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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 25807/2023

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2072-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – per la cassazione della sentenza n. 3del 2021 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 18 febbraio 20 2 1 (R.G.N. 713 /20 19 ).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 15 giugno 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo.

R.G.N.22072/2021 Cron.

Rep.

C.C. 15/06/2023 giurisdizione Contributi alla Gestione separata.

Prescrizione.

Regime sanzionatorio. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:PERSONA] ha contestato la pretesa vantata dall’INPS, per gli anni 2009 e 2010, a titolo di contribuzione obbligatoria in favore della Gestione separata, istitui ta dall’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il Tribunale di Trapani ha dichiarato la prescrizione del creditocon riferimento a entrambe le annualità, in quanto azionato a distanza di oltre un quinquennio dalla scadenza del termine per ilversamento dei contributi. 2.–Con sentenza n. 3 del 2021, depositata il 18 febbraio 2021, la Corte d’appello di Palermo ha accolto in parte il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato dovuti i soli contributi relativi all’anno 2010, riducendo l’importo delle sanzioni applicate alla misura determinata in ossequio a ll’art. 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2.1.– Quanto all’annualità 2009, i giudici del gravame hanno confermato la decisione di primo grado, in quanto il primo atto interruttivo risale al 23 gennaio 2017 e non si può configurare l’impossibilità giuridica di far valere il diritto, opposta dall’appellante come fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione.

Né si ravvisa un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il corso della prescrizione.

Non è decisiva, in senso contrario, l’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, destinato al calcolo dei contributi.

Lo stesso ente creditore, finoal 2013, non ha «ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dei professionisti che si trovavano in posizione analoga a quella del Romani» e il professionista, lungi dall’occultare i redditi, li ha riportati nella «apposita (e diversa) sezione del modello unico; un’opzione comportamentale evidentemente incompatibile, in conformità a canoni di logica -3 - rilevanza, con una preordinata volontà evasiva o elusiva degli obblighi di legge». 2.2.– L’appello dell’INPS è fondato con riferimento all’annualità 2010.

La prescrizione quinquennale decorre dal 6 luglio 2011, giorno ultimo di versamento del saldo dei contributi in base a quanto dispone il d.P.C.m. 12 maggio 2011, e l’avviso di addebito è stato notificato il 4 luglio 2016, allorché la prescrizione non si era ancora compiuta.

Né può essere negato, nel caso di specie, l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, in quanto il professionista non ha versato alcun contributo soggettivo, suscettibile di costituire una correlata posizione previdenziale, e ha conseguito un reddito annuo di Euro 6.201,00, che travalica la soglia dei 5.000,00 Euro, «al di sopra della quale cessa la presunzione di occasionalità della prestazione».

La fattispecie dev’essere ricondotta alla previsione dell’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388 del 2000 e non alla più grave ipotesi dell’omissione, «tenuto conto della opinabilità dell’obbligo controverso e dell’incertezza interpretativa che lo ha per lungo tempo circondato».

Ne consegue che la pronuncia del Tribunale di Trapani, in parte qua, dev’essere riformata. 3.– L’ INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Palermo, con ricorsonotificato il 18 agosto 20 2 1 . 4.– [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto in questa sede attività difensiva. 5.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. -4 - 7.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso dell’INPS formula due motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., e nullità del procedimento a causa dell’omessa pronuncia su un’eccezione specificamente formulata.

La sentenza impugnata, nel considerare come primo atto interruttivo della prescrizione la richiesta del 23 gennaio 2017, avrebbe omessodi emettere una pronuncia sull’eccezione d’interruzione della prescrizione per l’annualità 2009, che il ricorrente sostiene di aver corroborato con il richiamo all’avviso bonario dell’11 giugno 2015, ricevuto il 30 giugno 2015.

La sentenza, pertanto, sarebbe affetta dal «vizio di omessa pronuncia», che integra «error in procedendo» (pagina 10 del ricorso per cassazione). 1.2–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istitutodenuncia violazione dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388 del 2000 e lamenta che erroneamente la sentenza impugnata, per l’annualità 2010, abbia applicato il regime sanzionatorio dell’omissione, senza valutare l’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi , «necessario per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti» (pagina 12 del ricorso per cassazione).

Tale contegno sarebbe riconducibile alla più grave fattispecie dell’evasione e il dolo non potrebbe essere escluso in ragione della possibilità dell’INPS di svolgere i controlli più appropriati o -5 - dell’incertezza interpretativa che si registrava, in quell’arco di tempo, sull’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata.

Una diversa interpretazione della normativa vigente implicherebbe «uno svuotamento di efficacia della previsione» dell’obbligo di dichiarare all’INPS i contributi dovuti (pagina 14 del ricorso per cassazione). 2.–Il primo motivo è fondato. 2.1.–Al fine di censurare la ratio decidendi della pronuncia di primo grado, incentrata sulla prescrizione delle pretese per l’anno 2009, l’odierno ricorrente ha posto l’accento, anche in sede di gravame, sull’interruzione della prescrizione e ha richiamato, a tale riguardo, l’avviso bonario dell’11 giugno 2015, ricevuto il 30 giugno 2015. 2.2.– Nel presente giudizio, l’Istituto ha dedotto e dimostrato d’avere posto in risalto tale circostanza sin dalla memoria difensiva depositata in primo grado (pagina 4 del ricorso per cassazione, che riproduce gli stralci significativi di tale memoria e racchiude i richiami alla documentazione pertinente).

Sull’avviso bonario ricevuto il 30 giugno 2015, l’Istituto si è soffermato, con un’esaustiva disamina, anche nell’atto di gravame, al fine di corroborare l’eccezione sollevata, come emerge in maniera inequivocabile dai passaggi riportati alla pagina 6 del ricorso per cassazione.

Sulla questione in esame si attardano anche le note per la trattazione scritta per l’udienza del 7 gennaio 2021, egualmente riprodotte alle pagine 7 e 8 del ricorso per cassazione, al fine di suffragare gli assunti illustrati a fondamento del primo motivo.

Sulla tematicaindicata il ricorrente svolge ulteriori argomentazioni alle pagine 9 e 10del ricorso, sempre con il supporto delle citazioni testuali degli atti processuali rilevanti, debitamente localizzati. -6 - 2.3.–È la stessa sentenza impugnata, a pagina 2, a dar conto delle difese della parte appellante e a richiamare una nota INPS del 30 giugno 2015.

La sentenza impugnatadedica un ampio excursus agli approdi più recenti della giurisprudenza di questa Corte, in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione della contribuzione dovuta alla Gestione separata, esclude la rilevanza della dichiarazione dei redditi, in quanto ininfluente ai fini del sorgere del debito contributivo, e nega che si possa configurareun’impossibilità giuridica di esercizio del diritto o una causa di sospensione della prescrizione, a i sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ.

Rivestedunque rilievo essenziale , nell’ iter logico della decisione, la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, che va determinato anche alla luce delle successive proroghe disposte con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, come la Corte di merito puntualizza, in particolar modo,nell’esame della contribuzione dovuta per l’anno 2010.

I giudici d’appello conferma no , quanto all’annualità 2009, la decisione di primo grado in punto di prescrizione: il primo atto interruttivo risale al 23 gennaio 2017 (pagina 5), quando il termine quinquennale di prescrizione si era già compiuto. 2.4.– Sull’eccezione d’interruzione della prescrizione, specificamente formulata dall’Istituto alla stregua degli elementi probatori acquisiti agli atti (avviso bonario del 30 giugno 2015) e comunque estranea al novero delle eccezioni in senso stretto (per tutte, Cass., S.U., 27 luglio 2005, n. 15661), la Corte territoriale ha omesso di adottare qualsivoglia statuizione.

Nessun passaggio argomentativo la pronuncia d’appello dedica all’eccezione dell’odierno ricorrente e, dall’esame della decisione e di tutte le notazioni in cui si articola la motivazione, non traspare in alcun modo la disamina del profilo controverso. -7 - Né è dato scorgere per altra via, attraverso l’indicazione di aspetti logicamente incompatibili, una risposta univoca sul peculiare tema introdotto nel dibattito processuale, oggetto d’una specifica eccezione che fonda il dovere di decidere del giudice. 2.5.–Sussiste, dunque, il vizio denunciato dalla parte ricorrente. 3.–Il secondo mezzo è inammissibile. 3.1.–In una controversia affine a quella odierna, questa Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze dell’INPS, volte a inferire il dolo di evasione dal mero dato dell’omissione delle comunicazioni concernenti lo svolgimento dell’attività lavorativa all’ente titolare del rapporto contributivo(Cass., sez. lav., 24 giugno 2022, n. 20446).

La pronuncia menzionata, con argomentazioni che si condividono integralmente e che qui si richiamano anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., ha rilevato che le critiche dell’Istituto, lungi dal denunciare un error in iudicandodella sentenza d’appello, ne contestano, in ultima analisi, l’accertamento di fatto in ordine all’insussistenza del coefficiente doloso dell’evasione.

Nel caso di specie, si deve rimarcare che la Corte di merito ha accertato i fatti con una motivazione analitica, passando in rassegna tutte le circostanze rilevanti e confutando gli argomenti di segno contrario addotti dall’odierno ricorrente (pagina 9 della sentenza impugnata).

Dietro lo schermo della violazione di legge, le censure ambiscono a ottenere una rivalutazione, in chiave più favorevole, del materiale istruttorio acquisito e sono, pertanto, inammissibili (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476), anche perché neppure denunciano ritualmente un vizio riconducibile al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e all’omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053). -8 - 3.2.–A tale rilievo s’affianca la considerazione che il giudice delle leggi, con la sentenza n. 104 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore» (punto 1 del dispositivo della pronuncia di accoglimento).

Le censure del ricorrente sono ancorate a un quadro normativo, oramai profondamente mutato per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale della disciplina delle sanzioni civili, in relazione al periodo antecedenteall’entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011, come avviene nel caso di specie, in cui si controverte sull’annualità 2010.

Tale sopravvenienza priva d’ogni rilievoe pertinenza gli argomenti che sorreggono il motivo e disvela , anche in questa prospettiva, l’inammissibilità dell’impugnazione, per la radicale inidoneità delle critiche, destituite del necessario ubi consistam normativo, a infirmare a tale riguardo il percorso ricostruttivo della sentenza d’appello. 3.3.– In virtù della declaratoria d’inammissibilità del seco ndo mezzo, dev’essere confermata la pronuncia della Corte d’appello di Palermo, che ha escluso l’applicabilità del più severo regime dell’evasione, per l’annualità 2010, e ha ricondotto alla fattispecie dell’omissione la condotta del professionista. -9 - 3.4.–Del dictum della Corte costituzionale , non si può giovare il professionista, al fine di rivendicare l’integrale esonero dalle sanzioni civili, in quanto non ha ridiscusso in alcun modo, in questa sede, l’applicazione delle sanzioni e le correlate statuizioni dei giudici d’appello.

Come questa Corte ha già affermato nella richiamata sentenza n. 20446 del 2022, l’efficacia retroattiva della declaratoria d’illegittimità costituzionale (art. 136 Cost. e art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87) dev’essere coordinata con i principi generali dell’ordinamento in materia d’impugnazioni.

La mancata impugnazione della parte che potrebbe beneficiare degli effetti della pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale preclude l’operatività di tale pronuncia a detrimento della parte cheha spiegato tempestivo ricorso, al fine diametralmente opposto di ottenere l’inasprimento delle sanzioni applicate.

A un esito siffatto è d’ostacolo il divieto di reformatio in peius , che si può evincere dagli artt. 100 e 112 cod. proc. civ.

Pertanto, «concernendo il ricorso principale dell’INPS la sola questione della configurabilità dell’evasione (invece che dell’omissione) contributiva, non si potrebbe dar corso all’applicazione del ius superveniens costituito dalla declaratoria d ’ incostituzionalità delle sanzioni senza con ciò stesso riformare la sentenza impugnata in danno della parte impugnante» (sentenza n. 20446 del 2022, cit.). 4.–In conclusione, il primo mezzo dev’essere accolto, laddove il secondo motivo va dichiarato inammissibile.

La sentenza d’appello èdunque cassata per quanto di ragione . 5.–La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Palermo, perché pronunci sull’eccezione d’interruzione della prescrizione, sollevata dal ricorrenteper quel che attiene alla contribuzione dovuta per il 2009, anche alla luce del differimentoal 6 luglio 2010 , previsto dal d.P.C.m. 10 giugno 2010 per i l pagamento dei contributi -10 - concernenti l’annualità in oggetto (Cass., sez. lav., 3 ottobre 2022, n. 28565, e, nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32682, punto

4.3. delle “Ragioni della decisione”, sull’ampia latitudine di tale differimento, applicabile a tutte le attività per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, a prescindere dalla loro concreta vincolatività).

Non sussiste il vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio (di recente,in tal senso, nell’ipotesi di omessa pronuncia, Cass., sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6755).

Nel riesame del merito, il giudice di rinvio dovrà tener conto, all’occorrenza, quanto al regime sanzionatorio eventualmente applicabile, della citata sentenza n. 104 del 2022 della Corte costituzionale (fra le molte, sulla necessità di riesaminare “all’attualità” tale tematica, quando sia ancora controversa, Cass., sez.

VI-L, 3 marzo 2023, n. 6371, punto 17 del Considerato).

Invero, con precipuo riguardo all’annualità 2009, il profilo delle sanzioni è ancora sub iudiceed esula dal novero dei “rapporti esauriti”, impermeabili all’efficacia retroattiva della declaratoria d’illegittimità costituzionale (sul limite dei “rapporti esauriti” , tra le ultime, Corte costituzionale, ordinanze n. 14 del 2022 e n. 191 del 2021). 6.–Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo mezzo;cassa l’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2072-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – per la cassazione della sentenza n. 3del 2021 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 18 febbraio 20 2 1 (R.G.N. 713 /20 19 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 15 giugno 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. R.G.N.22072/2021 Cron. Rep. C.C. 15/06/2023 giurisdizione Contributi alla Gestione separata. Prescrizione. Regime sanzionatorio. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:PERSONA] ha contestato la pretesa vantata dall’INPS, per gli anni 2009 e 2010, a titolo di contribuzione obbligatoria in favore della Gestione separata, istitui ta dall’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il Tribunale di Trapani ha dichiarato la prescrizione del creditocon riferimento a entrambe le annualità, in quanto azionato a distanza di oltre un quinquennio dalla scadenza del termine per ilversamento dei contributi. 2.–Con sentenza n. 3 del 2021, depositata il 18 febbraio 2021, la Corte d’appello di Palermo ha accolto in parte il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato dovuti i soli contributi relativi all’anno 2010, riducendo l’importo delle sanzioni applicate alla misura determinata in ossequio a ll’art. 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2.1.– Quanto all’annualità 2009, i giudici del gravame hanno confermato la decisione di primo grado, in quanto il primo atto interruttivo risale al 23 gennaio 2017 e non si può configurare l’impossibilità giuridica di far valere il diritto, opposta dall’appellante come fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione. Né si ravvisa un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il corso della prescrizione. Non è decisiva, in senso contrario, l’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, destinato al calcolo dei contributi. Lo stesso ente creditore, finoal 2013, non ha «ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dei professionisti che si trovavano in posizione analoga a quella del Romani» e il professionista, lungi dall’occultare i redditi, li ha riportati nella «apposita (e diversa) sezione del modello unico; un’opzione comportamentale evidentemente incompatibile, in conformità a canoni di logica -3 - rilevanza, con una preordinata volontà evasiva o elusiva degli obblighi di legge». 2.2.– L’appello dell’INPS è fondato con riferimento all’annualità 2010. La prescrizione quinquennale decorre dal 6 luglio 2011, giorno ultimo di versamento del saldo dei contributi in base a quanto dispone il d.P.C.m. 12 maggio 2011, e l’avviso di addebito è stato notificato il 4 luglio 2016, allorché la prescrizione non si era ancora compiuta. Né può essere negato, nel caso di specie, l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, in quanto il professionista non ha versato alcun contributo soggettivo, suscettibile di costituire una correlata posizione previdenziale, e ha conseguito un reddito annuo di Euro 6.201,00, che travalica la soglia dei 5.000,00 Euro, «al di sopra della quale cessa la presunzione di occasionalità della prestazione». La fattispecie dev’essere ricondotta alla previsione dell’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388 del 2000 e non alla più grave ipotesi dell’omissione, «tenuto conto della opinabilità dell’obbligo controverso e dell’incertezza interpretativa che lo ha per lungo tempo circondato». Ne consegue che la pronuncia del Tribunale di Trapani, in parte qua, dev’essere riformata. 3.– L’ INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Palermo, con ricorsonotificato il 18 agosto 20 2 1 . 4.– [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto in questa sede attività difensiva. 5.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. -4 - 7.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso dell’INPS formula due motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., e nullità del procedimento a causa dell’omessa pronuncia su un’eccezione specificamente formulata. La sentenza impugnata, nel considerare come primo atto interruttivo della prescrizione la richiesta del 23 gennaio 2017, avrebbe omessodi emettere una pronuncia sull’eccezione d’interruzione della prescrizione per l’annualità 2009, che il ricorrente sostiene di aver corroborato con il richiamo all’avviso bonario dell’11 giugno 2015, ricevuto il 30 giugno 2015. La sentenza, pertanto, sarebbe affetta dal «vizio di omessa pronuncia», che integra «error in procedendo» (pagina 10 del ricorso per cassazione). 1.2–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istitutodenuncia violazione dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388 del 2000 e lamenta che erroneamente la sentenza impugnata, per l’annualità 2010, abbia applicato il regime sanzionatorio dell’omissione, senza valutare l’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi , «necessario per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti» (pagina 12 del ricorso per cassazione). Tale contegno sarebbe riconducibile alla più grave fattispecie dell’evasione e il dolo non potrebbe essere escluso in ragione della possibilità dell’INPS di svolgere i controlli più appropriati o -5 - dell’incertezza interpretativa che si registrava, in quell’arco di tempo, sull’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata. Una diversa interpretazione della normativa vigente implicherebbe «uno svuotamento di efficacia della previsione» dell’obbligo di dichiarare all’INPS i contributi dovuti (pagina 14 del ricorso per cassazione). 2.–Il primo motivo è fondato. 2.1.–Al fine di censurare la ratio decidendi della pronuncia di primo grado, incentrata sulla prescrizione delle pretese per l’anno 2009, l’odierno ricorrente ha posto l’accento, anche in sede di gravame, sull’interruzione della prescrizione e ha richiamato, a tale riguardo, l’avviso bonario dell’11 giugno 2015, ricevuto il 30 giugno 2015. 2.2.– Nel presente giudizio, l’Istituto ha dedotto e dimostrato d’avere posto in risalto tale circostanza sin dalla memoria difensiva depositata in primo grado (pagina 4 del ricorso per cassazione, che riproduce gli stralci significativi di tale memoria e racchiude i richiami alla documentazione pertinente). Sull’avviso bonario ricevuto il 30 giugno 2015, l’Istituto si è soffermato, con un’esaustiva disamina, anche nell’atto di gravame, al fine di corroborare l’eccezione sollevata, come emerge in maniera inequivocabile dai passaggi riportati alla pagina 6 del ricorso per cassazione. Sulla questione in esame si attardano anche le note per la trattazione scritta per l’udienza del 7 gennaio 2021, egualmente riprodotte alle pagine 7 e 8 del ricorso per cassazione, al fine di suffragare gli assunti illustrati a fondamento del primo motivo. Sulla tematicaindicata il ricorrente svolge ulteriori argomentazioni alle pagine 9 e 10del ricorso, sempre con il supporto delle citazioni testuali degli atti processuali rilevanti, debitamente localizzati. -6 - 2.3.–È la stessa sentenza impugnata, a pagina 2, a dar conto delle difese della parte appellante e a richiamare una nota INPS del 30 giugno 2015. La sentenza impugnatadedica un ampio excursus agli approdi più recenti della giurisprudenza di questa Corte, in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione della contribuzione dovuta alla Gestione separata, esclude la rilevanza della dichiarazione dei redditi, in quanto ininfluente ai fini del sorgere del debito contributivo, e nega che si possa configurareun’impossibilità giuridica di esercizio del diritto o una causa di sospensione della prescrizione, a i sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ. Rivestedunque rilievo essenziale , nell’ iter logico della decisione, la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, che va determinato anche alla luce delle successive proroghe disposte con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, come la Corte di merito puntualizza, in particolar modo,nell’esame della contribuzione dovuta per l’anno 2010. I giudici d’appello conferma no , quanto all’annualità 2009, la decisione di primo grado in punto di prescrizione: il primo atto interruttivo risale al 23 gennaio 2017 (pagina 5), quando il termine quinquennale di prescrizione si era già compiuto. 2.4.– Sull’eccezione d’interruzione della prescrizione, specificamente formulata dall’Istituto alla stregua degli elementi probatori acquisiti agli atti (avviso bonario del 30 giugno 2015) e comunque estranea al novero delle eccezioni in senso stretto (per tutte, Cass., S.U., 27 luglio 2005, n. 15661), la Corte territoriale ha omesso di adottare qualsivoglia statuizione. Nessun passaggio argomentativo la pronuncia d’appello dedica all’eccezione dell’odierno ricorrente e, dall’esame della decisione e di tutte le notazioni in cui si articola la motivazione, non traspare in alcun modo la disamina del profilo controverso. -7 - Né è dato scorgere per altra via, attraverso l’indicazione di aspetti logicamente incompatibili, una risposta univoca sul peculiare tema introdotto nel dibattito processuale, oggetto d’una specifica eccezione che fonda il dovere di decidere del giudice. 2.5.–Sussiste, dunque, il vizio denunciato dalla parte ricorrente. 3.–Il secondo mezzo è inammissibile. 3.1.–In una controversia affine a quella odierna, questa Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze dell’INPS, volte a inferire il dolo di evasione dal mero dato dell’omissione delle comunicazioni concernenti lo svolgimento dell’attività lavorativa all’ente titolare del rapporto contributivo(Cass., sez. lav., 24 giugno 2022, n. 20446). La pronuncia menzionata, con argomentazioni che si condividono integralmente e che qui si richiamano anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., ha rilevato che le critiche dell’Istituto, lungi dal denunciare un error in iudicandodella sentenza d’appello, ne contestano, in ultima analisi, l’accertamento di fatto in ordine all’insussistenza del coefficiente doloso dell’evasione. Nel caso di specie, si deve rimarcare che la Corte di merito ha accertato i fatti con una motivazione analitica, passando in rassegna tutte le circostanze rilevanti e confutando gli argomenti di segno contrario addotti dall’odierno ricorrente (pagina 9 della sentenza impugnata). Dietro lo schermo della violazione di legge, le censure ambiscono a ottenere una rivalutazione, in chiave più favorevole, del materiale istruttorio acquisito e sono, pertanto, inammissibili (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476), anche perché neppure denunciano ritualmente un vizio riconducibile al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e all’omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053). -8 - 3.2.–A tale rilievo s’affianca la considerazione che il giudice delle leggi, con la sentenza n. 104 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore» (punto 1 del dispositivo della pronuncia di accoglimento). Le censure del ricorrente sono ancorate a un quadro normativo, oramai profondamente mutato per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale della disciplina delle sanzioni civili, in relazione al periodo antecedenteall’entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011, come avviene nel caso di specie, in cui si controverte sull’annualità 2010. Tale sopravvenienza priva d’ogni rilievoe pertinenza gli argomenti che sorreggono il motivo e disvela , anche in questa prospettiva, l’inammissibilità dell’impugnazione, per la radicale inidoneità delle critiche, destituite del necessario ubi consistam normativo, a infirmare a tale riguardo il percorso ricostruttivo della sentenza d’appello. 3.3.– In virtù della declaratoria d’inammissibilità del seco ndo mezzo, dev’essere confermata la pronuncia della Corte d’appello di Palermo, che ha escluso l’applicabilità del più severo regime dell’evasione, per l’annualità 2010, e ha ricondotto alla fattispecie dell’omissione la condotta del professionista. -9 - 3.4.–Del dictum della Corte costituzionale , non si può giovare il professionista, al fine di rivendicare l’integrale esonero dalle sanzioni civili, in quanto non ha ridiscusso in alcun modo, in questa sede, l’applicazione delle sanzioni e le correlate statuizioni dei giudici d’appello. Come questa Corte ha già affermato nella richiamata sentenza n. 20446 del 2022, l’efficacia retroattiva della declaratoria d’illegittimità costituzionale (art. 136 Cost. e art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87) dev’essere coordinata con i principi generali dell’ordinamento in materia d’impugnazioni. La mancata impugnazione della parte che potrebbe beneficiare degli effetti della pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale preclude l’operatività di tale pronuncia a detrimento della parte cheha spiegato tempestivo ricorso, al fine diametralmente opposto di ottenere l’inasprimento delle sanzioni applicate. A un esito siffatto è d’ostacolo il divieto di reformatio in peius , che si può evincere dagli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. Pertanto, «concernendo il ricorso principale dell’INPS la sola questione della configurabilità dell’evasione (invece che dell’omissione) contributiva, non si potrebbe dar corso all’applicazione del ius superveniens costituito dalla declaratoria d ’ incostituzionalità delle sanzioni senza con ciò stesso riformare la sentenza impugnata in danno della parte impugnante» (sentenza n. 20446 del 2022, cit.). 4.–In conclusione, il primo mezzo dev’essere accolto, laddove il secondo motivo va dichiarato inammissibile. La sentenza d’appello èdunque cassata per quanto di ragione . 5.–La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Palermo, perché pronunci sull’eccezione d’interruzione della prescrizione, sollevata dal ricorrenteper quel che attiene alla contribuzione dovuta per il 2009, anche alla luce del differimentoal 6 luglio 2010 , previsto dal d.P.C.m. 10 giugno 2010 per i l pagamento dei contributi -10 - concernenti l’annualità in oggetto (Cass., sez. lav., 3 ottobre 2022, n. 28565, e, nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32682, punto 4.3. delle “Ragioni della decisione”, sull’ampia latitudine di tale differimento, applicabile a tutte le attività per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, a prescindere dalla loro concreta vincolatività). Non sussiste il vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio (di recente,in tal senso, nell’ipotesi di omessa pronuncia, Cass., sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6755). Nel riesame del merito, il giudice di rinvio dovrà tener conto, all’occorrenza, quanto al regime sanzionatorio eventualmente applicabile, della citata sentenza n. 104 del 2022 della Corte costituzionale (fra le molte, sulla necessità di riesaminare “all’attualità” tale tematica, quando sia ancora controversa, Cass., sez. VI-L, 3 marzo 2023, n. 6371, punto 17 del Considerato). Invero, con precipuo riguardo all’annualità 2009, il profilo delle sanzioni è ancora sub iudiceed esula dal novero dei “rapporti esauriti”, impermeabili all’efficacia retroattiva della declaratoria d’illegittimità costituzionale (sul limite dei “rapporti esauriti” , tra le ultime, Corte costituzionale, ordinanze n. 14 del 2022 e n. 191 del 2021). 6.–Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.). P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo mezzo;cassa l’
Sentenza Cassazione n. 25807/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris