CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PALERMO n. 1038/2024depositata il 19/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9458/2024Numero sezionale 4267/2025Numero di raccolta generale 12269/2026Data pubblicazione 01/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 19.2.2024 il Tribunale di Palermo accoglievaparzialmente l’appello interposto da AMG Gas avverso la sentenzapronunciata dal Giudice di Pace del medesimo circondario con la quale erastato revocato il decreto ingiuntivo richiesto dalla società nei confronti diCardinale Fabrizio per il pagamento di forniture di Gas nel tempo ed erastata condannata la fornitrice alla refusione delle spese processuali ed alpagamento della somma di euro 5.000 ex art. 96 c.3.La società appellante aveva ivi dedotto che erroneamente il Giudice diPace aveva ritenuto risolto il contratto di fornitura poiché l’utente avevatrasferito la propria residenza e non aveva riscontrato le richieste dipagamento; il giudice di prime cure aveva altresì ritenuto non provati iconsumi addebitati benché fatturati ritualmente. Aveva contestato inoltrela condanna integrale alle spese di giudizio e quella ex art.96, c.3 c.p.c..Il convenuto appellato costituitosi aveva ribadito le difese svolte in primogrado e, in particolare, l’allontanamento dall’immobile di cui all’utenza sindall’anno 1996 e la mancata diligenza della società fornitrice nella verificadel trasferimento dell’originario utilizzatore.Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che AMG Gas non avesseottemperato agli oneri probatori propri, confermava la revoca del decretoingiuntivo opposto, mentre revocava la statuizione relativa alla condannadella società ai sensi dell’art. 96 c.3 e compensava parzialmente le spesedi entrambi i gradi giudizio.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato indue motivi assumendo la violazione e falsa applicazione dell’art.360 c.1n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 91 e 96 c.p.c., richiamando le osservazionigià svolte innanzi al Tribunale, evidenziando che il Tribunale avevacorrettamente valutato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 96 c.3Numero registro generale 9458/2024Numero sezionale 4267/2025Numero di raccolta generale 12269/2026Data pubblicazione 01/05/2026c.p.c. e che tanto meno era giustificata la compensazione delle spesestabilita per entrambi i gradi di giudizio.AMG Gas ha resistito con controricorso.memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso il ricorrente invoca «l’art. 360 co.1 nn.3 e 5cpc, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto didiscussione tra le parti».Censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa, in violazionedel disposto di cui agli artt. 91,96 c.3 c.p.c. e 111 Cost., ha dispostoimmotivatamente la revoca della statuizione di cui all’art.96 c.3 c.p.c..Il motivo è inammissibile.La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casidi soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico,autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravataex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta allarepressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione,pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontronon dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di unacondotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo",quale l'avere agito o resistito pretestuosamente(Cass.19948/23,3830/21).Il tribunale ha motivato specificatamente sul punto affermando che ‘inmancanza di disdetta del contratto da parte del beneficiario dellaprestazione e pur rilevandosi la mancata attivazione della società fornitriceNumero registro generale 9458/2024Numero sezionale 4267/2025Numero di raccolta generale 12269/2026Data pubblicazione 01/05/2026per verificare l’effettività del consumo a fronte delle notifiche non andate abuon fine delle fatture indicate, non può affermarsi che la parte abbiaagito nella consapevolezza di agire per tutelare un diritto inesistente oancora senza una preventiva minima valutazione in ordine allaragionevolezza della propria pretesa’.Orbene, nella specie, il ricorrente si duole della valutazione dal giudicedell’impugnazione.Tale doglianza, tuttavia, è tesa a determinare un nuovo sindacato dimerito del giudice di legittimità sulla condotta delle parti e come tale èinammissibile.E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assolutadi motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziomiri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice dimerito (per tutte Cass. SSUU n. 34476/2019).Le circostanze di fatto che parte ricorrente riporta a pag.10 e 11 delproprio ricorso non configurano comunque quella pretestuosità dell’agireche deve connotare, per quanto sopra esposto, l’azione giudizialeintentata dalla parte, ma soltanto potrebbero evidenziare la gravenegligenza della società fornitrice nella gestione dei propri rapporticommerciali.Con il secondo motivo il ricorrente, in relazione all’art. 360 co.1 nn.3 e 5cpc, assume la «violazione dell'art.91 cpc e falsa applicazione dell'art.92cpc, con conseguente omessa valutazione di un fatto decisivo per lacontroversia circa la richiesta di condanna ex art. 96 co.3 c.p.c. cheavrebbe dovuto essere estesa anche alla fase di gravame».S duole che il giudice dell’appello abbia confermato la sentenza del giudicedi prime cure sull'infondatezza, illiquidità e congruità della pretesaNumero registro generale 9458/2024Numero sezionale 4267/2025Numero di raccolta generale 12269/2026Data pubblicazione 01/05/2026creditoria azionata da [OSCURATO:PERSONA] in nessun caso avrebbe dovuto e potutodisporre la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, atteso chenei due gradi di giudizio è risultato totalmente vittorioso.Il motivo è inammissibile.Nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del meritoriguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possarisultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste acarico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale -e insindacabile - la valutazione di totale o parziale compensazione pergiusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenutoa motivare (Cass. 26544/24,26912/20).Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 2.200,00 (di cui euro 2.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 6.11.2025 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Numero registro generale 9458/2024Numero sezionale 4267/2025Numero di raccolta generale 12269/2026Data pubblicazione 01/05/2026Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]