CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 32772/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdata avviso_alliparti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Genova il 26 maggio 2022 ha applicato al medesimo la pena concordata fra le Parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione a più reati di furto aggravato, tentato (capo A) e consumati (capo B), fatti commessi tra il 4 e 1'11 marzo 2021. Con memoria successivamente pervenuta si è insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso e si è chiesto il rinvio a dopo il 30 marzo 2023, in attesa dell'eventuale perfezionamento della querela. L'impugnazione è manifestamente infondata. La censura difensiva, infatti, ha ad oggetto la motivazione circa la congruità della pena proposta dalle parti e ratificata dal Giudice, quindi esula dalle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), che limita la ricorribilità ai casi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017). Va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge del 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte (principio già espresso in riferimento al rato di appropriazione indebita, che a seguito del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha previsto la procedibilità a querela della persona offesa): ciò in quanto le Sezioni Unite della Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Donde la non necessità del rinvio della trattazione del processo invocato dalla Difesa nella memoria. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle