CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 42513/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale, con requisitoria del 6 giugno 2022, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, richiesta condivisa dalle parti civili con atto del 14 giugno 2022, mentre il ricorrente, con memoria del 17 giugno 2022, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 ottobre 2018 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella con cui il 31 marzo 2016 il Tribunale di Paola ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di violenza privata e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese e dieci giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, patiti dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, in favore delle stesse, di provvisionali immediatamente esecutive ed alla rifusione delle spese di giudizio relative all'azione civile. 2. Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato è stato definito con sentenza della Quinta sezione con sentenza n. 20604 del 18/02/2021 che, successivamente, è stata revocata — con sentenza n. 20779 del 13/4/2022, resa a seguito di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. — in considerazione dell'irrituale svolgimento dell'udienza pubblica, viziato dall'incompleta instaurazione del contraddittorio. Con il provvedimento di revoca, è stata fissata nuova udienza di trattazione del ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio e condannato, in entrambi i gradi di giudizio, per avere impedito ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel pomeriggio del 13 settembre 2013, di raggiungere, dalla strada privata sulla quale i due procedevano in macchina dopo avere lasciato un fondo di proprietà della donna e della sorella, la pubblica via e di avere, a tal fine, apposto una catena, chiusa da un lucchetto, che precludeva il transito veicolare. I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda di causa sulla base, innanzitutto, delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito, tra l'altro, di essere contrapposto a [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo confinante, in un procedimento civile, avente ad oggetto il diritto di passaggio sulla strada privata che, da quella comunale, conduce al terreno delle sorelle Garreffa e che, quel giorno, al suo arrivo, la catena, installata da [OSCURATO:PERSONA] già da tre anni, era poggiata in terra, sicché era stato possibile accedere all'area con l'autovettura. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che, arrivato, dopo aver lasciato il fondo, nel punto in cui la catena era posizionata, aveva notato che, nel frattempo, la stessa era stata alzata da terra ed agganciata ai paletti in modo tale da inibire il passaggio ed assicurata con un lucchetto. A dire di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito alla scena affacciato al balcone di casa, non aveva inteso rimuovere l'ostacolo, sicché egli aveva provocato l'intervento dei vigili urbani i quali, tuttavia, non erano riusciti a risolvere l'impasse. Sopraggiunti i Carabinieri e, stante il malore lamentato da [OSCURATO:PERSONA], il personale del 118, [OSCURATO:PERSONA] si era, finalmente e non senza fatica, determinato a rimuovere la catena, e [OSCURATO:PERSONA] era stato, così, portato in ospedale. La Corte di appello ha ritenuto la piena attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], latore di un contributo lineare e coerente e, per di più, pienamente riscontrato da quanto accertato de visu dai Carabinieri. In diritto, ha condiviso la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 610 cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avergli i giudici di merito illogicamente addebitato l'apposizione della catena sulla scorta solo della sua presenza in loco nel frangente in cui [OSCURATO:PERSONA] si dirigeva verso la strada pubblica, senza tener conto della possibilità che la catena si trovasse nella medesima posizione già in occasione dell'accesso del veicolo condotto dalla persona offesa che, per come strutturato (trattasi di un SUV), ben avrebbe potuto scavalcarla. Rileva che, comunque, le persone offese si erano introdotte nella strada privata nella piena consapevolezza dell'arbitrarietà di tale comportamento, già stigmatizzato dal giudice civile, che aveva riconosciuto il solo diritto di passaggio pedonale. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] eccepisce, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello trascurato che, in assenza di prova in ordine al suo intervento, nel brevissimo torno di tempo intercorso tra l'entrata del veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA] ed il tentativo, da parte dello stesso, di reimmettersi sulla strada comunale, non è possibile ravvisare — tanto più in ragione dell'illegittimità dell'iniziativa adottata dalle persone offese nell'accedere invito domino alla via privata senza averne alcun diritto e della concreta possibilità che [OSCURATO:PERSONA] e la Garreffa oltrepassassero la catena così come avevano fatto pochi minuti prima — gli elementi costitutivi del contestato delitto di violenza privata. Il 3 giugno 2022 il ricorrente ha depositato atto contenenti motivi nuovi, con il quale ha eccepito la maturazione del termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi.3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'ad. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale, con requisitoria del 6 giugno 2022, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, richiesta condivisa dalle parti civili con atto del 14 giugno 2022, mentre il ricorrente, con memoria del 17 giugno 2022, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Il 19 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA], personalmente, ha, infine, trasmesso una missiva con allegata documentazione fotografica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Preliminarmente, va dato atto dell'irritualità della produzione operata personalmente dall'imputato, abilitato ad interloquire nel giudizio di legittimità esclusivamente tramite la sua difesa tecnica. 3. Sempre in via di premessa, avendo il ricorrente articolato doglianze anche ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217) che il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali. Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove, né a ripercorrere l'analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). Sarebbero, quindi, inammissibili censure che si fondassero su alternative letture del quadro istruttorio, sollecitando il diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisito da parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità, volto ad enucleare l'eventuale sussistenza di uno dei vizi logici, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6 n. 13442 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153). Ne discende, è stato, da ultimo, ribadito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747), che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». 4. Nel caso in esame, la Corte di appello grado ha fondato la propria decisione su un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, a fronte della quale il ricorrente si limita, in sostanza, a reiterare, sterilmente, le censure già disattese dal giudice di , merito. La corte calabrese ha, invero, imperniato la decisione impugnata sul contributo della persona offesa, che ha ritenuto attendibile, specie nella parte in cui attesta che, al momento dell'ingresso sulla stradina privata che conduce al fondo della Garreffa, la catena era poggiata in terra e che, invece, al ritorno, l'uscita era ostacolata dall'innalzamento della catena, agganciata ai paletti di sostegno e chiusa con un lucchetto. Ricordato che [OSCURATO:PERSONA], presente sul posto, era l'unico soggetto avente interesse all'attivazione del sistema di blocco, la Corte ha logicamente concluso che la sua iniziativa ha, di fatto, costretto le vittime ad arrestare la marcia ed ha loro precluso l'allontanamento dai luoghi. 5. Al cospetto di una ricostruzione aderente alle emergenze istruttorie e scevra da tangibili profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, il ricorrente impernia le proprie contestazioni sull'assunto secondo cui la catena sarebbe stata collocata nella medesima posizione già all'ingresso del veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA] che, già da un punto di vista razionale, appare sfornito di qualsivoglia credibilità.Sul punto, è utile ricordare che le forze dell'ordine hanno accertato che quella determinazione collocazione della catena non consentiva il transito, ciò che smentisce in radice la tesi della previa forzatura mediante scavalcamento e conferma, per contro, che qualcuno — identificato nell'odierno imputato — attivò il congegno dopo l'ingresso delle persone offese, in tal modo impedendo loro di allontanarsi. Altrettanto ineccepibile appare la qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 610 cod. pen., operata dai giudici di merito in ossequio al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico che identifica la violenza indicata nella norma incriminatrice in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, che può consistere anche in una violenza «impropria», attuata attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione. In applicazione di tale principio, è stato affermato che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l'accesso alla persona offesa ovvero del soggetto che, apponendo una catena con lucchetto ad un cancello, impedisce all'avente diritto di entrare nella propria abitazione (così, tra le altre, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1913 del 16/10/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 272322; Cass., Sez. 5, n. 4284 del 29/09/2015, G., Rv. 266020). 6. Non vale obiettare, come fa il ricorrente, che l'illegittimità del comportamento delle persone offese, entrate sulla stradella con mezzi meccanici in spregio al provvedimento reso sul punto dal giudice civile, incide sulla qualificazione giuridica del contegno da lui serbato. In proposito, va notato, in fatto, che l'apposizione di catena e lucchetto finalizzata ad impedire l'uscita, anziché l'entrata, dal fondo attiene a profilo diverso da quello evocato da [OSCURATO:PERSONA] e, in diritto, che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che non sussiste il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma quello di violenza privata, nel caso in cui la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente non corrisponda perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, ovvero quando il diritto rivendicato non coincide con il bene della vita conseguito attraverso la condotta arbitraria (Cass., Sez. 5, n. 10133 del 05/02/2018, Rossetti, Rv. 272672; Cass., Sez. 5, n. 26176 del 19/05/2010, Tallarico, Rv. 247900). L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, infatti, si traduce nella indebita attribuzione a se stesso, da parte del privato, di poteri e facoltà spettanti al giudice, sicché, ove si tratti di poteri che non possono essere esercitati dal giudice (influenti, in questo caso, sulla libertà di movimento delle persone offese, indebitamente coartata), non può essere ravvisato tale reato ed il fatto deve essere ricondotto ad una diversa ipotesi criminosa e, in particolare, a quella in contestazione, prevista proprio per non lasciare impunito il fatto abusivo e violento diretto a coartare la volontà individuale, nei casi in cui esso non sia inquadrabile in diversa fattispecie di reato. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza, in ragione dell'omessa costituzione del rapporto processuale, della maturazione del termine prescrizionale massimo, sopravvenuta dopo l'emissione della sentenza impugnata. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. Il ricorrente va, altresì, condannato, nella misura indicata in dispositivo, alla rifusione delle spese relative all'azione civile ed alla presente fase in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e di