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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 33691/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 13/11/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e per l'inammissibilità, nel resto, del ricorso; sentito il difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA]; 1: [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 13 novembre 2025, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Vicenza dell'Il novembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile - nella qualità di socio accomandatario e di amministratore unico - del reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose in relazione a "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita con sentenza del 9 aprile 2015.

2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione con riferimento al reato di bancarotta da operazioni dolose di cui al capo b) della rubrica per avere le conformi sentenze di merito ascritto alla noma incriminatrice un fatto privo della necessaria complessità strutturale, in presenza di un mero debito erariale, compatibile con il maturare di debiti correnti sino al 2011, successivamente incrementatosi in corrispondenza con una obiettiva situazione di difficoltà finanziaria.

Ne consegue - ad avviso del ricorrente - come l'andamento dell'esposizione avrebbe dovuto essere verificato in riferimento all'elemento soggettivo del reato, non emergendo un sistematico inadempimento degli obblighi tributari e previdenziali, sorretto da consapevolezza e volontà protesa al dissesto, versandosi, invece, in un caso di aumento del passivo imputabile a scelte gestionali, in linea con la giurisprudenza di legittimità (n. 22978 del 12 marzo 2024).

Sotto altro profilo, si contesta l'assenza di verifica dell'incidenza causale della condotta sull'aggravamento del dissesto e la valorizzazione di circostanze prive di rilievo sul punto della dimostrazione degli elementi costitutivi del reato.

2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura in riferimento al diniego delle attenuanti generiche, fondato su un'asserita mancanza di collaborazione con gli organi della curatela, invece smentita dall'immediata presentazione dell'imputato al curatore all'esito della dichiarazione di fallimento e dalle iniziative recuperatorie dal medesimo poste in essere.

2.3. Il terzo motivo denuncia omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, proposta con l'atto d'appello e rimasta, invece, ignorata. 2I

3. Su richiesta della difesa, si è dato corso alla trattazione orale del ricorso.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e per l'inammissibilità, nel resto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo.

1. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione con riferimento al reato di bancarotta da operazioni dolose di cui al capo b), è complessivamente infondato.

1.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nel caso di fallimento causato da operazioni dolose, queste possono consistere anche in fatti di evasione fiscale e previdenziale purché siano espressione di scelte gestionali specifiche e selettive a cui si accompagni, sotto il profilo soggettivo, la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (V., da ultimo, Sez. 5, n. 19108 del 24/04/2026, Curioni, Rv. 290001 - 01).

Si è, al riguardo, evidenziato come l'art. 223

I. fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplini i casi di bancarotta fraudolenta c.d.

"impropria", addebitabile a componenti degli organi gestori e di controllo delle società di capitali dichiarate fallite: amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori.

Il primo comma estende a coloro che rivestono le ridette qualifiche la punibilità per i medesimi fatti ascritti all'imprenditore individuale dall'art. 216

I. fall.

Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, il fallimento costituisce evento del reato, poiché "cagionare il fallimento" significa provocare il dissesto destinato a sfociare, anche se non con immediatezza, nella pronuncia dichiarativa di fallimento. 3i Vengono in rilievo condotte depauperative, a matrice dolosa, in cui, tuttavia, l'elemento soggettivo si declina diversamente, secondo la previsione normativa.

In particolare, all'interno del n. 2, si rinviene la fattispecie del fallimento cagionato con dolo (caratterizzata dal fatto che l'evento del reato entra nel fuoco del dolo dell'agente) e quella del fallimento da operazioni dolose, in cui il dolo deve sorreggere le condotte che hanno portato la società al fallimento.

In una prima e generale analisi, si può osservare che l'articolo 223, comma secondo, n. 2, seconda ipotesi,

I. fall. incrimina come reato doloso ogni condotta di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che costituisca inosservanza dei doveri ad essi rispettivamente imposti dalla legge e che abbia cagionato - o contribuito a determinare - il fallimento.

Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono determinare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247313-01, 247314-01).

La giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, chiarito che le "operazioni dolose" possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento di qualsivolglia atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali costituisce condotta rilevante in termini di scelta imprenditoriale dolosa, idonea a determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da determinarne il fallimento (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 21014, Beretta, Rv. 259997; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, in motivazione).

Va, nondimeno, sottolineato come la norma incriminatrice in esame non intenda sanzionare l'evasione fiscale e previdenziale ex se, bensì la conseguenza di tali comportamenti, ossia la causazione o l'aggravamento del dissesto della società, e sempre che gli stessi possano qualificarsi come vere e proprie operazioni dolose, ossia espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate alla sistematica omissione degli adempimenti fiscali e previdenziali (così Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, Francescato, non massimata). 4z Di conseguenza, è sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, da porre in relazione causale col fallimento e si dimostri, sotto il profilo soggettivo, che alla realizzazione di tali operazioni si accompagni la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (ex multis Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510).

1.2. Nel quadro così delineato, deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principi enunciati, respingendo - con motivazione che resta immune da vizi rilevabili in questa sede - i motivi di gravame che sollecitavano una effettiva verifica circa la sussistenza dell'articolato meccanismo di imputazione materiale e soggettiva del fatto tipico.

La Corte di merito ha evidenziato come la società - amministrata dall'imputato dapprima in qualità di accomandatario e successivamente di amministratore unico - abbia omesso il pagamento delle imposte e dei contributi sin dal 2009, accumulando un debito erariale complessivo di oltre 400.000,00 euro, in un contesto che ha evidenziato modesti ricavi, del tutto inidonei a consentire di sostenere l'attività d'impresa, in un quadro caratterizzato dalla generalizzata dissimulazione delle vicende societarie, non risultando le scritture complete ed attendibili.

In tal guisa, la sentenza impugnata ha dato conto del carattere sistematico dell'inadempimento tributario, protrattosi per oltre un quinquennio senza l'adozione di correttivo alcuno, e, dunque, della modalità di autofinanziamento in tal modo realizzata, come emerso non solo dalle dichiarazioni del curatore e dei testi, ma anche dalla documentazione erariale; ed ha, parimenti, argomentato riguardo il nesso causale, valorizzando la progressione del debito e l'assenza di qualsivoglia iniziativa gestionale atta ad invertire l'inevitabile deriva della società, senza che, sul punto, l'esatta imputazione tra somme dovute all'Erario, interessi e sanzioni rivesta rilievo escludente.

Quanto al dolo, la Corte di merito ha ritenuto come la prevedibilità - ed anzi, la stessa previsione - del dissesto fosse resa palese dalla sistematicità dell'inadempimento erariale, dall'entità del debito, dalla cessione della società in prossimità del fallimento e dalla complessiva inattendibilità delle scritture; indici, questi ultimi, della consapevolezza e volontà del sistematico inadempimento e della prevedibilità del correlato dissesto, dal quale l'imputato avrebbe preso le distanze.

A siffatta argomentazione, che non evidenzia aporie logiche o errori in diritto, il ricorrente oppone censure meramente dissenzienti, insistendo sull'asserita mancata dimostrazione della sistematicità dell'inadempimento, della mancata imputazione 5I degli interessi e delle sanzioni, dell'omessa verifica «di una difficoltà non altrimenti emendabile, frutto di un'errata scelta gestionale o di una crisi congiunturale», senza enucleare elementi decisivi, introdotti dalla difesa e rimasti, invece, ingiustificatamente ignorati.

In altri termini, avuto riguardo alla vita della società e alla specifica posizione del ricorrente, il motivo non rappresenta se e quali altri debiti gravassero sulla società, né in quale misura il debito fiscale abbia inciso sulla massa, ovvero se gli organi gestori abbiano selezionato la tipologia di adempimenti da omettere, finanziando in altro modo la prosecuzione dell'attività sociale, ma si limita a reiterare censure insindacabilmente respinte dalla Corte di merito.

In particolare, il motivo non rappresenta, con la dovuta precisione, quale percentuale del passivo accertato al momento dell'instaurazione della concorsualità fosse effettivamente imputabile all'inadempimento erariale, né quale ulteriore iniziativa - in tesi volta alla prosecuzione dell'attività - l'imputato avrebbe assunto, tanto da rendere imprevedibile il fallimento.

Ne discende la complessiva infondatezza del motivo.

2. Il secondo motivo è, invece, fondato.

2.1. Se è vero che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da siffatta valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244), va rilevato come la sentenza impugnata sia incorsa nel travisamento di elementi decisivi nella prospettiva invocata dal ricorrente, assumendo - a fondamento del diniego - che questi si sarebbe disinteressato alle sorti della società ed avrebbe omesso di collaborare con il curatore, senza prendere effettivamente in carico, anche solo per respingerlo motivatamente, il secondo motivo d'appello, con il quale erano state prospettate circostanze di segno opposto, vale a dire che Mazzuccato si era presentato al curatore, assumendo iniziative recuperatorie in favore della massa.

Ne consegue come, in parte qua, la sentenza impugnata evidenzi un vizio radicale della motivazione, che ne impone l'annullamento.

63. Il terzo motivo, con il quale si deduce l'omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

3.1. Risulta dagli atti che la difesa aveva chiesto l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità con l'atto di appello, e che la Corte di merito non ha motivato su tale richiesta, formulata per la prima volta con il gravame, come lo stesso ricorrente evidenzia.

Si pone, pertanto, la questione del se la richiesta fosse o meno ammissibile, e se, conseguentemente, la preterizione della relativa questione sia deducibile con il ricorso di legittimità.

3.2. Va, al riguardo, premesso come, nel dettare la disciplina transitoria riguardante l'applicazione della normativa sopravvenuta, l'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di pene sostitutive, abbia previsto che le disposizioni contenute nel Capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applicano, ove più favorevoli, anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.

La ratio di siffatta disposizione va individuata nella natura sostanziale delle norme che afferiscono al sistema sanzionatorio, con conseguente applicazione dei principi di irretroattività in malam partem (art. 25, comma 2, Cost.) e di retroattività in bonam partem (art. 2, quarto comma, cod. pen.) ed alla conseguente necessità di rendere applicabile anche ai giudizi in corso, per reati commessi antecedentemente alla entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, lo strumento processuale attraverso il quale può darsi luogo alla loro applicazione, nell'ambito del subprocedimento disciplinato dall'art. 545-bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2022, che, per sua natura, sarebbe applicabile solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della norma processuale (30 dicembre 2022), per il principio del tempus regit actum.

In tal senso depone la Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in Supplemento speciale n. 5 alla [OSCURATO:PERSONA], serie generale n. 245 del 19/10/2022, p. 429) secondo cui «L'applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica; è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior - una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale - e, comunque, promette possibili effetti deflattivi (ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello)».

Questa Corte si è già espressa in senso conforme a siffatta interpretazione del regime transitorio ex art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, affermando l'applicabilità in appello della disciplina di cui all'art. 20-bis cod. pen. quando - diversamente da 7; quanto accaduto nel caso in esame - la sentenza di primo grado sia stata deliberata in epoca antecedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022) e la pronuncia della Corte di appello sia intervenuta in epoca successiva (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624-01).

In numerose altre pronunce - parimenti riguardanti casi in cui la sentenza di primo grado era stata pronunciata prima del 30 dicembre 2022 - questa Corte, nell'affrontare la questione delle forme mediante le quali la richiesta di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. debba essere presentata al giudice di appello, ha affermato che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art.95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria una richiesta dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729-01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751-01; Sez. 2, n.12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01).

3.3. Solo apparentemente dissonante rispetto ai principi enunciati si rivela l'orientamento favorevole alla possibilità di avanzare la richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi, per la prima volta, anche in appello (Sez. 6, n. 8215 del 11/02/2025, Pesare, Rv. 287610-01), anche quando la sentenza di primo grado sia stata deliberata in epoca successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.

La pronuncia citata è stata, invero, resa in una fattispecie nella quale il ricorrente aveva appellato la sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata disposta d'ufficio l'applicazione di una pena sostitutiva, deducendo che il primo giudice avrebbe potuto provvedervi anche in assenza di una specifica richiesta dell'imputato.

In tale prospettiva, la Corte ha ritenuto ammissibile la censura proposta con l'atto di gravame, affermando che il giudice di appello fosse tenuto a pronunciarsi sul punto.

Il principio espresso da quella decisione si fonda, tuttavia, sul presupposto della configurabilità di un potere officioso del giudice di attivare il procedimento previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. e della conseguente possibilità di dedurne in appello l'omesso esercizio.

Tale presupposto risulta oggi inciso dalla modifica apportata all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. dall'art. 2, comma 1, lett. u), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che ha eliminato l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della ricorrenza delle condizioni per l'applicazione di una pena sostitutiva. 8Ne consegue che il precedente richiamato non afferma, in termini generali, la possibilità di formulare per la prima volta in appello una richiesta di pena sostitutiva, ma si riferisce ad una diversa fattispecie, caratterizzata dalla deduzione del mancato esercizio di un potere che, secondo l'assetto normativo allora considerato, il giudice era tenuto ad esercitare anche d'ufficio.

Esso non contraddice, pertanto, il principio secondo cui, quando la disciplina più favorevole era già applicabile nel giudizio di primo grado, la relativa richiesta avrebbe dovuto essere tempestivamente formulata in quella sede e non può essere introdotta per la prima volta con l'impugnazione.

3.4. Alla luce dei principi richiamati, la richiesta formulata dall'imputato per la prima volta con l'atto di appello deve ritenersi inammissibile.

Come si è detto, l'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 consente l'applicazione della disciplina sopravvenuta in materia di pene sostitutive ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, individuando nel grado di giudizio allora in corso la sede nella quale l'interessato è chiamato ad esercitare la relativa facoltà.

La giurisprudenza di questa Corte ha conseguentemente chiarito che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 20-bis cod. pen. nel giudizio di appello trova giustificazione nei casi in cui il procedimento fosse già pendente in quel grado al momento dell'entrata in vigore della riforma, ovvero quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata anteriormente al 30 dicembre 2022 e l'impugnazione costituisca, dunque, la prima sede processuale utile per l'esercizio della facoltà riconosciuta all'imputato (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624-01).

Coerentemente con tale impostazione, si è altresì affermato che, nei procedimenti ai quali trova applicazione la disciplina transitoria, la richiesta di applicazione delle pene sostitutive deve essere formulata dall'imputato entro il grado di giudizio nel quale il processo era pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, potendo essere proposta nel giudizio di appello soltanto quando quest'ultimo rappresenti la sede processuale nella quale la facoltà poteva essere per la prima volta esercitata (Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729-01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751-01; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01).

Nel caso in esame, il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza dell'Il novembre 2024, quando la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 era già pienamente vigente e direttamente applicabile.

Ne consegue che era onere dell'imputato sollecitare dinanzi al Tribunale l'applicazione di una pena sostitutiva, attivando il procedimento previsto dall'art. 545- bis cod. proc. pen.

La mancata formulazione della richiesta nel grado nel quale la 9: disciplina più favorevole era già applicabile impediva che la medesima istanza potesse essere proposta, per la prima volta, nel successivo giudizio di appello.

In tale prospettiva, la richiesta avanzata con l'atto di gravame si rivela originariamente inammissibile e non era, pertanto, idonea a devolvere alla Corte territoriale una questione sulla quale essa fosse tenuta a pronunciarsi nel merito.

Ne consegue che il mancato esame della relativa istanza non integra il vizio denunciato dal ricorrente, dovendo la causa di inammissibilità essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. 3.5.

In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile la proposizione per la prima volta in appello della richiesta di sostituzione della pena detentiva, il motivo sarebbe comunque inammissibile, poiché l'istanza formulata dall'imputato difetta dei necessari requisiti di specificità.

Questa Corte ha in più occasioni chiarito che il sistema delle pene sostitutive non impone all'imputato un onere di allegazione documentale a sostegno della richiesta, potendo il giudice acquisire le informazioni necessarie anche successivamente all'attivazione del procedimento previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13114 del 26/03/2025, Petrillo, Rv. 287803-01; Sez. 4, n. 47333 del 24/10/2024, Viotti, Rv. 287321-01; Sez. 2, n. 9397 del 01/02/2024, Ndiaye, Rv. 286130-01).

Si è tuttavia precisato che la richiesta non può risolversi in una mera sollecitazione generica all'applicazione di una pena sostitutiva, dovendo l'interessato fornire al giudice elementi idonei a prospettarne la concreta praticabilità nel caso specifico, in coerenza con le esigenze di individualizzazione del trattamento sanzionatorio desumibili dall'art. 27, comma 3, Cost. (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820-01; Sez. 2, n. 10641 del 20/12/2023, dep. 2024, C31; non massimata sul punto).

Nel caso in esame, l'appellante si è limitato a richiedere, nell'atto di gravame, la «conversione della pena in lavori di pubblica utilità», senza formulare alcuna deduzione in ordine ai presupposti applicativi della sanzione sostitutiva richiesta, alle modalità del suo eventuale svolgimento o, più in generale, agli elementi suscettibili di orientare il giudizio discrezionale demandato al giudice.

La richiesta risulta, pertanto, originariamente generica e, come tale, inammissibile.

Ne consegue che il mancato esame della stessa da parte della Corte territoriale non è comunque suscettibile di determinare l'annullamento della sentenza impugnata, posto che la causa di inammissibilità, non soggetta a sanatoria, deve essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 10591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630-01; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359- 01).

4. Da quanto sin qui argomentato consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della concessione delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.

Nel resto, il ricorso è infondato.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 13/11/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e per l'inammissibilità, nel resto, del ricorso; sentito il difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA]; 1: [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 13 novembre 2025, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Vicenza dell'Il novembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile - nella qualità di socio accomandatario e di amministratore unico - del reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose in relazione a "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita con sentenza del 9 aprile 2015. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione con riferimento al reato di bancarotta da operazioni dolose di cui al capo b) della rubrica per avere le conformi sentenze di merito ascritto alla noma incriminatrice un fatto privo della necessaria complessità strutturale, in presenza di un mero debito erariale, compatibile con il maturare di debiti correnti sino al 2011, successivamente incrementatosi in corrispondenza con una obiettiva situazione di difficoltà finanziaria. Ne consegue - ad avviso del ricorrente - come l'andamento dell'esposizione avrebbe dovuto essere verificato in riferimento all'elemento soggettivo del reato, non emergendo un sistematico inadempimento degli obblighi tributari e previdenziali, sorretto da consapevolezza e volontà protesa al dissesto, versandosi, invece, in un caso di aumento del passivo imputabile a scelte gestionali, in linea con la giurisprudenza di legittimità (n. 22978 del 12 marzo 2024). Sotto altro profilo, si contesta l'assenza di verifica dell'incidenza causale della condotta sull'aggravamento del dissesto e la valorizzazione di circostanze prive di rilievo sul punto della dimostrazione degli elementi costitutivi del reato. 2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura in riferimento al diniego delle attenuanti generiche, fondato su un'asserita mancanza di collaborazione con gli organi della curatela, invece smentita dall'immediata presentazione dell'imputato al curatore all'esito della dichiarazione di fallimento e dalle iniziative recuperatorie dal medesimo poste in essere. 2.3. Il terzo motivo denuncia omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, proposta con l'atto d'appello e rimasta, invece, ignorata. 2I 3. Su richiesta della difesa, si è dato corso alla trattazione orale del ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e per l'inammissibilità, nel resto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo. 1. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione con riferimento al reato di bancarotta da operazioni dolose di cui al capo b), è complessivamente infondato. 1.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nel caso di fallimento causato da operazioni dolose, queste possono consistere anche in fatti di evasione fiscale e previdenziale purché siano espressione di scelte gestionali specifiche e selettive a cui si accompagni, sotto il profilo soggettivo, la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (V., da ultimo, Sez. 5, n. 19108 del 24/04/2026, Curioni, Rv. 290001 - 01). Si è, al riguardo, evidenziato come l'art. 223 I. fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplini i casi di bancarotta fraudolenta c.d. "impropria", addebitabile a componenti degli organi gestori e di controllo delle società di capitali dichiarate fallite: amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori. Il primo comma estende a coloro che rivestono le ridette qualifiche la punibilità per i medesimi fatti ascritti all'imprenditore individuale dall'art. 216 I. fall. Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. Nelle ipotesi di cui al secondo comma, il fallimento costituisce evento del reato, poiché "cagionare il fallimento" significa provocare il dissesto destinato a sfociare, anche se non con immediatezza, nella pronuncia dichiarativa di fallimento. 3i Vengono in rilievo condotte depauperative, a matrice dolosa, in cui, tuttavia, l'elemento soggettivo si declina diversamente, secondo la previsione normativa. In particolare, all'interno del n. 2, si rinviene la fattispecie del fallimento cagionato con dolo (caratterizzata dal fatto che l'evento del reato entra nel fuoco del dolo dell'agente) e quella del fallimento da operazioni dolose, in cui il dolo deve sorreggere le condotte che hanno portato la società al fallimento. In una prima e generale analisi, si può osservare che l'articolo 223, comma secondo, n. 2, seconda ipotesi, I. fall. incrimina come reato doloso ogni condotta di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che costituisca inosservanza dei doveri ad essi rispettivamente imposti dalla legge e che abbia cagionato - o contribuito a determinare - il fallimento. Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono determinare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247313-01, 247314-01). La giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, chiarito che le "operazioni dolose" possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento di qualsivolglia atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali costituisce condotta rilevante in termini di scelta imprenditoriale dolosa, idonea a determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da determinarne il fallimento (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 21014, Beretta, Rv. 259997; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, in motivazione). Va, nondimeno, sottolineato come la norma incriminatrice in esame non intenda sanzionare l'evasione fiscale e previdenziale ex se, bensì la conseguenza di tali comportamenti, ossia la causazione o l'aggravamento del dissesto della società, e sempre che gli stessi possano qualificarsi come vere e proprie operazioni dolose, ossia espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate alla sistematica omissione degli adempimenti fiscali e previdenziali (così Sez. 5, n. 26862 del 29/02/2024, Francescato, non massimata). 4z Di conseguenza, è sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, da porre in relazione causale col fallimento e si dimostri, sotto il profilo soggettivo, che alla realizzazione di tali operazioni si accompagni la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (ex multis Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510). 1.2. Nel quadro così delineato, deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principi enunciati, respingendo - con motivazione che resta immune da vizi rilevabili in questa sede - i motivi di gravame che sollecitavano una effettiva verifica circa la sussistenza dell'articolato meccanismo di imputazione materiale e soggettiva del fatto tipico. La Corte di merito ha evidenziato come la società - amministrata dall'imputato dapprima in qualità di accomandatario e successivamente di amministratore unico - abbia omesso il pagamento delle imposte e dei contributi sin dal 2009, accumulando un debito erariale complessivo di oltre 400.000,00 euro, in un contesto che ha evidenziato modesti ricavi, del tutto inidonei a consentire di sostenere l'attività d'impresa, in un quadro caratterizzato dalla generalizzata dissimulazione delle vicende societarie, non risultando le scritture complete ed attendibili. In tal guisa, la sentenza impugnata ha dato conto del carattere sistematico dell'inadempimento tributario, protrattosi per oltre un quinquennio senza l'adozione di correttivo alcuno, e, dunque, della modalità di autofinanziamento in tal modo realizzata, come emerso non solo dalle dichiarazioni del curatore e dei testi, ma anche dalla documentazione erariale; ed ha, parimenti, argomentato riguardo il nesso causale, valorizzando la progressione del debito e l'assenza di qualsivoglia iniziativa gestionale atta ad invertire l'inevitabile deriva della società, senza che, sul punto, l'esatta imputazione tra somme dovute all'Erario, interessi e sanzioni rivesta rilievo escludente. Quanto al dolo, la Corte di merito ha ritenuto come la prevedibilità - ed anzi, la stessa previsione - del dissesto fosse resa palese dalla sistematicità dell'inadempimento erariale, dall'entità del debito, dalla cessione della società in prossimità del fallimento e dalla complessiva inattendibilità delle scritture; indici, questi ultimi, della consapevolezza e volontà del sistematico inadempimento e della prevedibilità del correlato dissesto, dal quale l'imputato avrebbe preso le distanze. A siffatta argomentazione, che non evidenzia aporie logiche o errori in diritto, il ricorrente oppone censure meramente dissenzienti, insistendo sull'asserita mancata dimostrazione della sistematicità dell'inadempimento, della mancata imputazione 5I degli interessi e delle sanzioni, dell'omessa verifica «di una difficoltà non altrimenti emendabile, frutto di un'errata scelta gestionale o di una crisi congiunturale», senza enucleare elementi decisivi, introdotti dalla difesa e rimasti, invece, ingiustificatamente ignorati. In altri termini, avuto riguardo alla vita della società e alla specifica posizione del ricorrente, il motivo non rappresenta se e quali altri debiti gravassero sulla società, né in quale misura il debito fiscale abbia inciso sulla massa, ovvero se gli organi gestori abbiano selezionato la tipologia di adempimenti da omettere, finanziando in altro modo la prosecuzione dell'attività sociale, ma si limita a reiterare censure insindacabilmente respinte dalla Corte di merito. In particolare, il motivo non rappresenta, con la dovuta precisione, quale percentuale del passivo accertato al momento dell'instaurazione della concorsualità fosse effettivamente imputabile all'inadempimento erariale, né quale ulteriore iniziativa - in tesi volta alla prosecuzione dell'attività - l'imputato avrebbe assunto, tanto da rendere imprevedibile il fallimento. Ne discende la complessiva infondatezza del motivo. 2. Il secondo motivo è, invece, fondato. 2.1. Se è vero che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da siffatta valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244), va rilevato come la sentenza impugnata sia incorsa nel travisamento di elementi decisivi nella prospettiva invocata dal ricorrente, assumendo - a fondamento del diniego - che questi si sarebbe disinteressato alle sorti della società ed avrebbe omesso di collaborare con il curatore, senza prendere effettivamente in carico, anche solo per respingerlo motivatamente, il secondo motivo d'appello, con il quale erano state prospettate circostanze di segno opposto, vale a dire che Mazzuccato si era presentato al curatore, assumendo iniziative recuperatorie in favore della massa. Ne consegue come, in parte qua, la sentenza impugnata evidenzi un vizio radicale della motivazione, che ne impone l'annullamento. 63. Il terzo motivo, con il quale si deduce l'omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 3.1. Risulta dagli atti che la difesa aveva chiesto l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità con l'atto di appello, e che la Corte di merito non ha motivato su tale richiesta, formulata per la prima volta con il gravame, come lo stesso ricorrente evidenzia. Si pone, pertanto, la questione del se la richiesta fosse o meno ammissibile, e se, conseguentemente, la preterizione della relativa questione sia deducibile con il ricorso di legittimità. 3.2. Va, al riguardo, premesso come, nel dettare la disciplina transitoria riguardante l'applicazione della normativa sopravvenuta, l'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di pene sostitutive, abbia previsto che le disposizioni contenute nel Capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applicano, ove più favorevoli, anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. La ratio di siffatta disposizione va individuata nella natura sostanziale delle norme che afferiscono al sistema sanzionatorio, con conseguente applicazione dei principi di irretroattività in malam partem (art. 25, comma 2, Cost.) e di retroattività in bonam partem (art. 2, quarto comma, cod. pen.) ed alla conseguente necessità di rendere applicabile anche ai giudizi in corso, per reati commessi antecedentemente alla entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, lo strumento processuale attraverso il quale può darsi luogo alla loro applicazione, nell'ambito del subprocedimento disciplinato dall'art. 545-bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2022, che, per sua natura, sarebbe applicabile solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della norma processuale (30 dicembre 2022), per il principio del tempus regit actum. In tal senso depone la Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in Supplemento speciale n. 5 alla [OSCURATO:PERSONA], serie generale n. 245 del 19/10/2022, p. 429) secondo cui «L'applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica; è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior - una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale - e, comunque, promette possibili effetti deflattivi (ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello)». Questa Corte si è già espressa in senso conforme a siffatta interpretazione del regime transitorio ex art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, affermando l'applicabilità in appello della disciplina di cui all'art. 20-bis cod. pen. quando - diversamente da 7; quanto accaduto nel caso in esame - la sentenza di primo grado sia stata deliberata in epoca antecedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022) e la pronuncia della Corte di appello sia intervenuta in epoca successiva (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624-01). In numerose altre pronunce - parimenti riguardanti casi in cui la sentenza di primo grado era stata pronunciata prima del 30 dicembre 2022 - questa Corte, nell'affrontare la questione delle forme mediante le quali la richiesta di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. debba essere presentata al giudice di appello, ha affermato che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art.95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria una richiesta dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729-01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751-01; Sez. 2, n.12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01). 3.3. Solo apparentemente dissonante rispetto ai principi enunciati si rivela l'orientamento favorevole alla possibilità di avanzare la richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi, per la prima volta, anche in appello (Sez. 6, n. 8215 del 11/02/2025, Pesare, Rv. 287610-01), anche quando la sentenza di primo grado sia stata deliberata in epoca successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. La pronuncia citata è stata, invero, resa in una fattispecie nella quale il ricorrente aveva appellato la sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata disposta d'ufficio l'applicazione di una pena sostitutiva, deducendo che il primo giudice avrebbe potuto provvedervi anche in assenza di una specifica richiesta dell'imputato. In tale prospettiva, la Corte ha ritenuto ammissibile la censura proposta con l'atto di gravame, affermando che il giudice di appello fosse tenuto a pronunciarsi sul punto. Il principio espresso da quella decisione si fonda, tuttavia, sul presupposto della configurabilità di un potere officioso del giudice di attivare il procedimento previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. e della conseguente possibilità di dedurne in appello l'omesso esercizio. Tale presupposto risulta oggi inciso dalla modifica apportata all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. dall'art. 2, comma 1, lett. u), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che ha eliminato l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della ricorrenza delle condizioni per l'applicazione di una pena sostitutiva. 8Ne consegue che il precedente richiamato non afferma, in termini generali, la possibilità di formulare per la prima volta in appello una richiesta di pena sostitutiva, ma si riferisce ad una diversa fattispecie, caratterizzata dalla deduzione del mancato esercizio di un potere che, secondo l'assetto normativo allora considerato, il giudice era tenuto ad esercitare anche d'ufficio. Esso non contraddice, pertanto, il principio secondo cui, quando la disciplina più favorevole era già applicabile nel giudizio di primo grado, la relativa richiesta avrebbe dovuto essere tempestivamente formulata in quella sede e non può essere introdotta per la prima volta con l'impugnazione. 3.4. Alla luce dei principi richiamati, la richiesta formulata dall'imputato per la prima volta con l'atto di appello deve ritenersi inammissibile. Come si è detto, l'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 consente l'applicazione della disciplina sopravvenuta in materia di pene sostitutive ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, individuando nel grado di giudizio allora in corso la sede nella quale l'interessato è chiamato ad esercitare la relativa facoltà. La giurisprudenza di questa Corte ha conseguentemente chiarito che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 20-bis cod. pen. nel giudizio di appello trova giustificazione nei casi in cui il procedimento fosse già pendente in quel grado al momento dell'entrata in vigore della riforma, ovvero quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata anteriormente al 30 dicembre 2022 e l'impugnazione costituisca, dunque, la prima sede processuale utile per l'esercizio della facoltà riconosciuta all'imputato (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624-01). Coerentemente con tale impostazione, si è altresì affermato che, nei procedimenti ai quali trova applicazione la disciplina transitoria, la richiesta di applicazione delle pene sostitutive deve essere formulata dall'imputato entro il grado di giudizio nel quale il processo era pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, potendo essere proposta nel giudizio di appello soltanto quando quest'ultimo rappresenti la sede processuale nella quale la facoltà poteva essere per la prima volta esercitata (Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729-01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751-01; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01). Nel caso in esame, il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza dell'Il novembre 2024, quando la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 era già pienamente vigente e direttamente applicabile. Ne consegue che era onere dell'imputato sollecitare dinanzi al Tribunale l'applicazione di una pena sostitutiva, attivando il procedimento previsto dall'art. 545- bis cod. proc. pen. La mancata formulazione della richiesta nel grado nel quale la 9: disciplina più favorevole era già applicabile impediva che la medesima istanza potesse essere proposta, per la prima volta, nel successivo giudizio di appello. In tale prospettiva, la richiesta avanzata con l'atto di gravame si rivela originariamente inammissibile e non era, pertanto, idonea a devolvere alla Corte territoriale una questione sulla quale essa fosse tenuta a pronunciarsi nel merito. Ne consegue che il mancato esame della relativa istanza non integra il vizio denunciato dal ricorrente, dovendo la causa di inammissibilità essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. 3.5. In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile la proposizione per la prima volta in appello della richiesta di sostituzione della pena detentiva, il motivo sarebbe comunque inammissibile, poiché l'istanza formulata dall'imputato difetta dei necessari requisiti di specificità. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che il sistema delle pene sostitutive non impone all'imputato un onere di allegazione documentale a sostegno della richiesta, potendo il giudice acquisire le informazioni necessarie anche successivamente all'attivazione del procedimento previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13114 del 26/03/2025, Petrillo, Rv. 287803-01; Sez. 4, n. 47333 del 24/10/2024, Viotti, Rv. 287321-01; Sez. 2, n. 9397 del 01/02/2024, Ndiaye, Rv. 286130-01). Si è tuttavia precisato che la richiesta non può risolversi in una mera sollecitazione generica all'applicazione di una pena sostitutiva, dovendo l'interessato fornire al giudice elementi idonei a prospettarne la concreta praticabilità nel caso specifico, in coerenza con le esigenze di individualizzazione del trattamento sanzionatorio desumibili dall'art. 27, comma 3, Cost. (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820-01; Sez. 2, n. 10641 del 20/12/2023, dep. 2024, C31; non massimata sul punto). Nel caso in esame, l'appellante si è limitato a richiedere, nell'atto di gravame, la «conversione della pena in lavori di pubblica utilità», senza formulare alcuna deduzione in ordine ai presupposti applicativi della sanzione sostitutiva richiesta, alle modalità del suo eventuale svolgimento o, più in generale, agli elementi suscettibili di orientare il giudizio discrezionale demandato al giudice. La richiesta risulta, pertanto, originariamente generica e, come tale, inammissibile. Ne consegue che il mancato esame della stessa da parte della Corte territoriale non è comunque suscettibile di determinare l'annullamento della sentenza impugnata, posto che la causa di inammissibilità, non soggetta a sanatoria, deve essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 10591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630-01; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359- 01). 4. Da quanto sin qui argomentato consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della concessione delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Nel resto, il ricorso è infondato. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33691/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris