CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 14673/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello presentato da parte dell'odierno ricorrente 14-5:Pardin-e7avverso la condanna pronunciata dal Tribunale di Siena con sentenza in data 5 febbraio 2018 in ordine a fattispecie di insolvenza fraudolenta. 2. Il ricorso proposto dall'imputato, [OSCURATO:PERSONA] Fiore, con cui si contestano i presupposti per la dichiarazione di penale responsabilità e la valutazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto non contesta la tardività dell'appello medesimo, né si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato sul punto. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] t