CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 12784/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TOGNETTISILVANA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con decreto del 21 Giugno 2021, pronunziando sugli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Misure di Prevenzione in data 5 Marzo 2020 dichiarava l' inammissibilità dell' appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avendo il Tribunale provveduto al dissequestro del rapporto bancario oggetto della misura in data 29 giugno/1 Luglio 2020 nonché dell' appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla quota dei fabbricati siti n [OSCURATO:PERSONA] n.61 e confermava, per il resto, il provvedimento impugnato con cui il tribunale aveva disposto, ai sensi dell' art. 20 D.Lgs. n. 159/2011, il sequestro di una serie di beni nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] ovvero dei quali questi aveva la disponibilità sebbene formalmente intestati a terzi. 2. Contro detto provvedimento hanno avanzato ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proposta nonché i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico atto ed a mezzo del medesimo difensore di fiducia e procuratore speciale. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato che la corte di appello, con considerazioni del tutto eccentriche e senza in alcun modo esaminare le allegazioni delle parti e la documentazione in atti, aveva disatteso le contestazioni volte a dimostrare la liceità ed effettività del trasferimento delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. e della quota di partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA]. oggetto di sequestro. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari del 50% della [OSCURATO:SOCIETA]. - la cui ulteriore quota è di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA] - hanno dedotto che la corte di appello, con una motivazione meramente apparente, basata su un travisamento delle emergenze procedimentali ed elusiva del tema devoluto, aveva rigettato le censure volte a dimostrare che il proposto [OSCURATO:PERSONA] era totalmente estraneo a detta società. 3. [OSCURATO:PERSONA], con la requisitoria scritta in atti, nel rammentare che il ricorso per cassazione in materia di prevenzione è ammesso solamente per violazione di legge, ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi evidenziando la totale insussistenza dei vizi lamentati atteso che l'iter argomentativo sussistente era conforme a diritto e privo di evidenti incongruenze logico-giuridiche. 4. I ricorrenti hanno depositato in data 8 febbraio 2022 memoria ex art. 611 c.p.p. con la quale hanno ribadito la fondatezza delle censure proposte ed hanno evidenziato come l' erroneità della decisione della corte di merito era desumibile dalla circostanza che il proposto [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. con sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 11 Novembre 2021/05 Gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto le censure risultano formulate per motivi non consentiti o, comunque, sono da ritenere manifestamente infondate. 2. Deve essere premesso che il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione può essere proposto esclusivamente per "violazione di legge". Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dalla L. n. 1423 del 1956, predetto art. 4, comma 9 il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato)" (Cass. Sez. U, sent. n. 33451 del 29/05/2014, dep. 29/07/2014, Rv. 260246). In sostanza, come sopra chiarito nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) (Cass. Sez. un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, Rv. 226710). Il controllo di legittimità non si estende, quindi, all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso in cui la motivazione manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito; ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Ora risulta di tutta evidenza che con il ricorso che in questa sede ci occupa la difesa dei proposti tende a indicare una diversa ricostruzione dei fatti lamentando come la Corte di Appello li ha ricostruiti (con riguardo alla provenienza delle ricorse economiche necessarie all'acquisto del terreno ed alla costruzione dei manufatti ed alla esistenza di altre risorse non considerate) ma ciò oltre a comportare un'inammissibile richiesta di rivalutazione da parte di questa Corte Suprema del merito della vicenda e degli elementi probatori che la sorreggono, non consente di ipotizzare la ricorrenza di una "violazione di legge" nel senso sopra indicato ma di ricondurre al più le doglianze formulate nell'alveo del disposto dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) in relazione al quale, però, non può essere ammissibilmente presentato ricorso innanzi a questa Corte di legittimità in presenza di una motivazione che - come quella contenuta nel decreto gravato - è certamente esistente e non meramente apparente. 3. In ordine alla pretesa legittima provenienza dei beni sequestrati in questione la corte territoriale ha respinto l'appello degli attuali ricorrenti, rilevando, sostanzialmente, con una motivazione che non può ritenersi né assente né meramente apparente che a fronte di una capienza reddituale non adeguata - come ricostruito dal perito d' ufficio con metodologia condivisibile tale da resistere alle censure in fatto delle parti ricorrenti - risultava dimostrata l' oggettiva riconducibilità dell' unitaria operazione imprenditoriale realizzata tramite le società [OSCURATO:SOCIETA]. agli interessi economici di [OSCURATO:PERSONA] e che, per contro, non era emersa la prova delle asserita effettività delle intestazioni societarie in capo alla consorte [OSCURATO:PERSONA] ed ai figli Mirco e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare la corte di appello ha evidenziato che: era sta acclarata la non immissione nelle casse sociali della società [OSCURATO:SOCIETA] delle somme trasferite nel 2007/2008 da [OSCURATO:PERSONA] a favore del marito, da ciò discendendo la natura artificiosa dell' "accordo transattivo" in data 19/11/2012 in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] cedeva le proprie quote della [OSCURATO:SOCIETA]. alla Tognetti a titolo delle restituzione della somma di euro 335.000,00 dalla stessa in precedenza ottenuta per finanziare come socio detta società; come asseverato nella perizia d' ufficio quanto a detta somma la stessa proveniva da bonifici disposti su conti correnti intestati a società quali la GEA e l' Arka nonostante la Tognetti fosse del tutto estranea a detta società; anche la società [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituta in condizione di grave sperequazione finanziaria dei soci [OSCURATO:PERSONA] e dei figli Mirco e [OSCURATO:PERSONA]; tale sperequazione finanziaria non risultava per nulla smentita dalla consulenza tecnica di parte allegata all' atto di appello. In questa sede i ricorrenti con le censure proposte lamentano, come si è detto, una motivazione carente e/o apparente riproponendo, in pratica, le tesi difensive che contrappongono a quelle della corte territoriale. Sennonché si deve replicare che le argomentazioni addotte dalla cortedi merito sono sorrette da motivazione tutt' altro che carente ma anzi congrua ed adeguata proprio perchè la stessa ha preso in esame gli elementi probatori forniti dall'accusa, ha valutato la tesi difensiva ed è giunta a disattenderla sulla base di un iter motivazionale che, stante i ristretti limiti in cui può essere impugnata la motivazione in questa sede di legittimità, non può dirsi ne' carente, ne' apparente ne' mancante. In altri termini appare evidente che la motivazione censurata contiene tutti gli elementi per ritenere che la corte di merito abbia adempiuto all'obbligo motivazionale, sicché, non essendo ipotizzabile alcuna violazione di legge, sotto il profilo della motivazione assente o apparente, tutte le censure vanno ritenute inammissibili in quanto il ricorrente si è limitata, in modo surrettizio, a far valere la manifesta illogicità e la contraddittorietà dell'impugnato provvedimento, ossia quei vizi motivazionali non deducibili in questa sede. Per il resto deve osservarsi che la difesa dei ricorrenti, sotto il profilo del vizio di legge che discenderebbe da una asserita carenza od erroneità motivazionale del provvedimento impugnato nell'ambito della valutazione degli elementi riguardanti la provenienza lecita dei fondi necessari per l'acquisto dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione nonché sotto i profili della "sproporzione" rispetto alle fonti reddituali degli interessati tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito non consentito. Appare, invero, significativo rilevare che la Tognetti, quanto ai trasferimenti di denaro dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e Gea s.r.I., si limita del tutto apoditticamente ad osservare che la corte di appello non avrebbe valutato la allegata circostanza che la ricorrente, titolare di una ditta individuale "aveva avuto rapporti commerciali con le due società", mirando chiaramente ad una lettura alternativa delle emergenze processuali, peraltro non suffragata da alcun concreto elemento di supporto. E i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlano, genericamente, dall' assenza di flussi in entrata provenienti dal proposto o da società a lui riferibili a fronte di una ricostruzione da parte dei giudici di merito che non può ritenersi né assente né meramente apparente in ordine alla costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. in una evidente situazione di sperequazione finanziaria di tutti i soci come accertato dal perito d' ufficio. Dal tenore stesso delle difese emerge la inammissibilità delle censure posto che la natura del controllo demandato la Corte di Cassazione può essere solo di legittimità nei ristretti limiti sopra indicati e non può estendersi ad una valutazione di merito. Va, infine, rilevato che priva di rilievo alcuno, ai fini che occupano, è la allegata sentenza assolutoria della Corte di appello di Palermo atteso che i ricorrenti, richiamando i fatti ivi indicati, finiscono esclusivamente per sollecita tizm n questa sede, in modo inammissibile, una diversa i valutazione in fatto, peraltro, sulla scorta di una pronunzia non divenuta irrevocabile e che, quindi, nessun rilievo può avere ai fini che occupano. 4. Tutti i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti - al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C