CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42494/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 10 settembre 2019, la corte di appello di Milano, confermava la pronuncia del G.U.P. del tribunale di Monza del 5 aprile 2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole del delitto di tentata rapina impropria. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva con unico motivo: violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, 192, 383, 533 cod.proc.pen., 43 e 628 cod.pen. con specifico riferimento all'elemento psicologico del reato di rapina posto che, la ricorrente, aveva agito al fine di sottrarsi all'arresto da parte dell'addetto al supermercato, quando sussistevano elementi per ritenere un furto semplice e non anche per assicurarsi l'impunità come dimostrato dall'avere consegnato i propri documenti ed avere allertato ella le forze dell'ordine. Tali circostanze dovevano fare escludere la possibilità di configurare il contestato e ritenuto delitto. 1.3 Con parere depositato in cancelleria il RG. chiedeva il rigetto del ricorso osservando che:" l'uso della violenza per cercare di fuggire e procurarsi l'impunità dopo il fallimento del tentativo di impossessamento della merce da parte della Lacosta, risulta sufficientemente e debitamente argomentato sulla base delle dichiarazioni dell'addetta alla sorveglianza [OSCURATO:PERSONA], /a quale, con versione sostanzialmente concorde con quella della persona offesa Rossi, ha riferito che la Lacosta si era opposta al controllo del Rossi colpendolo con calci e pugni. Tanto basta a far ritenere correttamente intesa come funzionale alla fuga ed alla impunità quella reazione, di per sé ritenuta sufficiente dalla Corte ad integrare il delitto di rapina impropria, nella ulteriore corretta considerazione della espressività in tal senso delle ferite riportate dal Rossi e della inattendibilità della tesi difensiva del malore". [OSCURATO:PERSONA] 2.1 L'unico motivo appare reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte ed il ricorso appare, pertanto, inammissibile. Invero, correttamente la corte di appello di Milano, con le ampie argomentazioni esposte a pagina 8 della motivazione della sentenza impugnata, ha sottolineato come l'imputata pose in essere una reazione talmente violenta ed aggressiva ai danni dell'addetto al supermercato, il quale riportava plurime contusioni a seguito della colluttazione, da dovere ritenere che la violenza posta in essere non fosse indirizzata ad arrestare l'azione altrui quanto ad assicurarsi l'impunità per la già realizzata sottrazione. E la corte di appello evidenziava anche come quelle condotte indicate dal ricorso come significative dell'assenza di dolo vennero poste in essere solo dopo la consumazione della condotta di sottrazione dei beni e perciò ricollegate logicamente alla volontà di sottrarsi ai controlli. Al proposito, occorre fare applicazione dei principi secondo cui nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Rv. 273617). E si è anche affermato che si configura il tentativo di rapina impropria anche quando la violenza o la minaccia siano esercitate al fine di assicurarsi il possesso o l'impunità, nel corso degli atti diretti all'impossessamento della cosa, non realizzatosi per l'intervento di fattori esterni interruttivi dell'azione criminosa; ipotesi quest'ultima riguardante un soggetto che avendo sottratto dai banchi di un supermercato della merce, senza conseguirne l'effettivo possesso per la vigilanza continua sulla sua azione criminosa posta in essere dal personale addetto alla sorveglianza, aveva poi usato violenza all'atto del controllo all'uscita dal supermercato, sia per impossessarsi degli oggetti, che per assicurarsi l'impunità (Sez. 2, n. 47086 del 14/10/2003, Rv. 227763). L'applicazione dei predetti principi al caso in esame comporta proprio affermare la correttezza della valutazione effettuata dalla corte di appello in relazione alla qualificazione giuridica della condotta posta in essere dalla ricorrente nei termini della rapina impropria. 2.2 Né rilevano le circostanze riguardanti la legittimità dell'arresto da parte del privato che possono attenere alla fase della convalida ma non incidono sulla sussistenza della fattispecie criminosa, integrata, nel caso in esame, quando la ricorrente agiva con violenza ai danni della vittima. In ogni caso va ricordato come sia stato affermato che l'arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 cod. proc. pen., si risolve nell'esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell'esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tale potere; ove, invece, il privato si limiti ad invitare il presunto reo ad attendere l'arrivo dell'organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui al citato art. 383 cod. proc. pen., ma in semplice comportamento di denuncia, consentita a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione della legge penale (Sez. 4, n. 48986 del 21/09/2017, Rv. 271156). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Roma, 9 luglio 2