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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 36746/2022

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eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19849/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Ostiense, n. 81, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 3965/2/19, depositata il 30 ottobre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 215/4/2017 della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che aveva accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2009/2011.

La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che: -la sentenza appellata era affetta dal denunciato vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente); -i rilievi attinenti le imposte reddituali erano fondati, difettando ogni allegazione contro probatoria da parte della contribuente; -che ugualmente era fondata la ripresa IVA, non potendosi fare applicazione da parte della contribuente del regime speciale dell' "inversione contabile" (c.d. reverse charge), in ragione del fatto, che accertava, della mancanza del titolo di purezza dell'oro commerciato dalla Manduca, che doveva essere considerato quale "usato" e non "da investimento".

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo cinque motivi.

L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Considerato che: La notifica del ricorso è avvenuta tramite ufficiale giudiziario a mezzo posta con invio di raccomandata con avviso di ricevimento, che peraltro non è stato tuttora prodotto dalla ricorrente.

Prima dell'udienza il difensore della Manduca ha tuttavia depositato la richiesta a [OSCURATO:PERSONA] spa del duplicato di tale atto.

Questa Corte ha consolidatamente affermato che «La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di '• e cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c.

In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della

I. n. 890 del 1982» (tra le molte, da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018, Rv. 649461 - 01).

Dandosi seguito a tale principio di diritto, va disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, con assegnazione alla ricorrente di un congruo termine per il deposito di detto documento.

PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito del documento di cui in motivazione.

Cosi deciso in Roma, 13 ottobre 2022 ed a seguit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19849/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Ostiense, n. 81, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 3965/2/19, depositata il 30 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 215/4/2017 della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che aveva accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2009/2011. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che: -la sentenza appellata era affetta dal denunciato vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente); -i rilievi attinenti le imposte reddituali erano fondati, difettando ogni allegazione contro probatoria da parte della contribuente; -che ugualmente era fondata la ripresa IVA, non potendosi fare applicazione da parte della contribuente del regime speciale dell' "inversione contabile" (c.d. reverse charge), in ragione del fatto, che accertava, della mancanza del titolo di purezza dell'oro commerciato dalla Manduca, che doveva essere considerato quale "usato" e non "da investimento". Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo cinque motivi. L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Considerato che: La notifica del ricorso è avvenuta tramite ufficiale giudiziario a mezzo posta con invio di raccomandata con avviso di ricevimento, che peraltro non è stato tuttora prodotto dalla ricorrente. Prima dell'udienza il difensore della Manduca ha tuttavia depositato la richiesta a [OSCURATO:PERSONA] spa del duplicato di tale atto. Questa Corte ha consolidatamente affermato che «La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di '• e cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della I. n. 890 del 1982» (tra le molte, da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018, Rv. 649461 - 01). Dandosi seguito a tale principio di diritto, va disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, con assegnazione alla ricorrente di un congruo termine per il deposito di detto documento. PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito del documento di cui in motivazione. Cosi deciso in Roma, 13 ottobre 2022 ed a seguit
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