministrativa]».
[OSCURATO:PERSONA] facendo, detto giudice non ha fondato l’esistenza dell’atto lesivo recante diniego di constatare l’esistenza delle molestie
psicologiche denunciate nella domanda di assistenza, di cui ha implicitamente ma necessariamente postulato l’esistenza ai
punti 118 e 119 della sentenza impugnata, allo scopo di pronunciarsi sulla «censura di molestie psicologiche sollevata da
[Q]».
136
In ogni caso, nella fattispecie occorre tener conto del fatto che, nella domanda di assistenza, Q ha essa stessa domandato
l’avvio di un’indagine amministrativa per dimostrare la realtà delle molestie psicologiche denunciate nella domanda di assistenza
anzidetta, pur invitando la [OSCURATO:PERSONA] ad affidarla a un «organo neutrale», diverso dall’IDOC, ossia un organismo di norma
autorizzato a condurre tale tipo di indagine. Dai punti 198, 199 e 251 della sentenza impugnata emerge che, anteriormente
alla proposta del ricorso in data 4 luglio 2005, l’amministrazione accoglieva tale domanda in quanto, l’8 settembre 2004,
veniva avviata un’indagine amministrativa, effettuata tra l’ottobre 2004 e il 21 marzo 2005, conformemente alle norme che
disciplinano le indagini amministrative di cui all’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA], esse stesse adottate ai sensi dell’art. 86,
n. 3, dello [OSCURATO:PERSONA].
137
Quando si tratta di una procedura d’indagine condotta ai sensi dell’art. 86, n. 3, dello [OSCURATO:PERSONA], per poter statuire sulla
domanda di assistenza del funzionario, ai sensi dell’art. 24 dello [OSCURATO:PERSONA], il termine è costituito dalla decisione finale
dell’APN, presa in base alla relazione d’indagine, come osservato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 196 della
sentenza impugnata e come emerge altresì dall’art. 3, dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze della Corte
Guillot/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 84, punti 21, 22 e 36, e 1° giugno 1983, cause riunite 36/81, 37/81 e 218/81, Seton/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 1789, punti 29‑31). La posizione giuridica del funzionario risulta lesa al momento dell’adozione di tale decisione
(v. anche, in tal senso e per analogia, riguardo a una procedura condotta ai sensi dell’art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA], sentenza L/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 66, punto 123).
138
Poiché essa si riferisce alle conclusioni della relazione d’indagine amministrativa, formulata dopo la decisione implicita
e nel cui ambito le dichiarazioni del funzionario interessato che riguardano l’esistenza di molestie psicologiche sono state
esaminate nel dettaglio sulla base dei documenti e delle testimonianze prodotte o raccolte nel corso dell’indagine, la decisione
definitiva dell’APN dev’essere considerata non come una decisione di mera conferma della decisione implicita, bensì come una
decisione sostitutiva di quest’ultima, al termine del riesame della situazione da parte dell’amministrazione (v., in tal senso,
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 86, punti 47 e 48).
139
Nella fattispecie, dal punto 86 della sentenza impugnata risulta che «[c]on lettera 16 settembre 2005 [a Q], l’APN respingeva
espressamente la domanda di assistenza presentata da quest’ultima ritenendo che, sulla base delle conclusioni dell’indagine
amministrativa, le accuse di molestie psicologiche non fossero fondate o non fossero state dimostrate». Conformemente alla
giurisprudenza citata al punto 138, supra, la decisione esplicita dell’APN che respinge in maniera definitiva la domanda di
assistenza, il cui contenuto è stato notificato a Q con lettera 16 settembre 2005, nel corso della procedura di primo grado
ha sostituito la decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza al termine di un riesame della situazione compiuto
dall’APN sulla base delle conclusioni dell’indagine amministrativa, conformemente all’art. 3 dell’allegato IX dello [OSCURATO:PERSONA].
140
Orbene, dai punti 117, 196 e 197 della sentenza impugnata non risulta che il Tribunale della funzione pubblica sarebbe stato
adito, in primo grado, della decisione esplicita dell’APN che respinge in maniera definitiva la domanda di assistenza. Dalla
sentenza impugnata non risulta, peraltro, che il Tribunale della funzione pubblica abbia verificato la legittimità di tale
ultima decisione o anche soltanto quella dei motivi su cui si fonda.
141
Interrogata al riguardo in udienza, Q confermava che l’oggetto della controversia di cui essa aveva adito il Tribunale della
funzione pubblica era, in particolare, la verifica della legittimità della decisione implicita di rigetto della domanda di
assistenza e non della decisione esplicita di rigetto dell’APN della domanda di assistenza, il cui contenuto le era stato
notificato con lettera 16 settembre 2005. Q non ha indicato di aver formulato, nel corso della procedura di primo grado, alcuna
domanda diretta a poter adattare le proprie richieste e i propri motivi a seguito della sostituzione di tale prima decisione
con la seconda (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 26 ottobre 2004, causa T‑55/03, Brendel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑311
e II‑1437, punto 50, e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del Tribunale 6 luglio 2001, causa T‑161/00, Tsarnavas/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑155 e II‑721, punto 27, e giurisprudenza ivi citata). Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che soltanto
la decisione esplicita di rigetto dell’APN della domanda di assistenza costituiva l’atto recante pregiudizio a Q, nella parte
in cui non constatava le molestie psicologiche denunciate nella domanda di assistenza sulla base delle conclusioni dell’indagine
amministrativa. L’istituzione ha altresì fatto valere che, nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica
aveva adottato una decisione autonoma rispetto alla decisione dell’APN in merito all’esistenza delle molestie psicologiche
denunciate.
142
Da quanto precede risulta che, poiché non è stato chiamato a pronunciarsi su una controversia il cui oggetto era la valutazione
della legittimità della decisione esplicita di rigetto dell’APN della domanda di assistenza, il cui contenuto era stato notificato
a Q con lettera 16 settembre 2005, il Tribunale della funzione pubblica ha violato gli artt. 90 e 91 dello [OSCURATO:PERSONA] e ha oltrepassato
i limiti del sindacato giurisdizionale sostituendosi, in pratica, all’amministrazione, avendo esso statuito, ai punti 147
e 189 della sentenza impugnata, sulla «censura di molestia psicologica sollevata da [Q]» (v., in tal senso, sentenza della
Corte 3 aprile 2003, causa C‑277/01 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3019, punti 44 e 50) e dichiarato, al punto 189 della
medesima sentenza, che Q non poteva fondatamente sostenere di essere stata vittima di molestie psicologiche ai sensi dell’art. 12 bis,
n. 3, dello [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 16 maggio 2006, causa T‑73/05, Magone/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI
pagg. I‑A‑2‑107 e II‑A‑2‑485, punti 14‑16, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 86, punti 54‑56).
143
Pertanto, senza bisogno di statuire sul primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo, occorre annullare la sentenza impugnata
nella parte in cui essa statuisce sulla «censura di molestia psicologica sollevata da [Q]» e in quella in cui dichiara che
quest’ultima non poteva fondatamente sostenere di essere stata vittima di molestie psicologiche ai sensi dell’art. 12 bis,
n. 3, dello [OSCURATO:PERSONA].
Sul settimo motivo, relativo alla violazione del divieto di statuire ultra petita e, conseguentemente, alla violazione dei
limiti imposti alla competenza del Tribunale della funzione pubblica
Argomenti delle parti
144
Q contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver statuito ultra petita e, conseguentemente, di aver violato i limiti
imposti alla sua competenza avendo respinto, al punto 241 della sentenza impugnata, la propria domanda di risarcimento del
pregiudizio di ordine materiale corrispondente alla perdita di retribuzione derivante dall’essere stata collocata a riposo
d’ufficio a causa di invalidità conseguente alle molestie psicologiche denunciate nella domanda di assistenza. Infatti, il
Tribunale della funzione pubblica avrebbe fondato il suddetto rigetto sulla nota con cui, in data 17 ottobre 2005, la ricorrente
aveva proposto una domanda diretta al riconoscimento, quale malattia professionale – ai sensi dell’art. 73 dello [OSCURATO:PERSONA] –
della sindrome «ansioso-depressiva» di cui riteneva di essere colpita, mentre tale nota non era stata chiaramente sottoposta
alla valutazione del Tribunale della funzione pubblica dalle parti in causa, né aveva formato l’oggetto di un dibattito in
contraddittorio.
145
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del settimo motivo in quanto manifestamente infondato.
Giudizio del Tribunale
146
Nel caso di specie, Q non sostiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia snaturato gli atti del giudizio di primo
grado, al punto 241 della sentenza impugnata.
147
Q sostiene unicamente che, anche se dalla suddetta documentazione emergeva che essa non aveva chiesto l’avvio di una procedura
di riconoscimento dell’origine professionale della sua malattia, il Tribunale della funzione pubblica non poteva tener conto
di tale elemento di fatto per respingere la sua domanda di risarcimento in quanto irricevibile, nella misura in cui questa
mirava alla riparazione di un pregiudizio di ordine materiale corrispondente alla perdita di retribuzione risultante dalla
sua collocazione a riposo d’ufficio – a causa di invalidità – poiché siffatto elemento di fatto e le relative conseguenze
in termini di ricevibilità della domanda di risarcimento non sarebbero state espressamente invocate dalle parti e discusse
dinanzi a detto giudice.
148
Dai punti 232 e 233 della sentenza impugnata emerge che la questione del carattere prematuro e, in quanto tale, irricevibile
del capo della domanda di risarcimento controverso non è stata invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], né discussa tra le parti in primo
grado.
149
Tuttavia, occorre rammentare che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 130 supra, poiché le condizioni di ricevibilità
di un ricorso ai sensi degli artt. 90 e 91 dello [OSCURATO:PERSONA] sono di ordine pubblico, spetta al giudice dell’Unione, in caso di
necessità, esaminarle d’ufficio.
150
Inoltre, non è possibile contestare a detto giudice di formulare constatazioni di fatto nell’ambito dell’esame d’ufficio delle
condizioni di ricevibilità di una domanda di risarcimento che gli è stata presentata nel contesto di siffatto ricorso, giacché
esse emergono dagli atti presentati dalle parti al fine di poter statuire sul petitum.
151
Pertanto, Q non può fondatamente contestare al Tribunale della funzione pubblica di aver statuito ultra petita e oltrepassato
i limiti della sua competenza, avendo rilevato d’ufficio, al punto 241 della sentenza impugnata, l’irricevibilità del capo
della domanda di risarcimento controverso, una volta formulate constatazioni di fatto sulla base degli atti processuali.
152
Per questi motivi, occorre respingere il settimo motivo in quanto infondato.
Sul nono motivo, relativo a un errore di diritto riguardante l’esistenza di un interesse ad agire per l’annullamento dei REC 2003
Argomenti delle parti
153
Q ritiene che il rigetto del Tribunale della funzione pubblica al punto 227 della sentenza impugnata della sua richiesta di
annullamento dei REC 2003 sia viziata da un errore di diritto poiché ignora una recente giurisprudenza della Corte, secondo
cui un funzionario colpito da invalidità permanente totale conserva tuttavia un interesse a contestare i propri rapporti di
evoluzione della carriera. Pertanto, occorrerebbe distinguere, come fa la Corte, la situazione del funzionario collocato d’ufficio
a riposo in forza degli artt. 53 e 78 dello [OSCURATO:PERSONA], da quella di un funzionario che ha raggiunto l’età della pensione, che
si è dimesso o che è stato licenziato. Inoltre, l’art. 53 dello [OSCURATO:PERSONA] andrebbe letto in combinato disposto con gli artt. 13
e 15 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], che stabiliscono che l’attività del funzionario dichiarato invalido è soltanto sospesa
e che tale invalidità può essere periodicamente accertata fino a che non abbia compiuto 63 anni. Inoltre, Q ritiene di conservare
un interesse certo e concreto a ottenere l’annullamento dei REC 2003, a motivo delle valutazioni negative espresse nei suoi
riguardi in essi contenute.
154
Nella sua memoria complementare, Q si basa su un documento di cui afferma avere ignorato l’esistenza alla data della proposta
della sua impugnazione incidentale, ossia un documento firmato il 26 luglio 2005 dal medico di fiducia della [OSCURATO:PERSONA],
il dott. D, in qualità di membro della commissione d’invalidità, in cui affermava di non concordare con il suo stato di invalidità
e con la decisione adottata a maggioranza degli altri membri della commissione, i dott. R e S. A causa del parere contrario
del medico di fiducia, le conclusioni della commissione d’invalidità, nonché la decisione sullo stato d’invalidità sarebbero
viziate da irregolarità, la cui gravità sarebbe evidente e la legittimerebbe a chiedere che tali atti siano dichiarati inesistenti.
Il parere contrario dimostrerebbe il possibile ristabilimento della sua salute nonché, conseguentemente, il fatto di non escludere
la reintegrazione presso la [OSCURATO:PERSONA]. Essa potrebbe altresì chiedere di essere reintegrata se ritenesse di non rispettare
più le condizioni previste per beneficiare dell’indennità di invalidità. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe
commesso un errore di diritto deducendo che Q non avesse più interesse ad agire contro i REC 2003 e che non occorresse pronunciarsi
sulla sua domanda di annullamento di questi ultimi.
155
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del nono motivo in quanto infondato.
Giudizio del Tribunale
156
Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi degli artt. 90 e 91 dello [OSCURATO:PERSONA], affinché
una persona cui si applica detto [OSCURATO:PERSONA] possa chiedere l’annullamento di un atto che arreca ad essa pregiudizio ai sensi
dell’art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] medesimo, quest’ultima, al momento della proposizione del ricorso, deve possedere un interesse
effettivo e concreto, sufficientemente dimostrato all’annullamento di tale atto, in quanto tale interesse suppone che la domanda,
in virtù del risultato prodotto, possa procurarle un vantaggio (v., in tal senso sentenza del Tribunale 29 novembre 2006,
cause riunite T‑35/05, causa T‑61/05, causa T‑107/05, causa T‑108/05 e T‑139/05, Agne-Dapper e a./[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. PI
pagg. I‑A‑2‑291 e II‑A‑2‑1497, punto 35, e giurisprudenza ivi citata). Quale condizione di ricevibilità, l’interesse del ricorrente
ad agire dev’essere valutato al momento della proposta del ricorso (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 28 giugno 2005,
causa T‑147/04, Ross/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑171 e II‑771, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, come emerge
da una giurisprudenza costante, affinché una persona cui si applica lo [OSCURATO:PERSONA] possa proporre un ricorso mirante all’annullamento
di una decisione dell’APN, essa deve conservare un interesse personale all’annullamento di quest’ultima (v. sentenza del Tribunale
24 aprile 2001, causa T‑159/98, Torre e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑83 e II‑395, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
In proposito, in mancanza di un interesse ad agire concreto, non occorre più statuire sul ricorso (v. sentenza Torre e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
157
Per quanto riguarda l’interesse di un funzionario o di un ex funzionario a chiedere l’annullamento di un rapporto di evoluzione
della carriera che lo riguarda, occorre rilevare, in primo luogo, che il detto rapporto costituisce un giudizio di valore
effettuato dai suoi superiori gerarchici sul modo in cui il funzionario scrutinato ha assolto i compiti che gli sono stati
attribuiti e sul suo comportamento nel servizio durante il periodo considerato e che, indipendentemente dalla sua utilità
futura, costituisce una prova scritta e formale quanto alla qualità del lavoro svolto dal funzionario. Siffatta valutazione
non è meramente descrittiva delle mansioni effettuate nel periodo considerato, ma comporta anche una valutazione delle qualità
umane mostrate dalla persona scrutinata nell’esercizio della sua attività professionale. Pertanto, ciascun funzionario dispone
di un diritto a che il suo lavoro sia sancito da una valutazione stabilita in modo giusto ed equo. Di conseguenza, conformemente
al diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale, al funzionario deve essere riconosciuto in ogni caso il diritto di contestare
un rapporto di evoluzione della carriera che lo riguarda a causa del suo contenuto o in quanto non è stato redatto secondo
le norme prescritte dallo [OSCURATO:PERSONA] (sentenza della Corte 22 dicembre 2008, causa C‑198/07 P, Gordon/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10701,
punti 43‑45).
158
In secondo luogo, anche se un funzionario per il quale la commissione d’invalidità ha dichiarato che si trova in incapacità
permanente totale è collocato d’ufficio a riposo in forza degli artt. 53 e 78 dello [OSCURATO:PERSONA], la situazione di tale funzionario
si distingue da quella di un funzionario che ha raggiunto l’età della pensione, che si è dimesso o che è stato licenziato,
poiché si tratta di una situazione reversibile (sentenza Gordon/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 157, punto 46). Infatti,
il funzionario colpito da siffatta invalidità può riprendere un giorno le sue funzioni nell’ambito di un’istituzione dell’Unione.
A questo riguardo, la disposizione generale dell’art. 53 dello [OSCURATO:PERSONA] dev’essere letta in combinato disposto con le specifiche
disposizioni degli artt. 13-15 dell’allegato VIII dello [OSCURATO:PERSONA]. L’attività del funzionario dichiarato in stato d’invalidità
è soltanto sospesa, essendo l’evoluzione della sua situazione in seno alle istituzioni subordinata alla persistenza delle
condizioni che hanno giustificato tale invalidità, che può essere periodicamente accertata (sentenza Gordon/[OSCURATO:PERSONA], cit.
supra al punto 157, punto 47). Inoltre poiché un funzionario dichiarato colpito da invalidità permanente considerata totale
può essere reintegrato in un impiego presso un’istituzione, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 156, supra, dispone
dell’interesse di ottenere che il suo rapporto di evoluzione della carriera sia redatto equamente, oggettivamente e conformemente
ai criteri di una valutazione regolare. Nel caso di una reintegrazione, detto rapporto sarebbe utile per l’evoluzione del
funzionario in seno al suo servizio o alle istituzioni dell’Unione (sentenza Gordon/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 157,
punti 46‑51).
159
La situazione potrebbe mutare soltanto in casi particolari, in cui l’esame della situazione concreta del funzionario dichiarato
colpito da invalidità dimostri che egli non è più in grado di riprendere un giorno le sue funzioni nell’ambito di un’istituzione,
tenuto conto, per esempio, delle conclusioni della commissione d’invalidità incaricata dell’esame della sua situazione di
invalidità da cui emerge che la patologia che ha comportato l’invalidità è cronica e che non sarà dunque necessaria alcuna
visita medica di revisione (v., in tal senso, ordinanza Ross/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 156, punti 9 e 32) oppure considerate
le dichiarazioni del funzionario interessato, da cui emerge che, in ogni caso, egli non riprenderà più le sue funzioni nell’ambito
di un’istituzione (v., in tal senso, sentenza Combescot/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 42, punti 27 e 29).
160
Nel caso di specie, al punto 117 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto, senza essere
contestato da Q nell’ambito della sua impugnazione incidentale, che l’oggetto del ricorso da quest’ultima proposto ai sensi
degli artt. 90 e 91 dello [OSCURATO:PERSONA] fosse, in particolare, una domanda di annullamento dei REC 2003. Ai punti 218‑224 della
sentenza impugnata, il suddetto giudice ha esposto i motivi per cui ha stabilito che la domanda di annullamento dei REC 2003
fosse ricevibile alla data di presentazione del ricorso in primo grado. Tuttavia, ai punti 225‑230 della sentenza impugnata,
il Tribunale anzidetto ha ritenuto che non occorresse più pronunciarsi sulla suddetta domanda, poiché Q aveva perso il suo
interesse a chiedere l’annullamento dei REC 2003. Per negare, nella fattispecie, ogni interesse ad agire a Q, il Tribunale
della funzione pubblica osservava che essa «[era] stata collocata a riposo e ammessa a fruire di un’indennità di invalidità
con decisione dell’APN 23 agosto 2005, con effetto a decorrere dal 31 agosto 2005», che, «[i]noltre, la commissione d’invalidità
[aveva] stabilito che “stante la cronicità della patologia che ha comportato l’invalidità, non [era] necessaria alcuna visita
medica di revisione”», che «la modifica dei REC 2003 non avrebbe dunque potuto comportare alcuna conseguenza per la carriera
di [Q]» e che, «[p]eraltro, [Q] non dichiara[va], né tanto meno invoca[va], l’esistenza di una circostanza particolare che
dimostrasse la conservazione di un interesse personale ed effettivo a chiedere l’annullamento [dei REC 2003]».
161
Nella valutazione dell’interesse ad agire di Q, il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente potuto fondarsi su conclusioni
della commissione d’invalidità da cui emergeva, secondo le proprie constatazioni, che l’insieme delle condizioni richieste
per giustificare il collocamento d’ufficio a riposo di Q a causa di invalidità permanente totale, conformemente all’art. 13
dell’allegato VIII dello [OSCURATO:PERSONA], poteva essere considerato acquisito in via definitiva, in quanto, da un lato, soltanto la
detta commissione, in virtù degli artt. 53 e 78 dello [OSCURATO:PERSONA], era competente a pronunciarsi sulla situazione di invalidità
di Q e, dall’altro, le conclusioni di detta commissione non erano illegittime per il semplice fatto che, come risultava dal
documento prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA], queste erano state adottate unicamente a maggioranza dei membri della commissione e
soltanto uno di essi aveva espresso un’opinione contraria. Infatti, le decisioni della commissione di invalidità sono di tipo
collegiale, adottate a maggioranza dei suoi membri.
162
Tuttavia, il Tribunale della funzione pubblica non ha tenuto conto, pur essendovi giuridicamente tenuto, dell’interesse che
Q avrebbe potuto, in ogni caso, mantenere riguardo alla contestazione dei REC 2003 a motivo del loro contenuto e, in particolare,
come osservato al punto 273 della sentenza impugnata, del fatto che questi «conten[essero] valutazioni espressamente negative
delle capacità di [Q]», conformemente all’interpretazione della nozione dell’interesse di un funzionario o ex funzionario
a chiedere l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera considerata dalla Corte nella sentenza Gordon/[OSCURATO:PERSONA],
punto 157 supra (punti 43‑45).
163
È ben vero che la sentenza Gordon/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 157, segue di alcuni giorni la sentenza impugnata. Tuttavia,
ciò non giustifica che il Tribunale controlli la fondatezza della sentenza impugnata, alla luce della nozione di interesse
a chiedere l’annullamento di un rapporto di evoluzione della carriera, senza tener conto dell’interpretazione di questa nozione
che la Corte ha fornito nella sentenza Gordon/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 157.
164
Infatti, l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione data dalla Corte chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno,
il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata
in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può e deve essere applicata anche a rapporti giuridici sorti e costituiti
prima della sentenza della Corte, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione
dei giudici competenti una controversia relativa all’applicazione di detta norma (v., in tal senso e per analogia, riguardo
agli effetti nel tempo delle interpretazioni fornite dalla Corte della competenza ad essa attribuita dall’art. 234 CE, sentenze
della Corte 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1205, punto 16, e 11 agosto 1995, cause riunite da C‑367/93
a C‑377/93, Roders e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2229, punto 42). Alla luce di tali principi, la limitazione degli effetti dell’interpretazione
fornita dalla Corte è eccezionale (sentenze Denkavit italiana, cit., punto 17, e Roders e a., cit., punto 43).
165
Nella fattispecie, dalla sentenza Gordon/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 157, emergono unicamente circostanze che giustificano
una deroga al principio della retroattività dell’interpretazione data dalla Corte, in questa sentenza, della nozione di interesse
a chiedere l’annullamento di un rapporto di evoluzione della carriera.
166
Conseguentemente, si deve accogliere il nono motivo e, pertanto, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui pronuncia
il non luogo a procedere sulle conclusioni dirette all’annullamento dei REC 2003.
167
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve accogliere parzialmente l’impugnazione incidentale e respingere
quest’ultima per il resto.
Sul rinvio del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica
168
In conformità all’art. 13, n. 1, dell’allegato I dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte, qualora l’impugnazione sia fondata, il Tribunale
annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce esso stesso sul ricorso. Tuttavia, esso rinvia la causa
dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché statuisca qualora la controversia non sia matura per la decisione.
169
Nella fattispecie, poiché, come emerge dal punto 230 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica non ha
statuito sulle conclusioni dirette all’annullamento dei REC 2003, la presente controversia non è matura per la decisione in
proposito e occorre rinviarla al Tribunale della funzione pubblica affinché si pronunci sulle suddette conclusioni.
170
Inoltre, come emerge dal punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, letto alla luce dei punti 250‑254 della medesima
sentenza, poiché il Tribunale della funzione pubblica non ha statuito sulla somma dovuta a Q dalla [OSCURATO:PERSONA] per il solo
danno morale derivante dal rifiuto di quest’ultima di adottare una misura provvisoria di allontanamento, la presente causa
non è matura per la decisione in proposito e occorre rinviarla al Tribunale della funzione pubblica affinché si pronunci sulle
suddette conclusioni.
Sulle spese
171
Poiché la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, occorre riservare le spese relative alla presente
impugnazione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (prima Sezione) 9 dicembre 2008, causa F‑52/05, Q/[OSCURATO:PERSONA]
(non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata nella parte in cui, al punto 2 del dispositivo, condanna la [OSCURATO:PERSONA]
delle Comunità europee a versare a Q un risarcimento pari a EUR 500 oltre alla somma di EUR 15 000, nella misura in cui quest’ultima
mira alla riparazione del danno morale subito da Q a motivo di un asserito ritardo nell’avvio dell’indagine amministrativa,
e in cui, allo scopo di respingere il ricorso in primo grado per il resto, al punto 3 del dispositivo, ai punti 147‑189 dei
motivi, detto giudice statuisce sulla «censura di molestia psicologica sollevata da [Q]» e, al punto 230 dei motivi, pronuncia
il non luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento dei rapporti di evoluzione della carriera stabiliti rispettivamente
per i periodi 1° gennaio‑31 ottobre e 1° novembre‑31 dicembre 2003.
2)
L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte per il resto.
3)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché statuisca sulle conclusioni dirette all’annullamento
dei suddetti rapporti di evoluzione della carriera nonché sulla somma dovuta a Q dalla [OSCURATO:PERSONA] per il solo danno morale
derivante dal rifiuto di quest’ultima di adottare una misura provvisoria di allontanamento.
4)
Le spese sono riservate.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 luglio 2011.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.