CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39238/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto a presentarsi, nei giorni di mercoledì, venerdì e sabato, tra le 9:00 e le 10:00, presso il Commissariato di P.S. di [OSCURATO:PERSONA], ha violato, mercoledì 6 dicembre 2017, tale prescrizione; che, con il primo motivo di ricorso per cassazione, Siragusa reitera, in sede di legittimità, la censura vertente sull'involontarietà della violazione, a suo dire dovuta a mera dimenticanza, ovvero segnata da un atteggiamento psicologico che, come correttamente enunciato dal giudice di merito, va senz'altro ricondotto al dolo, avuto riguardo, tra l'altro: alla sicura, piena consapevolezza, in capa all'agente, di essere tenuto a porre in essere l'attività omessa; all'assenza di fattori straordinari, non imputabili a Siragusa, che hanno inciso sull'adempimento dell'obbligo violato; alla misura del ritardo, stimabile in oltre sette ore, con cui il ricorrente si presentò all'ufficio preposto al controllo; che la doglianza difensiva si risolve, dunque, nella riproposizione di argomenti già sottoposti alla Corte di appello, che li ha disattesi con un ragionamento lineare e coerente con le emergenze istruttorie, oltre che con i ÌGA canoni ermeneutici che governano l'istituto; che manifestamente infondato è anche il secondo ed ultimo motivo di ricorso, vertente sulla considerazione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, della recidiva, frutto dell'esercizio della discrezionalità riservato al giudice di merito che, nel caso di specie, ha tratto argomento dalla pluralità e dalla gravità dei precedenti dell'imputato e, vieppiù, dalla specificità di due di essi per arguire — in termini ossequiosi dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine all'estensione del dovere motivazionale che grava sul giudice a fronte della contestazione della recidiva facoltativa e che si sottraggono, pertanto, al potere censorio della Corte di cassazione — che il fatto in contestazione è «espressione non già di una occasionale ricaduta nel crimine ma frutto di uno stile di vita insofferente al rispetto delle prescrizioni impostegli dall'Autorità e, dunque, frutto di pericolosità sociale aggravata meritevole dell'aggravamento di pena per la recidiva»; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;4 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende