CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08164/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaLombardia n. 3624/2023 depositata il 11/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14212/2024Numero sezionale 2842/2026Numero di raccolta generale 8164/2026Data pubblicazione 01/04/20261. Il Comune di Milano ha notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA] due avvisidi accertamento per i periodi d’imposta 2017 e 2018, con i quali sicontestava l’omesso versamento dell’IMU, oltre sanzioni ed interessi.2. La società contribuente ha proposto ricorso innanzi allaCommissione Provinciale di Milano, evidenziando di essere proprietaria diun complesso immobiliare che per 11 mesi nel 2017 e per 9 mesi nel 2018era stato oggetto di occupazione abusiva da parte del centro socialeLambretta di Milano e, pertanto, assumeva di non essere soggetto passivodell’imposta per l’intero periodo dell’occupazione per assenza del possessodel bene, chiedendo dunque l’annullamento degli avvisi di accertamento, o,in subordine il riconoscimento, per il periodo di occupazione, di un’aliquotaridotta pari al 0,76%, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 6 delRegolamento del Comune di Milano. Prestava invece acquiescenza inrelazione agli importi di euro 679,85 ed euro 2.657,95 oggetto di recuperoda parte del Comune nel 2017 e nel 2018.3. [OSCURATO:PERSONA] provinciale ha accolto la domanda subordinata diapplicazione, per il periodo di occupazione abusiva, dell’aliquota ridottadello 0,76 a far tempo dal mese di febbraio 2017 al mese di agosto 2018.4. La società contribuente ha interposto appello.5. La CTR, con la decisione in epigrafe meglio indicata, lo ha rigettato,ribadendo che ai fini IMU il presupposto impositivo è il possesso, intesocome titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, a prescinderedalla detenzione materiale del bene. L’occupazione abusiva nonescluderebbe quindi la soggettività passiva del proprietario, trattandosi diimposta reale e patrimoniale indipendente dall’uso o dalla redditivitàdell’immobile. È stata inoltre respinta la richiesta di disapplicazione oriduzione delle sanzioni, non sussistendo alcuna obiettiva incertezzanormativa, alla luce della giurisprudenza consolidata. L’appello è statoNumero registro generale 14212/2024Numero sezionale 2842/2026Numero di raccolta generale 8164/2026Data pubblicazione 01/04/2026quindi respinto, confermata la legittimità degli accertamenti e la società èstata condannata alle spese di lite.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistitocon controricorso il comune di Milano.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, 1°comma, n. 3, la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, 13 del D.L.201/2011, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, come risultante a seguitodell’intervento della Corte Costituzionale in tema di esenzione IMU per gliimmobili oggetto di occupazione abusiva, nonché la violazione del principiodi capacità contributiva.2. Il comune ha aderito alla pretesa, prendendo atto dell’interventocostituzionale sopraggiunto in corso di causa, e chiedendo indi lacompensazione delle spese di lite.3. Il motivo è fondato.Il contribuente denuncia infatti la violazione dei principi costituzionalidi uguaglianza e capacità contributiva, sostenendo che la proprietà di unimmobile occupato abusivamente non costituisce un indice effettivo diricchezza, poiché il proprietario è privato del possesso e della disponibilitàdel bene.A sostegno della tesi viene richiamata la sentenza n. 60/2024 dellaCorte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9, comma 1,del d.lgs. 23/2011 nella parte in cui non prevede l’esenzione IMU per gliimmobili abusivamente occupati e regolarmente denunciati. Il ricorrentecontesta inoltre l’interpretazione dei giudici di merito che hanno identificatoil possesso con la sola titolarità della proprietà, affermando chel’occupazione abusiva denunciata fa venir meno il presupposto impositivo.Evidenzia infine che, nel caso concreto, l’occupazione è stataNumero registro generale 14212/2024Numero sezionale 2842/2026Numero di raccolta generale 8164/2026Data pubblicazione 01/04/2026tempestivamente denunciata e chiede l’annullamento degli avvisi IMU per iperiodi di effettiva occupazione dell’immobile.3.1. [OSCURATO:PERSONA], proprio con la decisione invocata dallaricorrente, ha affermato che ogni prelievo tributario deve avere una causagiustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza. Ne deriva chela sottrazione all’imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria dalrilievo di una minore o assente capacità contributiva, che il legislatore puòriscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto (Corte Cost.05/03/2024, n. 60).Nel caso di specie, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo,per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., l’art.9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis,nella parte in cui non prevede l’esenzione, per il periodo dell’anno duranteil quale sussiste tale condizione, dal pagamento dell’IMU per gli immobilinon utilizzabili né disponibili a seguito di occupazione abusiva, per la qualesia stata tempestivamente presentata denuncia o iniziata azione giudiziariapenale. La disposizione censurata dalla sezione tributaria della Corte dicassazione, che aveva sollevato la questione, è stata ritenuta irragionevolee violativa del principio della capacità contributiva, in quanto la proprietà diun immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato,un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato delpossesso; tant’è che il legislatore è intervenuto prevedendo, a decorrere dal1° gennaio 2023, l’esenzione in esame.3.2. Ne consegue che il motivo va accolto.Alla luce di quanto sopra nulla era dovuto a titolo di impostaimmobiliare da parte della ricorrente.4. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, nonnecessitando di accertamenti, può essere decisa nel merito conl’accoglimento dell'originario ricorso della società contribuente che, inquanto fondato, merita di essere accolto.Numero registro generale 14212/2024Numero sezionale 2842/2026Numero di raccolta generale 8164/2026Data pubblicazione 01/04/20265. In una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene sussisteregiustificati motivi per compensare le spese del giudizio di merito e dilegittimità, atteso che l’intervento giurisprudenziale del Giudice delle leggiè intervenuto in corso di causa. P.Q.MLa Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accogliel’originario ricorso della contribuente.Compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo