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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29279/2026

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ato a ROMA il 03/09/1979 avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Bologna - decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte di legittimità della precedente sentenza in relazione all'omessa motivazione relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. riferita al reato di ricettazione — ha escluso la configurabilità della suddetta circostanza attenuante sulla base del valore non insignificante delle res oggetto di sottrazione.

Il ricorso proposto dall'imputato consta di due motivi, tra loro sovrapponibili, con i quali si deduce vizio di motivazione per non avere la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine all'insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., anche tenuto conto della necessità di riferire la valutazione al momento della condotta e non al prezzo di acquisto originario dei beni, come ripetutamente posto in evidenza dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vi è carenza di motivazione in ordine al disconoscimento della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ancorata dalla Corte di appello (in assenza di parametri certi a cui fare riferimento) al presumibile valore degli oggetti elettronici sottratti (3 joystick per consolle di gioco, telecomando, un lettore dvd, un dvd ed un caricabatterie), ritenuto non irrilevante sulla base di una valutazione non illogica, attesa la natura e la pluralità delle cose, e non contraddetta da alcuna specifica contraria deduzione difensiva.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MP* [OSCURATO:PERSONA] rra .1\1 [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 3 - AGO 2026 U. Ftm7ioNAm [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a ROMA il 03/09/1979 avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Bologna - decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte di legittimità della precedente sentenza in relazione all'omessa motivazione relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. riferita al reato di ricettazione — ha escluso la configurabilità della suddetta circostanza attenuante sulla base del valore non insignificante delle res oggetto di sottrazione. Il ricorso proposto dall'imputato consta di due motivi, tra loro sovrapponibili, con i quali si deduce vizio di motivazione per non avere la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine all'insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., anche tenuto conto della necessità di riferire la valutazione al momento della condotta e non al prezzo di acquisto originario dei beni, come ripetutamente posto in evidenza dalla giurisprudenza di questa Corte. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vi è carenza di motivazione in ordine al disconoscimento della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ancorata dalla Corte di appello (in assenza di parametri certi a cui fare riferimento) al presumibile valore degli oggetti elettronici sottratti (3 joystick per consolle di gioco, telecomando, un lettore dvd, un dvd ed un caricabatterie), ritenuto non irrilevante sulla base di una valutazione non illogica, attesa la natura e la pluralità delle cose, e non contraddetta da alcuna specifica contraria deduzione difensiva. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MP* [OSCURATO:PERSONA] rra .1\1 [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 3 - AGO 2026 U. Ftm7ioNAm [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29279/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris