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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29817/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen..

Il ricorso denuncia: I) violazione di legge in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.; II) erronea valutazione dei fatti; III) violazione del diritto di difesa per omessa perizia psic:hiatrica

2. Il ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, che consistono nella riproposizione delle doglianze rassegnate in appello, senza alcun confronto critico con i rilievi, puntuali in fatto e corretti in diritto, con cui la Corte distrettuale le ha disattese (pagg. 4 s., sent.).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso denuncia: I) violazione di legge in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.; II) erronea valutazione dei fatti; III) violazione del diritto di difesa per omessa perizia psic:hiatrica 2. Il ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, che consistono nella riproposizione delle doglianze rassegnate in appello, senza alcun confronto critico con i rilievi, puntuali in fatto e corretti in diritto, con cui la Corte distrettuale le ha disattese (pagg. 4 s., sent.). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugno
Sentenza Cassazione n. 29817/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris